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PSYCHOMEDIA
Telematic Review
Sezione: RELAZIONE GRUPPO<=>INDIVIDUO
Area: Disagio familiare,
Separazioni e Affido dei Minori


Verso uno studio delle "transazioni mobbizanti": il mobbing genitoriale e la sua classificazione

Gaetano Giordano


Specialista in Medicina Legale
Psicoterapeuta
Direttore del Centro Studi Separazioni e Affido Minori




“Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio / se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento / se il fuoco ha risparmiato le vostre millecento / anche se voi vi credete assolti / siete lo stesso coinvolti / verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte / per quanto voi vi crediate assolti / siete per sempre coinvolti” (Fabrizio De Andrè, Canzone del Maggio, 1972).

- PREMESSA STORICA E NOSOGRAFICA
Con questo articolo vogliamo proporre un utilizzo del concetto di “mobbing” basato su nuove premesse. Il termine “mobbing” è stato sino ad oggi impiegato dalla letteratura scientifica per indicare un particolare tipo di conflittualità cronica in contesto lavorativo e, successivamente, per designare modelli simili di conflittualità croniche, emergenti in altre tipologie di gruppi umani - ad es., “Mobbing familiare”, “Mobbing genitoriale” (Conflittualità nella separazione coniugale: il "mobbing" genitoriale, Gaetano Giordano, 2004, Psychomedia.it, http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano.htm), mobbing in caserma - “nonnismo”. Non tutti sono d’accordo con tali estensioni: Ege, ad esempio, l’autore che ha introdotto in Italia il “mobbing” così si esprime “Preme inoltre sottolineare come il Mobbing sia un fenomeno tipico ed esclusivo dell'ambiente di lavoro, in quanto legato a particolari equilibri e valori del mondo del lavoro. Ecco perché non è identificabile né con il cosiddetto bullismo a scuola o con il nonnismo da caserma; allo stesso modo non esiste né il Mobbing famigliare (da non confondersi con il fenomeno, da me teorizzato, del Doppio-Mobbing, ossia delle ripercussioni del Mobbing sulla vita privata e famigliare della vittima), né condominiale o sportivo e via di seguito. É. é necessario resistere alla tentazione di applicare un nuovo termine accattivante e di moda a qualsiasi contesto sociale in cui si sviluppino dei conflitti: il pericolo è sostanzialmente che si perde tempo e non si trovano soluzioni appropriate ed efficaci al problema” (http://www.mobbing-prima.it/har2.htm).
A nostro avviso occorre invece procedere esattamente al contrario di quanto afferma Ege. Basta considerare la storia stessa del “mobbing”: “Il termine mobbing è mutuato dall'etologia: Konrad Lorenz infatti lo utilizzò per indicare una reazione collettiva verso un predatore da parte di potenze di prede, che con l'assalto organizzato di gruppo lo confondono e ne elidono l'attacco, ma anche, successivamente, per indicare i comportamenti aggressivi di un gruppo di animali nei confronti di un singolo inter o intraspecifico. Il Mobbing è stato quindi originariamente definito come strategia difensiva predatoria di animali che conducono una vita collettiva, mentre solo successivamente è stato messo in risalto il significato in termini di vantaggi conservativi a tutela della struttura gerarchica del gruppo stesso" (De Risio S. - Faia V., Mobbing: definizioni e caratteri del problema, correlati psichiatrici, riflessione sulla patologia delle organizzazioni aziendali", relazione al Convegno "Crimini in azienda", Camera dei Deputati, Palazzo Marini, 22 aprile 2002) (pubblicato su Telematic Journal of Clinical Criminology, www.criminologia.org).
Una volta uscito dall’etologia, il termine “mobbing” venne utilizzato, in letteratura internazionale, proprio per descrivere il “bullismo” (Heinemann P.P. Mobbing. Gruppvald bland barn och vuxna, Stocholm, natur Och Kultur, 1972), campo che oggi - al contrario - Ege vorrebbe precludere all’utilizzo di tale termine.
Nel 1976, poi, venne pubblicato il primo volume (Brodsky, C. M. (1976): The harassed worker. Lexington: Lexington Books) che riporta casi successivamente descritti come “mobbing”. Il termine “mobbing” è però del tutto ignorato e assente nel volume. Ma ciò non impedisce a Leymann di sostenere, con grande onestà professionale e scientifica che “This was the first book ever to deal with mobbing/harassment in the workplace. ... The author looked at the stressed worker as being a victim of his own powerlessness. Because of poor discrimination between workplace problems of various sorts, this book never made any impression. Nevertheless, this is the first time that some mobbing cases were published.” (http://www.leymann.se/English/frame.html).
Solo nel 1984 Leymann introdusse, insieme a Gustavsson, il termine “mobbing”: il che indica, oltre ogni dubbio, che è proprio la descrizione del “mobbing” come problema di lavoro ad essere, per così dire, l’ultima arrivata nella letteratura scientifica, e che - se vi è stato uno stravolgimento ed un allargamento “indebito” di tale concetto - ciò andrebbe, e proprio al contrario di quanto sostiene Ege, indicato per tale utilizzo, anche perché i gruppi animali nei quali per primo fu descritto il “mobbing” sono sicuramente molto più definibili come “famiglia” che non come “ambiente di lavoro”. Da questo punto di vista, dobbiamo anche notare che proprio nella breve trattazione storica che si fa circa il mobbing nel sito di Ege (http://www.mobbing-prima.it/har2.htm), è del tutto escluso ogni cenno a questo primo utilizzo del termine “mobbing” da parte dell’etologia e, successivamente, negli studi sul bullismo come del volume “The harassed worker”.
Per sintetizzare il nostro punto di vista ad un livello esemplificativo e divulgativo, chiariamo che il “mobbing” è, per noi, una attività presente appunto in tutti i contesti umani con storia, e può essere riassunto nella attitudine che ha da sempre il genere umano a “rendere la vita impossibile” (mediante dicerie, dispetti, ostacoli posti volutamente, sgarbi e cattiverie gravi e in grado di distruggere un persona) all’altro. E’ evidente che questo “rendere la vita impossibile” per mesi e anni a qualcuno della propria cerchia, non ha alcuna specificità di gruppo, ma si concretizza di volta in volta in comportamenti adattati al contesto nel quale si verifica.
D’altra parte, se si analizzano adeguatamente i comportamenti mobbizzanti emergenti da qualsivoglia contesto (azienda, famiglia, coppia genitoriale, caserma, scuola, ecc.), abbiamo che tutti questi comportamenti sono identici fra loro, hanno lo stesso significato per chi li riceve e chi li pone in atto, sono finalizzati ad un identico risultato. Si tratta, in altri termini, di un set di una decina di modalità di base, che, a seconda dei singoli contesti, differiscono tra loro per le modalità con cui devono essere applicati per raggiungere il risultato voluto.
In questo senso possiamo dire che le modalità mobbizzanti sono tutti comportamenti finalizzati a:
- impedire lo svolgimento del ruolo da cui il soggetto mobbizzato deve essere rimosso;
- svilire ai suoi occhi e a quelli altrui le sue capacità di assolverlo;
- costringerlo a compiti umilianti o inferiori al suo ruolo;
- impedirgli di ricevere informazioni utili a svolgere il suo ruolo;
- impedirgli di decidere quel che è nel suo ruolo decidere;
- umiliarlo pubblicamente;
- costruire dicerie e false accuse su di lui;
- terrorizzarlo e farlo sentire in pericolo.
Queste caratteristiche del “mobbing” sono quelle che costituiscono qualsiasi caso di “mobbing”, anche se sono ovviamente rappresentate in modo diverso a seconda dei singoli tipi di mobbing, e a seconda dei singoli casi di mobbing. Di fatto, sono cioè costanti ovunque in ogni “gruppo” con storia, altamente caratterizzato dalla propria modalità operativa nell’ambiente (famiglia, lavoro, scuola) e in grado perciò di definire in maniera altamente caratterizzante il ruolo sociale di chi vi partecipa, allorché compaiono, come diremo oltre, problemi legati alla definizione e alla stabilità del gruppo in relazione alla identità dei suoi partecipanti.
In realtà, dunque, è proprio la storia del termine “mobbing” a dimostrare che con esso si indica un modello di relazione (definibile anche “transazione mobizzante”) praticamente ubiquitario nel mondo animale, dal momento che non è nemmeno specie-specifico ma addirittura rintracciabile in gruppi di organismi lontani dai mammiferi (la prima osservazione riguarda infatti un gruppo di volatili). A nostro avviso, all’origine della facilità che si ha ad identificare il “mobbing” con il “mobbing in ambiente lavorativo”, vi sono le premesse scientifiche e culturali dalle quali si è partiti per discutere il problema: nel senso che la nostra cultura è più portata a tutelare il soggetto produttore di reddito che non quello portatore di affetti e relazioni. L’aspetto che qui vogliamo rimarcare è che vi è una evidente differenza tra l’allarme (o almeno l’attenzione) sociale suscitata dal “mobbing” in contesto lavorativo, di cui si elencano danni e patologie provocati, e - per rimanere nel topic di questo articolo - le conseguenze del “mobbing genitoriale”. La famiglia conflittuale è, per definizione unanime della letteratura scientifica mondiale, un sistema produttore di gravi patologie (sino alla psicosi e al comportamento omicidiario e suicidario), ma, ciò nonostante, sembra esservi una grande incapacità del sistema sociale e scientifico a occuparsene come problema in sé. Per rendersi comunque conto di quanto grave sia il problema, basta fare riferimento alle statistiche dei reati e dei fatti di sangue emergenti dai contesti di conflittualità genitoriale: in dieci anni, vi sono stati 976 morti attribuibili alla perdita dell’esercizio della genitorialità (Dati Ex-Eurispes).
Tra i suicidi il 93% sono padri. Le stesse fonti dichiarano che nell’80% dei casi di conflittualità genitoriale viene denunciato un reato. Il contrario per quanto riguarda le dissoluzioni di legami omosessuali: non vi sono morti, e sono comunque assenti i casi di suicidio-omicidio. Ciò lascia ipotizzare, con credibilità, che il trigger-point dei comportamenti stragistici e comunque etereo- e/o auto-lesivi è la perdita del progetto genitoriale, e non l’incapacità ad accettare l’abbandono del partner.

