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A.P.G.
STATUTO




ALLEGATO "A" AL N. 213582 REPERTORIO AL N. 27512 RACCOLTA STATUTO
  • Art.1) E' costituita in Milano una Associazione scientifica e culturale denominata:
    "A.P.G. - ASSOCIAZIONE DI PSICOTERAPIA DI GRUPPO"

  • Art.2) L'Associazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili ed in caso di scioglimento devolve il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe.

  • Art.3) L'Associazione ha i seguenti scopi:
    a) promuovere il progresso degli studi e delle ricerche sulla psicoterapia pscoanalitica di gruppo e individuale e sulla formazione in campo clinico;

    b) indire riunioni e congressi a carattere nazionale e internazionale;

    c) stabilire e coordinare i rapporti con le società e associazioni di discipline affini, italiane e straniere;

    d) svolgere attività sul piano della formazione e della applicazione della terapia di gruppo;

    e) svolgere attività di formazione negli ambiti lavorativi e sociali che implichino l'utilizzo di competenze gruppali.

  • Art.4) Si può far parte della Associazione come Socio Onorario, Socio Ordinario o come Socio Aggregato. La qualifica di Socio Onorario ha significato di riconoscimento attribuito a persone di valore professionale e culturale, che abbiano acquisito meriti particolari nel campo della psicoterapia e della ricerca sui gruppi.

  • Art.5) Il Socio si impegna a contribuire mediante la propria partecipazione e collaborazione agli scopi che l'Associazione si prefigge. E' inoltre tenuto al pagamento di una quota associativa annuale nella misura e nei tempi fissati dall'Assemblea. Il Socio può partecipare alle Assemblee, esercitare il diritto di voto e ricoprire cariche negli organi dell'Associazione.

  • Art.6) L'Amministratore (1) dei nuovi Soci proposti dal Comitato Direttivo sarà deliberata dall'Assemblea.

  • Art.7) La qualifica di Socio si perde:
    a) per dimissioni;

    b) per violazione delle norme dell'Associazione contenute nell'atto costitutivo e nello Statuto;

    c) per mancato pagamento della quota sociale.

  • Art.8) Sono organi dell'Associazione:
    a) L'Assemblea;

    b) Il Comitato Direttivo;

    c) Il Presidente.

  • Art.9) L'Assemblea è composta da tutti i Soci ed è l'organo deliberante dell'Associazione. Chiunque abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona che sia Socio; non è ammessa la rappresentanza, da parte di un unico Socio, di più di due persone.

  • Art.10) L'Assemblea è convocata dal Presidente con avviso scritto per posta, o posta elettronica o fax, con O.d.G. inviato almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione e si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente ne ravvisi l'opportunità, ovvero tutte le volte che sia richiesto da almeno un quinto dei Soci.
    Qualunque sia il numero degli intervenuti, l'Assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti alla votazione ad eccezione del caso previsto all'art.11, comma a).

  • Art.11) L'Assemblea

    a) elegge il Presidente, i membri del Comitato Direttivo, il Segretario del l'Associazione e il Tesoriere, con mandato biennale rinnovabile consecutivamente per una sola volta.
    Elegge inoltre contestualmente il Responsabile del Training A.P.G. presso l'istituto di Milano della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG.
    Qualora alla prima votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà a una seconda votazione; qualora anche questa volta nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta, si procederà a una terza votazione in cui sarà sufficiente la maggioranza relativa. Il Presidente è eletto sei mesi prima della scadenza del suo predecessore tra i candidati che avranno presentato il loro programma, ed assume la carica sei mesi dopo la sua elezione

    b) Il Responsabile del Training presso l'Istituto di Milano della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della COIRAG, partecipa alle Riunioni del Comitato Direttivo senza diritto di voto.

    c) Delibera su eventuali modifiche dello Statuto o del Regolamento interno proposte dal Comitato Direttivo.