LE CARATTERISTICHE DEL GRUPPO A TRANSAZIONE MOBBIZZANTE. IL MOBBING GENITORIALE E LE SUE TIPOLOGIE
Come sopra già affermato, la “transazione mobizzante”, non è limitata ad un solo tipo di gruppo umano (né tantomeno alla sola specie umana), e non è nemmeno il prodotto di premesse culturali o politiche: semmai, come detto, vi è una grande difficoltà di chi descrive il fenomeno “mobbing” a mettere in discussione le premesse da cui inquadrarlo, e ciò ha impedito che comportamenti identici per significato e finalità venissero identificati come tali allorché emergevano in altri contesti: abbiamo “visto” cioè come “problema” il problema dei conflitti cronici sul lavoro, ma non abbiamo definito come “problema” quello che di simile accade nei conflitti coniugali cronici.
Se – ripetendoci - si considerano infatti altri comportamenti animali (e umani) di gruppo, nei quali emerge che il “mobbing” subentra pressoché invariabilmente in ogni gruppo di animali superiori che possieda caratteristiche abbastanza specifiche e che venga esposto ad una stimolo adeguato.
Nella nostra ipotesi, il gruppo che può evolvere verso la “transazione mobbizzante” è un gruppo caratterizzato dal fornire ai propri membri una significativa condivisione di identità “sociale” (con le differenze necessarie per adottare tale termine anche in relazione ai contesti animali) e dunque nel fornire – direttamente o indirettamente – maggiori e definite possibilità operative nel dominio di interazioni in cui il gruppo opera. Il gruppo di “lavoro”, ad esempio, è altamente definito come tale perché opera, nell’ambito di quello che la nostra società definisce come “lavoro”, seguendo regole e comportamenti che fanno di tutti i suoi membri dei “lavoratori” e che di conseguenza garantiscono al gruppo la possibilità di continuare ad essere un gruppo di lavoro che opera come tale nel contesto sociale.
La coppia genitoriale è definita come tale perché, nei riguardi dei figli, opera come “coppia di genitori”, e lo fa attraverso regole in qualche modo condivise dalla coppia al proprio interno e con il contesto sociale nel quale è immersa.
La condivisione di questo (delicato) equilibrio di regole e definizioni è dunque fondamentale, perché in tale condivisione risiede la definizione sia della identità di ciascun partecipante al gruppo, sia del gruppo rispetto all’ambiente in cui esso opera.
Il gruppo che può evolvere verso la “transazione mobizzante” è dunque un gruppo:
- con storia (non formatosi cioè spontaneamente e al momento, ma secondo regole di identità condivise almeno in parte da tutti i partecipanti);
- ritenuto molto significativo dai suoi membri,
- i cui membri condividono quali sono le regole che definiscono ciascun partecipante al gruppo come tale (ad es.: “cosa significhi essere genitori”), e in modo che ciò sia una garanzia di riduzione del rischio dell’esistere e di continuità ad operare come tale (“se ti comporti così non sei più un padre e non puoi far parte di questa famiglia”).
In presenza di un gruppo con tali caratteristiche, uno stimolo adeguato permette l’emergere di comportamenti che un osservatore può definire di “mobbing” (potendosi cioè parlare di “gruppo a transazione mobizzante”).
Lo stimolo adeguato è di norma un “comportamento” di un membro del gruppo, e, soprattutto, di un individuo che si comporta come se lo fosse, volesse ancora farne parte o volesse diventarlo.
Tale comportamento (lo “stimolo” adeguato) viene percepito come un elemento che impedisce la stabilità e la continuità operativa del gruppo stesso (secondo regole che si ritengono fino a quel momento condivise da tutti i membri) relativamente all’ambiente nel quale è immerso.
E’ evidente che tale stabilità operativa è di estrema importanza per l’esistere del il gruppo, e che tale stabilità operativa si fonda appunto su quelle regole e su quelle definizioni, condivise, attraverso cui si formano, vengono definiti e reciprocamente accettati, i ruoli e le identità dei partecipanti.
Lo “stimolo adeguato”, percepito come stimolo in grado di mettere in crisi tale stabilità operativa crea nel gruppo e in chi si considera garante di tale stabilità (nella coppia di genitori, ad esempio, possono essere entrambi, con il risultato del “mobbing reciproco”, che descriveremo oltre), la convinzione che solo l’estromissione dell’intruso ridarà stabilità al sistema.
Notiamo qui che considerando le cose da un certo punto di vista, non vi è una grande differenza fra la percezione che un gruppo di animali ha del predatore che vuole entrare a forza nel gruppo o disporre delle sue provviste, una azienda che considera un lavoratore un peso economico inutile e non remunerativo, un genitore che ritiene di poter gestire meglio i propri figli se l’altro resta lontano dalla propria vita.
La “transazione mobizzante” avrebbe dunque la funzione di eliminare uno “stimolo” ritenuto adeguato a mettere in crisi le regole di un gruppo e e le possibilità di continuare ad operare nel mondo esterno attraverso il ruolo acquisito grazie al gruppo. In questi casi, se chi si ritiene garante della stabilità del gruppo è in posizione “dominante”, avremmo il “mobbing” classico; se tentano di esserlo, avremo quello usualmente definito come “mobbing ascendente”; se si tratta di membri in posizione paritaria, avremo quello definito “mobbing trasversale”.
I comportamenti del “mobbing”, descrivibili come “violenti”, sembrano dunque, a chi li pone in atto, funzionali al mantenimento della propria possibilità di continuare ad operare secondo le regole identificate per quell’operare (ad es.: “non devo far vedere il figlio a quell’altro perché lui non si comporta più come genitore e se glielo facessi vedere non sarei più nemmeno io un vero genitore”; “quel tizio non lavora come dovrebbe e dunque dobbiamo espellerlo”, ovvero: “quel tizio deve essere licenziato per permettere a noi di continuare a lavorare secondo i criteri adeguati a quello che definiamo lavorare con risultati accettabili”, laddove quest’ultima definizione è ovviamente applicabile anche ai contesti di lavoro nei quali il licenziamento è funzionale a mantenere, almeno secondo le aspettative di chi opera il “mobbing”, la possibilità di lavorare anche per gli altri).
Detto in altri termini, e in sintesi, il “mobbing” è caratteristica dei gruppi che, per un motivo o per l’altro, non possono o, soprattutto, non sanno affrontare le crisi perché non sanno apprendere dai propri risultati come modificare sé stessi modificando le proprie regole.

DEFINIZIONE DI MOBBING GENITORIALE.
L’“INVENTORY” DEI COMPORTAMENTI DI MOBBIZZAZIONE GENITORIALE: IL P.M.I. (Giordano G., 2004)
CENNI PER UNA PSICODINAMICA DEL “MOBBING GENITORIALE”
Per quanto riguarda il “mobbing genitoriale” questa è la definizione che ne diamo: il “mobbing genitoriale” consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e / o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione, e il discredito familiari, sociali, legali, l’esercizio della propria genitorialità, svilendo e / o distruggendo la sua relazione con il o figli, impedendogli di esprimerla socialmente e legalmente, intromettendosi nella sua vita privata.
I comportamenti mobbizzanti devono essere protratti nel tempo, ripetersi di fatto costantemente, non essere giustificati da devianze psicologiche e comportamenti illegittimi o illegali dell’altro genitore.
Per quanto riguarda i comportamenti mobbizzanti, stiamo da tempo utilizzando, sulla scia del LIPT (Leymann Inventory of Psycological Terrorism) ideato a suo tempo da Leymann, e in Italia modificato da Ege, una nostra “Inventory” dei comportamenti del “mobbing genitoriale”. Il LIPT è un elenco di quarantacinque comportamenti, divisi in cinque categorie, che concretizzano la “transazione mobizzante” negli ambienti di lavoro. Come detto, Ege ha proposto una propria variante del Lipt, adattata alla situazione italiana (sempre relativamente alla “transazione mobizzante” in contesto lavorativo) e ha indicato sette criteri oggettivi, la cui contemporanea presenza definisce come “mobbing” la situazione in esame. Tra questi tassativi sette criteri vi è anche la presenza di comportamenti appartenenti a due almeno delle cinque categorie di comportamenti descritti nel Lipt-Ege.
La nostra “inventory” (Parental mobbing inventory, Giordano G., 2004) prevede una suddivisione dei comportamenti mobbizzanti in tre macrocategorie, individuate come quegli spazi in cui il genitore può essere mobbizzato come tale, perché tale, e per farlo smettere di esser tale.
Di queste tre categorie, due sono relative a quelle che abbiamo identificato come aree di esercizio della genitorialità, utili ai fini della nostra problematica, e la terza è relativa alla vita privata del genitore mobbizzato.
Le due aree di esercizio della genitorialità nelle quali si possono subire comportamenti mobbizzanti sono 1) la relazione genitoriale in quanto tale, cioè il rapporto diretto fra genitore e figlio, e 2) l’esprimersi sociale e legale di questo rapporto. Tale classificazione nasce dall’avere osservato che i comportamenti del genitore mobbizzante tendono sempre a svilire e distruggere la qualità della relazione esistente fra l’altro genitore e il minore, oppure (o anche), al genitore mobbizzato di esercitare la propria genitorialità nel consesso sociale, privandolo cioè della legittimità sociale e legale ad essere riconosciuto come “genitore” e a comportarsi come tale. Un altro campo nel quale il genitore mobbizzato può subire i comportamenti mobbizzanti è 3) la propria vita privata, intendendo con questo termine le aree del lavoro e delle relazioni affettive e sociali esterne all’esercizio della propria genitorialità.
Le prime due macrocategorie sono poi suddivise entrambi in due punti, sì da avere i punti 1a) e 1b) , e 2°) e 2b).
Entrambi le due categorie a) e b) rappresentano due diversi livelli di gravità dei comportamenti mobbizzanti: pur trattandosi di tipologie differenti di comportamenti, il gruppo “b” rappresenta una escalation cui giunge il genitore mobbizzante e che imprime, per così dire, un salto di qualità negativo alla sua condotta e agli effetti che ne ricava. Ciò non implica affatto che si tratta di fasi cronologicamente successive, anche se può esservi un inasprimento dei comportamenti con un passaggio, nel caso singolo, da una modalità all’altra.
Nel caso dei 1) i comportamenti mobbizzanti la relazione genitore-figlio, abbiamo che un genitore può tentare di portare “solamente” 1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio, ovvero impegnarsi, più distruttivamente, in una vera e propria 1b): Campagna di delegittimazione genitoriale (nella quale tenta di creare una irrimediabile lesione della credibilità dell’altro genitore agli occhi del figlio). Va qui detto che rarissimamente il genitore mobbizzante si limita a produrre modalità mobbizzanti del solo gruppo “a”, essendo più facilmente presenti, comunque, quelle del gruppo “b”.
Per quanto riguarda invece i 2) comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità, abbiamo che il genitore mobbizzante può creare “solo” un 2a): ostacolo nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli; ovvero prodursi in una vera e propria 2b): campagna di aggressione e distruzione sociale e legale
Come detto prima con altre parole, il fine cui tende il “genitore mobber” è l’espropriazione della genitorialità dell’altro genitore. Occorre qui notare che il “mobbing genitoriale” emerge in un “gruppo” nel quale i potenziali contendenti hanno, in teoria, le stesse possibilità di produrre comportamenti mobbizzanti efficaci.
Vero è, altresì, che l’affidamento del figlio implica possibilità molto più elevate di mobizzare l’altro genitore, e questo fa sì che non sia difficile imbattersi in quello che abbiamo definito “mobbing genitoriale reciproco”, nei quali entrambi i genitori si producono in comportamenti tesi a espropriare l’altro della sua genitorialità.
In alcuni casi l’inizio dei comportamenti mobbizzanti è contemporaneo e reciproco, ma ciò avviene molto più raramente rispetto a quella che riteniamo la classica situazione di “mobbing genitoriale reciproco”, nella quale vi è dapprima un genitore che inizia a mobbizzare l’altro che poi, a sua volta inizia anche egli - in una guerra infinita soggetta a sempre peggiori escalation, soprattutto in virtù della collusione tra conflittualità giudiziaria e conflittualità genitoriale - a mettere in atto nuovi comportamenti mobbizzanti contro l’altro genitore. E’ evidente però che la diagnosi di “mobbing genitoriale reciproco” si presta a molte strumentalizzazioni, in specie a difesa del genitore che per primo opera da “mobber”: è dunque necessario utilizzare criteri rigorosissimi per poter ipotizzare la sua esistenza.
La forma più frequente di “mobbing genitoriale” è comunque quella in cui il genitore affidatario inizia per primo a comportarsi da mobber, e l’altro reagisce di volta in volta con comportamenti aggressivi, a volte producendo a sua volta del “mobbing” contro l’altro. Di norma, la coppia diventa a “transazione mobizzante” allorché l’affidatario (che in breve diventerà cioè “mobber”) percepisce il comportamento dell’altro genitore come perturbante della stabilità del “nucleo familiare” e, dunque, sua.
Due sono gli aspetti importanti nel definire la gravità di quanto accade. Il primo è legato alla percezione della ridefinizione dei ruoli che ciascun genitore avrà dopo la separazione (o, anche, in vista di essa), e - soprattutto - alla incertezza che tale percezione comporta.
L’altro punto fondamentale, che direttamente influenza la percezione di stabilità sopra accennata, è l’importanza che ciascun genitore darà, ai fini della definizione della propria identità, al proprio ruolo genitoriale.
Nel primo punto, entra in gioco la diversa concezione del “nucleo familiare” che hanno, dopo la separazione, i genitori: il genitore che diverrà “genitore mobbizzante” non identifica la propria stabilità e certezza con la ridefinizione dei ruoli che si è avuta. Identifica il proprio ruolo (e dunque la propria certezza e stabilità) con una maggior sua presenza nelle aree decisionali della sopravvissuta coppia genitoriale; in altri casi, ma è un gioco di punteggiature e letture differenti, identifica la propria stabilità (non soltanto genitoriale e familiare), con un restringersi dei suoi spazi di presenza e decisionalità nella vita della coppia genitoriale. Ciò può avvenire anche, a volte soprattutto, più raramente anche, per motivi anche non direttamente connessi alle aspettative sul proprio ruolo genitoriale (si può tentare di mobbizzare l’altro genitore perché ne si teme l’intrusione nella propria vita privata e affettiva, ora ridefinita). Ovviamente, l’importanza che nei singoli avranno le aspettative legate al proprio ruolo genitoriale (quanta importanza cioè ciascun genitore dà al proprio essere genitore), sarà determinante ai fini dell’instaurarsi del comportamento mobbizzante: un individuo che, per vari motivi (anche proiettivi, ad es., della propria passata condizione di figlio, ovvero per problematiche irrisolte emergenti dal proprio passato di figlio), darà molta importanza al proprio legame per il figlio, è a rischio più elevato di diventare “genitore mobber”.
Più frequentemente, il genitore mobbizzante è l’affidatario. Questi, forte della convivenza con il figlio, tenderà ad impedire all’altro di continuare a poter esercitare un ruolo decisionale importante nella vita del figlio.
Altre volte ad essere genitore mobbizzante è il non affidatario: in questi casi, il risultato sarà, ci sembra, statisticamente più drammatico di quel che accade allorché avviene il contrario. Spesso, il genitore non affidatario non è mobbizzante non perché più “buono” o più adattabile alla nuova situazione, ma perché non ha gli strumenti per diventare mobbizzante: in questi casi, tenterà di esserlo in forma ridotta, per così dire: si limiterà a parlare male dell’altro genitore, non adempierà agli orari di riconsegna per “dispetto”, evaderà, senza motivazione economica e psicologica - vedasi poi - l’esatto mantenimento dell’assegno mensile.
Un cenno, infine, all’esistenza di una “vittimologia” del “mobbing genitoriale”, cioè alla possibilità di poter intravedere un profilo, più o meno tipico, del genitore mobbizzato e di quello mobbizzante.
A nostro parere è assolutamente prematuro e ascientifico ipottizzare qualcosa del genere. Tuttavia, ci sembra di aver intuito che una certa tendenza ad un cattivo rapporto con la propria aggressività, e la presenza di un rapporto di dipendenza e / o deprivazione affettiva con il genitore dell’altro sesso, possano avere un ruolo di un certo rilievo nell’esser predisposti al “mobbing genitoriale”. A volte ci è sembrato di scorgere in alcuni padri mobbizzati un forte legame di dipendenza con la propria madre e, quasi a parlare di una “nevrosi di destino”, alla presenza, nella propria infanzia, di un padre scarsamente significativo, una figura sbiadita messa in disparte dalla madre. Il dato, che - ripetiamo - è da definire assolutamente ascientifico, potrebbe essere correlato alla scelta sia del partner, sia all’instaurarsi di complessi giochi di punizione/privazione/vendetta/ legati ai propri problemi infantili.
Per quanto riguarda i genitori mobbizzanti, ci sembra che abbiamo una identificazione negativa con il genitore dello stesso sesso. Per quanto riguarda le madri “mobber”, ci è sembrato - sempre ripresentando la dichiarazione di ascientificità di quanto diciamo - di poter intravedere l’emergere di un “asse madronale”, nel quale una madre “divorante” ha delegittimato le istanze di autonomia femminile, e di identificazione sessuale, della figlia, che dopo conflitti più o meno aspri e più o meno espressi nell’adolescenza e dopo - si è alleata idealmente con lo strapotere di questa madre (forse per difendersi dall’angoscia della perdita della propria femminilità), creando scenari in cui la coppia è sostituita dall’universum madronale.

LE MODALITA’ DI MOBBIZZAZIONE
Il “mobbing genitoriale” mira dunque alla espropriazione dell’altro dal proprio ruolo genitoriale.
Ciò può avvenire colpendo due distinti livelli dell’esercizio della genitorialità, nonché (un po’ più raramente) la vita e la sfera personale del genitore mobbizzato. Possiamo pertanto così classificare i comportamenti del “genitore mobber” secondo i tre obbiettivi perseguiti dal “genitore mobber”: 1) comportamenti mobbizzanti la relazione genitore-figlio in quanto tale; 2) comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità (dell’altro). Come detto, va aggiunto il punto: 3): “mobbing personale” (intrusione nelle altre sfere personali del genitore mobbizzato).

Le primi due modalità mobbizzanti comprendono entrambi, a loro volta, due tipi di comportamenti:

I 1):comportamenti mobbizzanti la relazione genitore-figlio , sono infatti costituiti da:
- 1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio;
- 1b): Campagna di delegittimazione genitoriale (lesione della credibilità del genitore agli occhi del figlio).

I 2): comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità prevedono invece:
- 2a): ostacolo nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli;
- 2b): campagna di aggressione e distruzione sociale e legale.

Definiamo “mobbing genitoriale” una situazione in cui siano presenti per sei mesi almeno, ripetuti episodi di mobbizzazione in una delle due aree di esercizio della genitorialità.”.
Definiamo poi “mobbing genitoriale esteso” quello cui partecipano con accanimento più familiari del genitore mobber, considerando di fatto “fisiologico” che gli ascendenti siano schierati con i figli; per quanto riguarda invece la partecipazione al “mobbing genitoriale” di professionisti presenti nei conflitti genitoriali (avvocati, psichiatri, psicologi, ecc.), si tratta di un fenomeno del quale non si può negare l’esistenza, e che genera ulteriori riflessioni sul perché il “mobbing genitoriale”, e la catena di fatti criminosi e di sangue che emerge dalla conflittualità genitoriale, non sono mai divenuti oggetto di reale allarme scientifico e sociale.