    d) Discute sul buon andamento dell'Associazione, sulla sua organizzazione e sul raggiungimento degli scopi associativi, sull'operato del Comitato Direttivo; può stabilire argomenti che il Presidente dovrà inserire nell'Ordine del giorno dell'Assemblea successiva.

    e) Delibera l'ammissione, la censura e l'esclusione di Soci onorari, ordinari e aggregati.
    f) Discute annualmente e vota il bilancio preventivo e consuntivo.
    g) Delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
    h) Elegge i rappresentanti presso l'Assemblea della COIRAG.
    i) Elegge i membri della Commissione Deontologica per discutere problemi di censurabilità di comportamento dei Soci e proporre all'Assemblea le eventuali sanzioni.

  • Art.12) Il Comitato Direttivo è composto da sette membri che siano Soci.
    L'Assemblea elegge il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e quattro componenti il Comitato Direttivo. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, che lo presiede, mediante avviso comunicato ai membri almeno tre giorni prima della riunione, tutte le volte che questi lo ritenga opportuno o almeno ogni tre mesi; in caso di mancata convocazione da parte del Presidente, il Comitato Direttivo può essere convocato da due suoi membri.
    Per la validità della riunione è richiesta la presenza di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
    Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa senza diritto di voto il presidente eletto dal momento della sua elezione.

  • Art.13) Il Comitato Direttivo con voto palese:
    a) indice e decide i temi dei Convegni e Congressi dell'Associazione;
    b) coordina e appronta i programmi di studio, ricerca, formazione;
    c) valuta i requisiti delle domande di ammissione all'Associazione e discute i problemi di carattere deontologico da sottoporre all'Assemblea dei Soci;

    d) discute e propone all'Assemblea dei Soci le adesioni a Società e Associazioni nazionali e internazionali;

    e) decide l'elezione del Vice Presidente per la sostituzione del Presidente in caso di necessità o su delega. Ripartisce tra i suoi membri le funzioni di gestione dell'Associazione, come definite dal Regolamento;
    f) esegue le delibere assembleari.

  • Art.14) Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea e presiede di diritto il Comitato Direttivo.
    Il Presidente rappresenta ufficialmente l'Associazione sia in Italia che all'estero, anche di fronte a terzi ed in giudizio, convoca e presiede le riunioni del Comitato Direttivo, firma gli atti ufficiali, convoca le assemblee sia ordinaria che straordinaria e le presiede, cura che vengano eseguite le delibere dell'Assemblea.
    In caso di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice Presidente eletto ai sensi dell'Art. 13) del presente Statuto.
    Alla scadenza del mandato il Presidente assume il titolo di Past President.

  • Art.15) Il Tesoriere:
    a) ha in consegna i fondi sociali;
    b) provvede agli incassi e ai versamenti;
    c) cura il versamento delle quote degli associati;
    d) firma gli Atti di disposizione patrimoniale, così come il Presidente, a firma disgiunta;

    e) redige il bilancio annuale, preventivo e consuntivo.

  • Art.16) Il Segretario:
    a) provvede alla stesura dei verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;

    b) cura i rapporti con le altre Società e Associazioni;

    c) provvede all'organizzazione delle iniziative dell'Associazione deliberate dall'Assemblea;

    d) cura lo scambio e la circolazione delle informazioni tra gli organi dell'Associazione e con le altre Società.

  • Art.17) Il fondo comune è costituito da:
    a) le quote associative;
    b) eventuali erogazioni o lasciti ed erogazioni liberali;
    c) eventuali eccedenze attive delle gestioni annuali;
    d) fondi costituiti da versamenti straordinari dei Soci;
    e) proventi delle attività formative.

  • Art.18) L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina i liquidatori e approva le norme secondo le quali il fondo comune deve essere devoluto ad altre Associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, secondo le vigenti norme di legge.

  • Art.19) Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono le leggi dello Stato.

    (1) dele la parola "L'Amministratore" e adde "L'Ammissione" numero una postilla approvata
    F.to Giovanna Cantarella
    F.to Dott. Pasquale Lèbano - Notaro

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