-1): LA MOBBIZZAZIONE DELLA RELAZIONE GENITORE-FIGLIO
Per quanto riguarda le singole modalità mobbizzanti verso la relazione genitore-figlio, abbiamo quanto segue.
1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio: il bambino non viene fatto uscire nelle occasioni stabilite in sentenza, non può essere raggiunto telefonicamente dal genitore non affidatario o questi non può parlargli con discrezione e tranquillità e senza interferenze, è frequentemente malato in coincidenza con le date degli incontri o è impegnato altrove per decisione del genitore affidatario, ecc. Una delle “tecniche” eventualmente utilizzate è, nei giorni di scuola, far uscire il figlio prima del termine delle lezioni, in modo da non farlo trovare al genitore venuto a prendere. Come comportamento mobbizzante più attinente al 2a) ostacoli nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli, abbiamo anche, in questo caso, la consegna (peraltro illegittima) a personale docente e non docente della scuola di non dir nulla al genitore venuto a prendere il minore. Occorre poi precisare che nel gruppo 1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio, vi è una tipologia particolarmente grave di ostacolo alle frequentazioni genitore-figlio: la “relocation”, vale a dire il trasferimento del minore in una città o nazione la cui distanza dal domicilio dell’altro genitore tende a compromettere gravemente o a impedire del tutto gli incontri genitore-figlio. La “relocation” è un classico esempio di quello che Ege definisce, nel mobbing lavorativo, un “blitzkrieg”, e che noi preferiamo rinominare, nel mobbing genitoriale, “blitzkrieg” (per meglio connotare - anche con il riferimento storico - la reale portata e il vero fine della “mossa” del mobber).La “relocation” - come tutti i “blitzkriege” - concretizzano una prova diretta e positiva di un gravissimo “mobbing genitoriale”, specie se viene decisa in assenza di ogni comunicazione all’altro genitore o, anche, senza che siano stati mai portati avanti tentativi di permettere a questi di conservare ampi e frequenti possibilità di incontro con il minore. I minori vittime di drammatiche relocation non sono pochi (oltre duecento in Italia), e sono spesso avviati verso paesi stranieri dopo quello che è un vero e proprio rapimento, e lì il più delle volte destinati a rimenare per sempre: la loro storia di vittime del “mobbing genitoriale” si intreccia con gravi problemi di politica giudiziaria e di politica internazionale.
Un caso di rapimento la cui vittima (fermo restando che l’altra vittima è il genitore cui viene sottratto il minore) è rimasta molto probabilmente in Italia, è il caso di Valentina Cori – indicata come minore scomparso nel sito della Polizia di Stato perché “affidata dall'Autorita_ Giudiziaria al padre naturale, e_ stata, verosimilmente, sottratta dalla madre”(http://www.bambiniscomparsi.it/missingkids/servlet/PubCaseSearchServlet?act=viewChild
Detail&caseNum=00000017&orgPrefix=ITRM&seqNum=1&caseLang=it_IT&searchLang=it_IT), e definita nello stesso sito “rapita”, vive probabilmente sotto falso nome (ovviamente per costrizione di chi l’ha rapita) e con questo frequenta la scuola dell’obbligo (probabilmente in Sicilia). Dobbiamo qui annotare l’esistenza di una sentenza di Cassazione la quale, invero a parer nostro suscitando non poca perplessità (prescindendo dalla motivazione prettamente tecnica addotta), statuisce che la relocation in altra nazione non costituisce un caso di legal kidnapping, se attuato dal genitore affidatario (Suprema Corte di Cassazione - Sezione I civile, Sentenza 20 gennaio - 21 marzo 2005, n. 6014): “Il trasferimento del minore all’estero, deciso legittimamente dal genitore affidatario, non potrebbe mai qualificarsi illecito e essere disciplinato alla stregua delle disposizioni previsto per il c.d. legal kidnapping, dato che la Convenzione ricollega l’'illiceità del trasferimento o del mancato rientro del minore esclusivamente alla violazione di un diritto di affidamento.
Quando è il genitore affidatario a sottrarre il minore all’altro genitore, quest’ultimo non può domandare il ritorno immediato del figlio, stante la liceità del suo trasferimento in conseguenza di una decisione sulla scelta della residenza che legittimamente spetta al genitore affidatario. Egli può invece sollecitare l’Autorità centrale, a norma dell’articolo 21 della Convenzione, a compiere tutti i passi necessari per rimuovere, per quanto possibile, ogni ostacolo all’esercizio del suo diritto’.
Dal complesso di tali indicazioni normative, appare pertanto evidente come per le vicende relative alla sottrazione internazionale di minore siano tracciati percorsi assai differenti in ragione della natura del diritto del genitore che si assume leso; in caso di violazione di un diritto di custodia, attribuito al genitore in via esclusiva o congiunta, obiettivo della Convenzione è ripristinare la situazione preesistente alla sottrazione, consentendo al minore di tornare il prima possibile a vivere con il genitore a cui è stato illecitamente sottratto. Nel caso invece in cui a essere compromesso con il trasferimento del minore all’estero, sia il diritto di visita del genitore non affidatario, l’obiettivo della Convenzione - difettando il presupposto dell’illiceità del trasferimento a norma dell’articolo 5 - è garantire a quest’ultimo, con l’ausilio dell’Autorità centrale, l’effettività dell’esercizio del suo diritto o, in alternativa, una ridefinizione dei suo rapporti con il figlio alla luce del nuovo contesto ambientale in cui il medesimo si è trasferito.”
L’aspetto importante di questa sentenza della Corte è proprio nella sua ineccepibilità tecnica. La quale dimostra un assunto di fondo: con questo pronunciamento si dimostra che l’affidare al Diritto la tutela delle relazioni familiari, ha come conseguenza che il Diritto (che è in fondo un sistema autopoietico, come sostiene Luhmann), riesce a tutelare solo il Diritto (perché trova modo di pronunciarsi per una perfetta applicazione del Diritto), ma non riesce, proprio per questo, a tutelare le relazioni familiari (essendo innegabile che, affidatario o no che sia chi sottrae il minore per portarlo all’estero, troverà un formidabile alleato proprio nella procedura che il genitore non affidatario dovrà affrontare dopo questo pronunciamento). Prescindendo comunque da questo drammatico aspetto del problema (la tutela giudiziaria dei diritti del minore diventa una tutela del Diritto e non del minore), e andando oltre i drammatici casi di “relocation”, che non sono rarissimi e su cui scende sempre un grande velo di silenzio, occorre dire che, spesso, la 1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio, comprende anche l’altra modalità (di fatto più grave), cioè quella della 1b): Campagna di delegittimazione genitoriale nell’ambito della relazione genitore-figlio. Questa campagna ha come obbiettivo quello di far crollare, nella considerazione del figlio, l’autorevolezza e l’importanza del genitore-bersaglio, sì da portarlo a non prenderlo più in considerazione come genitore, o, nei casi più gravi, al rifiuto di ogni contatto con lui e all’instaurarsi di una vera Sindrome di Alienazione Genitoriale. La campagna di delegittimazione del genitore riguardo al figlio - distinta dalla 2b) (campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale), che è rivolta allo svilimento all’interno del contesto sociale della vittima e alle accuse in aula giudiziaria - avviene in molti modi: criticare apertamente l’altro genitore è una dei tanti: si parla male al piccolo del genitore assente, gli si fa notare che è inadeguato, che si è comportato male, che non dà i soldi che dovrebbe mentre ne ha tanti, ecc. Questa è ovviamente una modalità estremamente lesiva e perturbante, ma che tende ad autodenunciarsi, specie perché direttamente angosciante per il minore stesso, che spesso comincia a prendere le difese del genitore aggredito (e, nel caso di reciprocità, di entrambi). Classico esempio di questa modalità mobbizzante sono, inoltre, i commenti negativi in occasione di incontri, telefonate, contatti, commenti spesso portati avanti mediante allusioni e commenti non verbali (sospiri, sguardi, toni di voce, mezze frasi, ecc.). Altre modalità sono dunque non verbali. Tra queste, tipico (quanto grave) è nascondere ogni oggetto che possa ricordare l’altro genitore o connotarne la presenza affettiva in casa del minore. Al piccolo sono così nascosti o “persi” tutti i regali che riceve dall’altro genitore, e non sa mai dire che fine hanno fatto i giocattolini o i vestiti regalatigli dall’altro genitore e dai parenti di questi - nonni, zii, ecc (attualmente sembra esser “di moda” lo scippo occulto del cellulare fornito - a volte con modalità anch’essa “mobbizzante” dal genitore non affidatario: “chiamami anche di nascosto se mamma non vuole”, frase che può celare ovviamente una sottintesa ingiustificata accusa), in modo da impedire appunto contatti autonomi e non controllati; in altri casi ancora, si manda il bambino sporco e malvestito agli incontri con l’altro genitore (per farlo vergognare mentre sta con questi), e, poi, ci si lamenta se torna come è uscito (gli si fa notare che l’altro genitore non ha fatto nulla per lui); al contrario, in altri contesti conflittuali, al piccolo viene detto o fatto capire che la casa del genitore mobbizzato è sporca e pericolosa, che quella non è nulla per il piccolo perché il vero domicilio è quello del genitore mobbizzante, e/o che tutto quello che c’è a casa dell’altro può essere trattato con estrema trascuratezza, magari anche perché toccato “da estranei” , cioè dai parenti del genitore mobbizzato o dal suo nuovo partner. In altri casi ancora, il bambino viene immediatamente lavato, pulito, cambiato di tutti gli abiti appena torna dall’incontro con il genitore mobbizzato; altre volte ancora, il genitore mobbizzante tenta di convincere il piccolo che ogni volta che torna dagli incontri con l’altro genitore (o, nel caso il “mobber” sia il genitore non affidatario, quando lo si incontra per i periodi di frequentazione), il piccolo sta male (“ha la febbre”, “ha mal di pancia, chissà che ti dà tua madre da mangiare”, “è nervoso”, è impaurito, depresso (una mamma ci disse che “il bambino striscia per terra e non si riesce a muovere quando deve andare dal padre”), tutti concetti che ovviamente tendono a imprimere nel piccolo la certezza che l’altro genitore lo trascuri, lo metta in pericolo, conduce un a vita incompatibile con la presenza di un bambino.
Altra modalità è quella - molto frequente - da noi definita “sindrome dell’autista”: il genitore affidatario (usualmente è questi che riesce a portare avanti questa situazione) assume - per il bambino - impegni importanti e/o gratificanti proprio nei giorni in cui l’altro genitore deve vedere il figlio (sia che si tratti di pomeriggi infrasettimanali, che di week end che di vacanze estive o invernali). Già questo implica, per il piccolo, che ogni decisione presa dal genitore non affidatario non ha nessuna importanza. Il bambino viene infatti avviato verso attività, impegni, scadenze indicati o implicitamente connotati come “più importanti” e “più graditi” dell’incontro con il genitore non affidatario. Si tratta, in sostanza, di una sconferma del ruolo genitoriale del non affidatario. Il minore deve così recarsi a lezione o a impegni vari, ai quali viene attribuita dal “genitore mobber” grande importanza; non può presentarsi agli incontri giudizialmente statuiti per il sopraggiungere di feste, vacanze, partenze, riunioni con la famiglia del “mobber” ecc., tutte occasioni presentati sempre (e presentabili) come di maggior appetibilità rispetto appunto all’incontro con il genitore mobbizzato. Un risvolto particolarmente grave di tale modalità è che essa diventa automaticamente lesiva per il solo fatto di esser attuata: se il genitore mobbizzato, infatti, incontra lo stesso il minore secondo i propri progetti, impedendogli di partecipare a quanto deciso dal genitore affidatario, diventa “cattivo” o “litigioso” agli occhi del figlio, cui viene fatto notare come impedisca al bambino di divertirsi e fare cose importanti. “Non sai mai rinunciare a nulla per amore di tuo figlio” disse un genitore mobbizzante all’altro, ovviamente in presenza del piccolo: il non affidatario si era rifiutato di portarlo a una festa a casa di un parente del “mobber”, per lasciarlo là e riprenderlo a fine serata, limitandosi cioè a far solo da autista al bambino per rinunciare però agli impegni e progetti che già aveva fatto con lui (il che, ripetendosi episodi del genere, imprimeva appunto, nella mente del bambino, l’assunto che ogni decisione presa da e con quel genitore, non contava nulla in presenza di disposizioni dell’altro). Se, invece, il genitore mobbizzato acconsente - per “amore del figlio” a eseguire quanto stabilito dal genitore affidatario o dal genitore mobbizzante, con il ripetersi degli episodi viene sempre più esautorato da ogni ruolo decisionale. Alla campagna di delegittimazione genitoriale possono partecipare familiari e amici del “genitore mobber”, ma i commenti - per essere definiti pertinenti alle “transazioni mobizzanti” - devono avvenire in presenza del bambino. In un caso da noi seguito, una minore, che aveva cominciato a rifiutare i contatti con il genitore non affidatario in assenza di evidenti problemi che giustificassero tale posizione (e soprattutto dopo che nella CTU appena terminata aveva chiesto lei stessa di incontrare ancora più di prima il genitore non convivente) era spalleggiata dal nuovo partner del genitore affidatario. Questi si faceva trovare insieme alla piccola nel balcone di casa, e, appena il papà di questa cominciava a chiamarla tentando di convincerla a scendere, cominciava a insultarlo. In altri casi, il genitore convince o costringe il minore a chiamare “papà” o “mamma” il suo nuovo partner, ovvero fa notare al piccolo quanto questi sia buono, dolce, comprensivo, ecc., rispetto alla “cattiveria” del genitore mobbizzato. In un caso limite, il familiare mobbizzante non era nessuno dei due genitori del minore coinvolto nella separazione, ma un fratello di uno dei genitori, da sempre animato da spirito di rivalsa contro il coniuge del proprio congiunto. Tale “mobber” non perdeva occasione di sminuire agli occhi della figlia il genitore di questa, invitandola ad abbandonarne la frequentazione e a disubbidirgli perché inadeguato. Per la piccola era diventato estremamente faticoso e traumatizzante far fronte alle continue battute e provocazioni del congiunto, sentendo per di più il peso della propria impossibilità a riferire la cosa al genitore mobbizzato, per impedire l’accensione del conflitto. Un’altra attitudine del “mobber” in questione era invitare la bambina nella propria abitazione (ovviamente molto bella, piena di giochi dei figli del “mobber”) o nei periodi di vacanza destinati al genitore mobbizzato. Non siamo mai riusciti a chiarire quanto la apparente passività dell’altro genitore, cioè del congiunto del “mobber”, fosse espressione di un disinteresse al problema, di una difficoltà a inquadrare il problema, o quanto non esprimesse invece un tratto di personalità passivo-aggressiva, che delegava in tal modo al proprio congiunto la propria volontà di aggredire l’ex partner.
A volte, la svalutazione e l’umiliazione si fanno più diretti, e il genitore mobbizzato è costretto a subire espliciti comportamenti umilianti o dannosi: accade allorché va a prendere il figlio (occasione in cui viene aggredito o insultato dall’altro genitore o dai suoi parenti, o anche dal suo nuovo partner). In altri casi, se il genitore non affidatario vuole incontrare il minore, deve sottostare a pratiche vessatorie o umilianti. Gli può essere chiesto denaro per vedere il figlio (comportamento apparentemente più frequente all’estero); o gli viene concesso solo pochissimo tempo per stare con il piccolo, e/o imposta la presenza dei parenti del genitore mobbizzante che lo sorvegliano, gli impongono di stare fermo in una stanza guardato a vista, e commentano negativamente ogni suo comportamento.
In un caso da noi seguito, a dimostrazione di quanto sia impossibile elencare tutte le modalità usabili dalla accanita fantasia di un “mobber”, vi era un genitore che fece analizzare (dopo essersela fatta portare) la bottiglia d’acqua che l’altro genitore poneva ogni notte nel comodino della loro figlia. Nel liquido venne trovata (così disse il genitore alla ragazza) una significativa dose di benzodiazepine. Ovviamente, il “mobber” convinse la figlia che la madre “la drogava di notte con psicofarmaci” per poter incontrare gli svariati partner che si sarebbero avvicendati nel suo letto. La ragazza, dopo questa e altre vicende, rifiutò del tutto di vivere con il genitore mobbizzato (comportamento che prosegue a distanza di anni). In un caso in cui era utilizzata la stessa dinamica, un bambino di otto anni venne convinto a non mangiare a casa del genitore non affidatario perché questi aveva un partner di nazionalità romena.
Il piccolo era stato convinto dal criminale “mobber” che mangiare quello che cucinava “quella romena” era pericoloso, come era pericoloso stare nella casa dove lei viveva, ovviamente quella del padre. Fra le armi del genitore mobbizzante vi è dunque il seminare terrore e rifiuto verso la nuova famiglia del genitore mobbizzato, e questo concretizza anche il c.d. “mobbing allargato”, nel quale vengono fatti oggetto di comportamenti mobbizzanti anche i familiari del genitore mobbizzato. Come vedremo oltre, nella 1b): Campagna di delegittimazione genitoriale nell’ambito della relazione genitore-figlio rientrano anche tutte le modalità di delegittimazione sociale e legale del genitore mobbizzato qualora vengano portate a conoscenza del minore connotate non, ovviamente, come atti di aggressività del genitore mobizzante ma, al contrario, come prove delle colpe dell’altro genitore. Particolarmente insidiosa è, sul punto, la attitudine alle accuse apodittiche e indimostrate, presentate dal genitore mobizzante proprio come se invece fossero fatti oggettivi: una denuncia falsa, in questi casi (o anche una falsa lamentela) diventano prove del loro contrario, cioè della colpevolezza del genitore mobbizzato: il comportamento in questione è particolarmente lesivo, perché punta sulla creazione di un sentimento di onnipotenza del minore, indotto a credere di poter giudicare il comportamento del genitore mobbizzato come se lui stesso fosse il giudice.
Sempre per connotare la raffinata fantasia tipica del “mobber”, si fa notare come il concetto stesso di mobbing genitoriale (e comunque l’ostacolo alle frequentazioni genitore-figlio) possa essere utilizzato addirittura come accusa e come modalità mobbizzante (di tipo 1b) proprio da parte del “genitore mobber” (che accusa l’altro di volergli impedire gli incontri con il figlio, incontri e contatti che è ovviamente lui a non rispettare): abbiamo denominato tale metodica “mobbing by mobbing”. In un caso da noi seguito, infatti, il genitore non affidatario (che si riteneva abbandonato dall’altro) rifiutava di incontrare la figlia proprio sostenendo con la bambina che soffriva troppo a vederlo, e a dover poi allontanarsene di nuovo lontano: e di ciò incolpava, in presenza della bambina, l’altro che l’aveva abbandonato. Il desiderio frustrato della piccola di incontrarlo diventava dunque, per la piccola, la prova della inadeguatezza dell’altro genitore. Ovviamente, per potersi parlare di “mobbing” e non di semplice “comportamento mobbizzante”, occorre che l’astensione dalle visite duri non meno di sei mesi e sia accompagnata dalle “spiegazioni” che imputano alle “cattiverie” del genitore affidatario le mancate visite. Va però detto come sia possibile che le persecuzioni poste in essere dal “mobber” generino una risposta depressiva nel mobbizzato, sì da indurlo ad assentarsi dagli incontri. In questo caso, la conseguente accusa di disertare gli incontri è prova di una grave mobbizzazione. La chiave per comprendere se i comportamenti di un genitore rientrino o meno nella 1b): Campagna di delegittimazione genitoriale nell’ambito della relazione genitore-figlio, è dunque nella loro strumentalità ai fini di un discredito, e dunque dell’uso che il genitore presunto mobber ne fa nei confronti del minore coinvolto. Il tema è ovviamente delicatissimo perché l’accusa di essere un genitore mobbizzante è, essa stessa, una modalità di mobbizzazione. Infine, in un'altra situazione da noi affrontata, il genitore mobbizzante (in un clima di mobbizzazione reciproca) era riuscito a convincere il figlio a trattare il genitore affidatario come un suo sfruttatore: il genitore non affidatario gli aveva infatti deto che l’abitazione, intestata a lui, era un regalo che lui voleva fare al piccolo, ma che lo sfruttamento dell’appartamento da parte del genitore affidatario impediva al ragazzo di godere i frutti di questo bene. Il ragazzo, preadolescente, si trasformò così in un persecutore del genitore affidatario, che insultava come sfruttatore e trattava da “schiavo” sostenendo che la casa era sua e che il genitore che viveva con lui doveva subire i suoi comportamenti di proprietario di fatto dell’abitazione.
Per porre comunque una diagnosi di “mobbing genitoriale” sulla base di comportamenti mobbizzanti legati al punto 1), occorre - per quanto riguarda gli ostacoli alle frequentazioni - che il minore sia impedito a vedere l’altro genitore almeno per il 30% delle volte statuite, per un periodo non inferiore a sei mesi, e senza motivazioni valide. Ovviamente, un ripetersi di frequenti “malattie” o altri “impegni”, in occasione degli incontri con l’altro genitore, coincidente con una normale frequenza scolastica, rientra in una possibilità di “mobbing genitoriale”. Dal nostro punto di vista, in presenza di un conflitto genitoriale nel quale vi sia comunque una rarefazione degli incontri o dei contatti fra un genitore e l’altro figlio, vi è da ipotizzare comunque un “mobbing genitoriale” salvo che non sia dimostrato o ammesso che la rarefazione degli incontri avviene per volontà concorde di entrambi i genitori o per fatti non controllabili da entrambi e a cui entrambi non possano comunque porre rimedio (altrimenti l’evento non voluto diventa oggetto di strumentalizzazioni nell’ambito di un più vasto quadro di “mobbing genitoriale”). Un'altra modalità nella quale poniamo l’ipotesi di “modalità mobbizzante” è allorché al genitore non affidatario viene negato di incontrare il figlio ricoverato in ambiente ospedaliero (o comunque in momenti in cui il minore è in grave pericolo o difficoltà), e questo anche se avviene in giorni o periodi non previsti come giorni di frequentazioni. E’ evidente infatti che l’evento straordinario del ricovero (o dell’evento critico), dovrebbe far superare la rigida articolazione del disposto giudiziario, e che attenersi ad esso in un frangente emotivamente pesante come quello di una grave malattia esprime non una volontà di legalità e correttezza, ma solo di terrorismo e tortura psicologica: in taluni casi impedire ad un genitore di avere informazioni ed accesso ad un figlio malato, può indurre crisi simili a quelle provocate da un “blizkrieg”. La regola è dunque che “mobbing genitoriale” è un clima di pressione e terrori psicologici agiti in modo continuo e al fine di esautorare l’altro dal ruolo genitoriale. In un contesto del genere, l’utilizzo del dispositivo legale deve essere profilato non come arma di conflitto ma come garanzia di legittimità. Quando prevale il primo utilizzo (cioè la ferrea applicazione del dispositivo giuridico in situazioni di grande stress affettivo per la lontananza dal minore e una eventuale pericolo o precarietà di questi) si tratta, a prescindere dalla liceità del gesto singolo, nella “modalità mobbizzante”. Incidentalmente, si ricorda qua che il reato di “Maltrattamenti” (572 c.p.), per molti versi assolutamente vicino al mobbing, si concretizza per la continuità di singoli episodi di umiliazioni, percosse, lesioni, ecc., tutti eventi spiacevoli inflitti con costanza nel tempo, e allo scopo di procurar sofferenza al maltrattato, ma che non necessariamente devono essere inquadrabili ciascuno come ipotesi di reato. Nel nostro caso, la pretesa di perfetta aderenza al dettato giudiziario da parte di un genitore verso l’altro, non ci induce a ignorare che essa è, per peculiarità del contesto e della situazione in cui può esser posta in essere, una modalità comunque “mobbizzante”. Il nostro auspicio è che le stesse aule di giustizia adoperino, nell’interesse stesso di una reale giustizia verso il minore, lo stesso tipo di considerazione.
Per quanto riguarda la 1b) Campagna di delegittimazione genitoriale nell’ambito della relazione genitore-figlio, parliamo di mobbing allorché (ovviamente prescindendo dai problemi della prova in sede legale):
1) il minore coinvolto venga fatto oggetto almeno due o tre volte alla settimana, e per sei mesi di seguito, di commenti negativi sull’altro genitore e da parte di personaggi e familiari che egli possa ricollegare come parte della rete di relazioni significative del genitore mobbizzante,
2) il bambino subisca, durante ogni incontro e per sei mesi, una manifestazione concreta di svilimento della vita del genitore e della sua relazione con lui

-2): LA MOBBIZZAZIONE DELL’ESPRIMERSI SOCIALE E LEGALE DELLA GENITORIALITA’
Per quanto riguarda i 2): comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialità dell’altro genitore, i 2a): ostacoli nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli, sono in genere nei campi delle attività scolastiche ed extrascolastiche, e della salute. Al genitore mobbizzato viene negato l’accesso alle informazioni scolastiche (famoso il caso, con risonanza nazionale, del padre che non aveva diritto, secondo l’ex moglie, a vedere la pagella del figlio), sì che ignora il rendimento, le frequenze e le assenze scolastici del figlio. La stessa situazione si può avere per quanto riguarda le informazioni sanitarie: al genitore mobbizzato vengono negate notizie sullo stato di salute, a volte anche eventuali ricovero o l’indirizzo della struttura che ha in cura il figlio. In un caso da noi seguito, ad un bambino venne ripetutamente e tassativamente vietato di riferire al padre in quale nazione si era recato, in aereo e per tre settimane, con la madre e la nonna materna per quindici giorni: richiesto dal padre di spiegare il perché di questo rifiuto, il piccolo (otto anni) rispondeva serissimo (e con tono da piccolo adulto): “Perché tu papà non sei come gli altri padri a cui si può dire tutto. Tu sei cattivo”, laddove si deduce che l’ostacolo all’informazione implica ovviamente, spesso se non sempre, anche una diretta o indiretta delegittimazione del genitore mobbizzato. La campagna di ostacolo a ricevere adeguate informazioni sulla vita dei figli molto investe non raramente tutte le strutture e le figure professionali che ruotano attorno all’educazione e alla crescita del minore: insegnanti, bidelli, presidi, medici, psicologi, ecc., vengono avvertiti di non dare informazioni al genitore mobbizzato, di cui si elencano in modo diretto o indiretto tutti i lati negativi che obbligano a questa decisione (che il mobber connota sempre come “non voluta ma necessaria”). Il quesito sulla liceità di non rilasciare informazioni al genitore non affidatario è qui particolarmente importante, perché al genitore in possesso della potestà genitoriale non può essere negato, da parte dell’istituzione scolastica, di sapere le frequenze e le assenze del figlio (e questo in riferimento alla possibilità che, per impedire le frequentazioni, il minore venga fatto uscire prima del termine delle lezioni o le perda del tutto).
Va qui chiarito che per definire l’assenza di informazioni come prova di “mobbing genitoriale”, occorre che la negazione delle informazioni sia dimostrabilmente attiva, cioè che il genitore mobbizzato abbia realmente richiesto, con costanza nel tempo, di essere messo al corrente delle informazioni relative al figlio e che queste gli siano state negate e/o le risposte eluse. Nella nostra esperienza, riteniamo non si possa parlare di “attività mobbizzante” in relazione al 2a): ostacoli nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli, se gli ostacoli non sono stati appunto attivi e non sono durati almeno sei mesi (otto se si tratta di sole informazioni scolastiche). Va infatti detto che, sempre in una logica di “attività mobbizzante reciproca”, la denuncia di esclusione dalle informazioni e dalle decisioni relative al figlio sia volta a occultare un disinteresse verso il minore. Al tempo stesso, è anche possibile che il genitore delegittimato dal suo ruolo ripieghi depressivamente verso una forma di apatia relativa al suo ruolo e al conseguente esercizio dello stesso: in questo caso, è dirimente però, in linea di massima, una indagine volta a ripercorrere quale costruzione abbia avuto nel tempo la “transazione mobizzante”. Gli ostacoli posti alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli si concretizzano di solito nelle scelte relative ai punti nodali della crescita di un minore. Al genitore mobbizzato viene dunque impedito di collaborare sull’indirizzo scolastico del figlio (ad es., quale tipo di scuola frequentare dopo le Medie), e a decidere anche i tempi di permanenza giornaliera nell’edificio scolastico (con la spiegazione, spesso strumentale perché in opposizione alle proposte dell’altro, che l’organizzazione quotidiana della giornata deve esser funzionale alle esigenze del genitore affidatario). Non raramente viene privilegiata la scelta che limita ulteriori o ulteriormente i contatti con l’altro genitore: ad esempio l’iscrizione al “tempo pieno” allorché il genitore non affidatario si dimostri disponibile a tenere con sé il bambino nel pomeriggio, ovvero - e spesso - allorché la scelta del “tempo pieno” accorci la durata delle frequentazioni pomeridiane infrasettimanali con il genitore non affidatario, magari obbligando a ricorrere al Giudice Tutelare per recuperare le ore inghiottite dal sopraggiunto impegno scolastico del figlio: nel caso degli incontri infrasettimanali, si creano spesso situazioni difficili, dovute alle distanze cittadine e del ridursi degli orari in seguito all’inizio del doposcuola. Altri impedimenti a decidere riguardano poi la scelta dei sanitari da consultare (spesso nel timore che possano essere di parte o, al contrario, poco inclini al “certificato facile”, spesso preteso per ovviare agli incontri con il padre), e addirittura le strutture sanitarie presso cui ricoverare il bambino. A volte, si giunge a episodi realmente pericolosi: in un caso da noi seguito, ad un minore con evidenti segni di grave epatopatia acuta (valori delle transaminasi venti volte superiori al limite; VES a 80, positività ad antigeni virali, reperto ecografico di generica infiltrazione steatosica) venne impedita, dal genitore affidatario, ogni cura e il ricovero, proprio perché l’altro genitore era medico e da giorni insisteva per ricoverare il piccolo.
Nello stesso caso, la madre, mesi dopo, rifiutò di curare la sindrome asmatiforme della sorellina, che il padre aveva iniziato a far seguire in un centro universitario pediatrico di accredito internazionale: la signora sosteneva che l’ex coniuge aveva indotto i medici a diagnosticare l’ “equivalente asmatico” per dimostrare che lei era inadeguata. Nei giorni seguenti, la donna convinse la piccola dapprima ad alterare il questionario fornito dal Centro per monitorare i sintomi dell’asma, e poi a non compilarlo più, convincendo la piccola (nove anni) che i sintomi che lei - diligentemente - voleva indicare nel questionario (perché li riconosceva) erano frutto della sua immaginazione. In ultimo, le disse esplicitamente che era meglio non segnar nulla e tacere su tutto, altrimenti i medici si convincevano che “la mamma è pazza perché non cura la bambina”. Successivamente, la piccola venne portata dalla madre in un altro centro polispecialistico, nel quale, di fronte al racconto della donna, minimizzarono la diagnosi ma prescrissero l’identico presidio farmacologico indicato dal primo centro, indicandone però uno con nome commerciale differente. Ciò indusse la madre della piccola a sostenere con la stessa (e in presenza dell’ex marito medico) che i medici scelti dal padre si erano sbagliati perché quelli dove l’aveva portata lei avevano prescritto un’altra medicina. Continuò poi a sostenere la stessa tesi con la figlia, anche dopo che l’uomo le aveva dimostrato che il principio attivo era identico nelle due prescrizioni. E’ evidente che in un caso del genere, con tracce di atteggiamenti interpretativi di tipo persecutorio, vi è un evidente supporto psicopatico al comportamento mobbizzante, ma l’esistenza di una sottostante patologia non fa escludere, anzi conferma (come in questo caso) il comportamento da “mobber”.
La 2b): campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale ha due fulcri operativi: il mettere in giro (presso parenti, amici, istituzioni) voci diffamatorie sul genitore mobbizzato, specie in relazione alla sua inadeguatezza genitoriale, e il farlo oggetto di denunce e aggressioni legali varie, sia per porlo in continua tensione e terrorizzarlo, sia per togliergli quanto più possibile l’esercizio della genitorialità. In questi casi, a terzi (medici, insegnanti, finanche catechisti e altri genitori , ecc.) e a istituzioni, viene comunicato che il genitore mobbizzato è un genitore inadeguato e pericoloso, è totalmente disinteressato al benessere del figlio, lo trascura, ne abusa emozionalmente, lo mette contro il “genitore mobber”, ecc. Non raramente la campagna ha effetto, e così quando il genitore mobbizzato va a chiedere informazioni sul minore, trova una sorta di muro di gomma che non è nemmeno semplice da identificare come tale. Anche qui, come si vede, le armi dei “mobber” sono identiche a quelle che si hanno in altri contesti a “transazione mobizzante”: discredito, allontanamento dal consesso sociale di riferimento, impossibilità ad eseguire i propri compiti, incarichi umilianti e vessatori, minacce, diffamazioni. In questo senso, l’altra modalità mobbizzante chiave è il ricorso all’azione giudiziaria. Un “genitore mobber” può denunciare l’altro per ogni minima infrazione o, con la stessa frequenza, calunniarlo con denunce false. Queste sono di norma basate esplicitamente su “confidenze” del minore, il che pone al riparo da ogni ripercussione legale (calunnia) in caso di mancato proseguimento della denuncia. Oltre alla denuncia in sede penale, sembra abbastanza praticata, attualmente (anche perché favorita dalle modalità di accertamento, molto discrezionali, nonché da una immagine, forse abbastanza stereotipata, del coniuge violento), la richiesta di allontanamento del coniuge violento (legge n.154/2001), rivolta verso i mariti: nei casi in cui essa è fondata su false affermazioni, è strumentale al poter ottenere l’abbandono dell’abitazione da parte dell’altro coniuge. Ancora abbastanza frequente è la richiesta di decadenza della potestà genitoriale o di sospensione delle frequentazioni, e/o la richiesta di “incontri protetti”, motivate da pretesi abusi (ovviamente, ciò non deve far pensare che sosteniamo non esservi mai abusi, in corso di separazione, e che tutte le denunce sono false: occorre però creare una cultura che riconosca nella falsa denuncia contro un genitore un reale abuso sul minore). Purtroppo in tali casi la prassi giudiziaria tende ad aiutare il genitore mobbizzante, perché spesso, in presenza di gravi e indimostrate accuse, il magistrato minorile statuisce appunto che il genitore mobbizzato debba incontrare il minore in presenza di assistenti sociali e altri specialisti. A prescindere dalle sgradevoli circostanze in cui spesso avvengono tali incontri, e a prescindere dalle valutazioni precostituite che a volte (e per alcuni spesso) vengono date dagli operatori in questione, per il minore è molto significativo, in senso negativo, accorgersi che deve incontrare il genitore non affidatario (o non convivente) solo in presenza di terze persone, addette a controllare come quello si comporta (dato che non sfugge certo al minore che abbia superato i sei-sette anni di vita). Va poi detto che, almeno in alcuni casi, gli stessi operatori pubblici sembrano partecipare, in modo precostituito, alle accuse del genitore mobbizzante, colludendo (spesso in buonafede, ma sempre, probabilmente, sulla base di problematiche personali) con le accuse che rivolge all’altro, e questo anche quando è dimostrabile che sono false. In un caso da noi seguito, riuscimmo in qualche modo a dimostrare l’evidente partecipazione di un responsabile del settore ad una campagna contro un genitore inviato agli incontri protetti nella sua area di competenza (aveva suffragato con il suo comportamento gli impedimenti a far incontrare genitore e figlio agli incontri protetti, e ne aveva fortemente limitato le possibilità di interagire con il piccolo). Non è un caso che il genitore in questione, che incontrava i figli nei luoghi di lavoro dei Servizi Sociali, si trovava spesso di fronte a situazioni identiche a quelle del “mobbing lavorativo”: gli veniva spesso cambiata la stanza ove incontrava il bambino; gli venivano dati di proposito giocattoli inadeguati all’età del piccolo; gli venivano tolte la scrivania e le sedie ove sedersi durante gli incontri (in un’occasione dovette restare in piedi per due ore); gli veniva impedito a portare da casa materiale di gioco o criticato perché lo faceva (nello specifico, un videoregistratore per vedere con il bambino dei film di gradimento del piccolo); veniva messo in risalto in senso negativo che durante gli incontri telefonava a comuni conoscenti per far parlare insieme lui e il figlio, ecc.). A quanto ci risulta il dirigente del servizio, che aveva contribuito attivamente al generarsi di questo clima (iniziato con le proteste dell’utente per un incontro soppresso unilateralmente dall’ex coniuge ma con il consenso dei servizi, e proseguito con una continua frizione fra il genitore e gli operatori) venne – dopo ripetuti esposti e mosse giudiziarie del genitore in questione - sostituito e avviato a differente incarico in altro settore della Pubblica Amministrazione. Nelle more di questi avvenimenti, i due CTU incaricati dalla Corte di fornire la loro consulenza tecnica, appresi i fatti, addirittura richiesero, accortisi delle evidenze da noi raccolte, che il nostro assistito fosse immediatamente affidato, e prima ancora che terminasse il procedimento giudiziario, ad altra struttura, stante l’evidente comportamento tenuto dagli operatori pubblici nei riguardi suoi e della minore. La CTU terminò poi con la richiesta di sospensione immediata degli incontri protetti, richiesta ovviamente accolta dalla Corte. In questo caso, al Decreto che disponeva gli incontri genitore – figlio in ambiente protetto si era arrivati in primo grado perché il CTU di quel giudizio aveva preso per vere tutte le accuse dell’altro genitore, senza approfondirle e, soprattutto, senza mai ascoltare il minore coinvolto. Intervistato dai CT in Appello, il piccolo disse chiaramente che nessuno gli aveva mai chiesto niente, e che per quanto lo riguardava voleva incontrare l’altro genitore più di quanto avvenisse prima del provvedimento limitativo. Nel caso in questione, il CTU di primo grado risultava essere il figlio di un importante e conosciuto professionista del settore, che, a quanto dicono i conoscenti, e su di lui era da sempre gravato l'esempio e il successo del padre. Il quale, sempre a quanto riferiscono i conoscenti, avrebbe poi condotto in modo sempre palese diverse relazioni extraconiugali, con gravi problemi di stabilità e conflittualità familiare. Non è peraltro forse un caso che il professionista del caso ora esposto, e figlio appunto di tale padre, allorché viene chiamato a esprimere la sua opinione scientifica sulla perizia di affido minori, dichiara che essa si fonda non su un giudizio scientifico ma su uno “morale”, e che, appunto, designare quale genitore è più adeguato dell'altro, e quale non lo è affatto, comporta un giudizio morale. Occorrerebbe qui poter aprire il capitolo, forse doloroso ma sicuramente altrettanto necessario, di quanto le problematiche personali vadano a pesare sullo svolgimento delle perizie d'affido minori, campo indubbiamente pieno di possibilità proiettive e di pericolosi acting out da parte non solo dei genitori in esame. In altri termini, potrebbe essere venuto il momento di creare una letteratura scientifica centrata non sui casi clinici, ma sui problemi di chi li deve risolvere.
Per ritornare alle problematiche presenti nei rapporti fra i genitori “mobbizzati” e i Servizi Sociali spesso incaricati di prenderli in esame perchè segnalati loro come problematici e di fatto vittime riuscite dei mobber, occorre dire che, allorché ci ripresentammo nello stesso servizio pubblico con un altro genitore che ci aveva richiesto assistenza in merito ai suoi rapporti con il servizio in questione, venne fatto sapere a costui, dal proprio avvocato contattato dagli operatori del servizio, che questi premevano affinché il nostro assistito “non si presentasse più con quel professionista che aveva fatto rimuovere quel dirigente”. Come noto, nella Pubblica Amministrazione non sono per nulla rari i casi di mobbing, e non si può certo escludere che metodiche da mobbing (o, in qualche modo, una mentalità mobbizzante) non scattino, o non siano impiegate contro un utente indesiderato: dovendosi tener conto, nel caso specifico, che un periodo di incontri protetti difficilmente dura meno di un anno, tenendo conto dei tempi processuali, è evidente che vi è tutto il tempo perché chi gestisce il caso sviluppi un potenziale atteggiamento da “mobber” contro l’“utente seccatore”. E’ evidente che un comportamento provocatorio, persecutorio, rivendicatorio del genitore in incontri protetti, facilmente scatena, a sua volta, comportamenti tendenti alla mobbizzazione ma sostanzialmente fisiologici (anche se il professionista dovrebbe saper gestire il proprio burn out).
Notevole resistenza da parte dei Servizi Sociali l’abbiamo incontrata allorché abbiamo consigliato ai nostri assistiti di richiedere, ex Legge sulla Privacy, i dati personali propri e dei propri figli eventualmente posti sotto osservazioni. La tendenza è sempre stata quella di rifiutare di darli, con la considerazione che potevano essere riferiti solo al giudice. Il Garante della Privacy tuttavia, accogliendo il ricorso di un genitore sottoposto al regime dei cosiddetti "incontri protetti" con i propri figli in seguito ad una vicenda di separazione e affido minori, ha ordinato ai Servizi Sociali di mettere a disposizione del genitore tutti i dati personali in possesso dell’ufficio. La decisione (Presidente Rodotà, relatore Paissan) è innovativa soprattutto in merito alla nozione di "dato personale" fornita, che amplia di fatto in modo determinante l’accesso alla documentazione raccolta in casi del genere dai Servizi Sociali. Del concetto di "dato personale" il Garante, in quella circostanza, ha infatti sottolineato soprattutto l’aspetto dinamico e relazionale, affermando che esso è costituito da "ogni notizia, informazione o elemento che abbia una efficacia informativa tale da fornire un contributo di conoscenza rispetto ad un soggetto identificato ed identificabile, in riferimento sia ad informazioni oggettivamente caratterizzate, sia a descrizioni, giudizi, comportamenti, analisi o ricostruzioni di profili personali" e ha conseguentemente ordinato che al genitore in questione siano forniti non solo i dati personali acquisiti dai Servizi Sociali, ma anche "i dati di tipo valutativo", vale a dire anche i giudizi formulati a suo riguardo (Giordano G, Melchionna S. Liberatore R., Garante della privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giustizia minorile, 2001). Il provvedimento è stato confermato anche in ulteriori casi sottoposti all’attenzione del Garante, e in un’occasione vi fu anzi una condanna dei Servizi Sociali ad un risarcimento, di fatto simbolico, per aver messo in ritardo i dati a disposizione del genitore. In un altro caso, un genitore denunciò che la figlia gli aveva riferito di aver subito molestie sessuali dal convivente della madre. Il racconto coerente e circostanziato indusse il genitore ad una denuncia. La ragazza ritrattò dopo poco, e in separata sede riferì di averlo fatto per pressioni della madre. Nel giro di un anno cominciò a rifiutare ogni contatto con il padre, accusandolo di trascuratezze e abusi mai descritti prima. I servizi sociali del luogo vennero incaricati di recuperare il rapporto genitore-figlia. Non disposero però mai un incontro, dichiarando che la minore non era intenzionata a rivedere il padre. La loro ultima relazione elencava senza alcuna criticità come ogni decisione sulla ragazza, e sugli altri fratelli (che avevano iniziato anch’essi a rifiutare di vedere il padre) fosse presa solo dalla madre e dal suo convivente, e come gli operatori appoggiassero di fatto ogni esclusione del padre da ogni processo decisionale relativo ai minori in questione. Il genitore seppe che uno dei figli, quattordicenne, era stato messo in collegio in una città differente da quella dove vivevano la madre, il convivente, e i nuovi figli della coppia, solo ad anno scolastico finito, perché non aveva mai potuto avvicinare i figli e i servizi sociali incaricati di seguire il caso non gli avevano mai voluto fornire alcuna indicazione. Va sottolineato che il padre in questione non era mai stato sospeso dalla potestà genitoriale né era mai stato riconosciuto colpevole di un qualsivoglia abuso sui figli. Il suo problema sembrava essere solo quello di aver sommato, all’esperienza con il genitore mobbizzante che probabilmente conviveva davvero con un uomo che aveva abusato della comune figlia, un non felice impatto con i servizi sociali del luogo (la vicenda si svolge in un piccolo centro di campagna), cui il genitore in questione si era rivolto con una certa pretenziosità nel difendere i propri diritti.
Un esempio di come un operatore dei Servizi Sociali possa apertamente schierarsi con un genitore dei due affidati alla sua osservazione, è nella relazione che trascriviamo qui in basso, e che abbiamo trovato in un Forum di genitori separati. Forum del genere, nei quali sicuramente non mancano motivi di parzialità circa quanto si legge sugli operatori dei servizi sociali, sono Forum ora abbastanza rappresentati nel WEB, e sono di solito occupate dai resoconti di esperienze drammatiche. Sottovalutare quanto vi è scritto perché di parte, implica a nostro avviso un gravissimo errore metodologico ed epistemologico: il punto in discussione è infatti, a nostro avviso, è la necessità, forse ormai imperativa, di uscire dalla logica di interpretare le problematiche delle separazioni attraverso la griglia del “diritto”, e dunque della “ragione” e del “torto” conseguenti: qualunque sia la verità sottesa alle comunicazioni presenti in questi Forum, dunque, così come alle proteste espresse dai genitori separati, bisognerebbe riconsiderare il tutto partendo dalla constatazione che il disagio da separazione abbisogna innanzitutto di strumenti e interventi terapeutici, siano essi individuali o sociali, e non di interventi di natura giudiziale e, spesso, persino giustizialista. Nello scritto in questione, si nota invece un totale appoggio non solo ad uno dei due genitori, ma anche tutta una patologica collusione con una epistemologia dei “torti” e delle “ragioni” che è la premessa per salire, obbligatoriamente, la scala della conflittualità più esasperata (http://www.papaseparati.it/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1590&FORUM_ID=38&CAT_ID=7&
Topic_Title=ancora+sugli+assistenti+sociali&Forum_Title=S+O+S+Separati):
“Relazione degli aa.ss. depositata in atti durante la sentenza di primo grado
Al Tribunale per i Minorenni di Napoli
Giudice XXXX
Viale Colli Aminei 44
Oggetto: Minore XXXX nata a XXXX il XXXX di XXXX e XXXX, residente XXXX
In riferimento alla procedura XXXX relativa alla minore in oggetto generalizzata, questo Servizio Sociale ha provveduto ad effettuare indagine sociale e visita domiciliare da cui è emerso quanto segue:
La minore XXXX di anni 3 vive attualmente unitamente alla madre presso i nonni materni sigg. XXXX e XXXX, entrambi pensionati. La minore è nata dalla relazione della sig.ra XXXX e del sig. XXXX fallita qualche mese fa, dopo una convivenza di circa cinque anni. La madre della minore sig.ra XXXX di anni XXXX è una donna educata intelligente e molto sensibile. La predetta durante il colloquio ha riferito di aver conosciuto il suo compagno nel 1998 a Rimini, dove la stessa stava seguendo un corso di perfezionamento post-laurea e dove successivamente fissò la propria residenza in seguito all’inizio della convivenza. Quest’ultima prevedeva precise regole, fissate per lo più dal sig. XXXX, che spaziavano dalla divisione di tutte le spese al mantenimento di personali ed autonomi rapporti con i proprio amici e conoscenti ; Di preciso il predetto contrario al matrimonio conduceva una sua vita parallela alla convivenza dove avevano primaria importanza solo i suoi interessi, le sue amicizie e conoscenze e da cui era esclusa la sig.ra XXXX. La stessa, molto innamorata era convinta che tale atteggiamento fosse sintomo di una diversa mentalità e con il tempo e la sua dedizione il rapporto sentimentale sarebbe cresciuto e la convivenza si sarebbe trasformata, dando vita ad un rapporto più maturo e soddisfacente. L’arrivo di un figlio, accettato dal XXXX che non prevedeva nei suoi progetti la paternità, accese nella stessa nuove speranze in merito. Purtroppo la sig.ra XXXX ha dovuto ricredersi, infatti per tutta la gravidanza non ha mai potuto contare sul suo compagno, restio a partecipare alle sue necessità materiali ed affettive. La stessa impossibilitata a lavorare per il suo stato, era costretta a chiedere aiuto economico ai parenti per poter concorrere alle spese familiari comunque pretese dal XXXX. La nascita della bambina, invece di cementare l’unione ne ha evidenziato le carenze. La sig.ra XXXX riferisce che il convivente ha continuato a condurre la vita di sempre, l’attenzione verso le necessità affettive e psicologiche della minore erano sporadiche, molte volte indotte dalla madre e sempre secondarie ai suoi interessi. La stessa appare che consapevole della propria genitorialità si è sempre impegnata affinché il padre comprendesse la necessità di instaurare un rapporto valido con la bambina. Quest’ultimo non è mai riuscito ad impegnarsi fattivamente in questo ruolo. Il predetto era incapace di occuparsi personalmente di qualsiasi necessità materiale della figlia, mostrava sempre e palesemente fastidio verso qualsiasi manifestazione di bisogno della piccola che crescendo incominciava ad interiorizzare le sue mancanze di attenzioni. Lo scorso mese di aprile, di comune accordo la coppia ha deciso di separarsi e la sig.ra XXXX ha deciso di tornare in famiglia dove poteva contare sull’aiuto dei parenti. La stessa è attualmente ospite dei genitori, lei e la bambina dispongono di una buona collocazione abitativa e sono adeguatamente sostenute economicamente. Alcuni parenti le hanno anche offerto alla un lavoro per il periodo estivo in un villaggio turistico e nel contempo l’opportunità di garantire un soggiorno al mare della minore. Quest’ultima è una bambina intelligente e vivace, appare curata nell’igiene e nell’abbigliamento e seguita positivamente nella crescita psico-fisica. Il padre della minore, a detta della sig.ra XXXX da circa due mesi le versa un assegno di Û 300,00, le sue sporadiche telefonate hanno per lo più lo scopo di polemizzare e litigare con la stessa, che a suo disporre dovrebbe provvedere ad accompagnare la piccola a Rimini ogni volta lui lo ritenga opportuno. Ancora una volta il sig. XXXX ha manifestato la sua incapacità e poca sensibilità verso le specifiche necessità di una bambina così piccola. Pertanto la sig.ra XXXX si è rivolta a codesto Tribunale affinché formalizzi l’affidamento alla madre e ne detti le modalità di visita del padre
Tanto di dovere
L’assistente sociale XXXX”

laddove l’operatore - se ha veramente steso la suddetta relazione (che riportiamo per averla letta nel corso delle nostre ricerche, con tutti i limiti dunque del caso) - dovrebbe perlomeno chiarire, almeno a sé stesso, in base a quale mandato ha indagato anche relativamente al periodo della storia della coppia antecedente la nascita della bambina, da chi ha ricevuto le informazioni sull’operato del padre, in base a cosa le presenta come elementi oggettivamente comprovati. A nostro avviso, interventi del genere (sempre se riportiamo un documento nei termini in cui è stato realmente presentato) - assolutamente collusi con la logica del conflitto che dovrebbero invece gestire in nome di una logica della tutela della relazione, innescano solo conflittualità genitoriali sempre più esasperate, sia in chi si è sentito dar “torto”, sia in chi si è sentito dar “ragione”, trovando dunque premiante la propria conflittualità.
In casi del genere e in casi come alcuni sopra riferiti, se, a nostro avviso, dalle non veritiere relazioni degli operatori pubblici e/o dal loro comportamento più o meno volutamente teso a ostacolare l’utente e a porlo in difficoltà, il magistrato dovesse esser tratto in inganno e decidere provvedimenti limitativi della potestà genitoriale di questi, l’eventuale accertamento di tali responsabilità degli operatori del servizio non solo dovrebbe essere garantito all’utente (sì che la collettività sia garantita dell’esistenza di operatori qualificati che garantiscono alla giustizia minorile di esser tale), ma anche esser solo il primo scalino di un riconoscimento di una grave responsabilità professionale, con le conseguenze giudiziarie del caso.
E’ infatti evidente che operatori non adeguatamente preparati, specie sul piano psicologico (e incapaci di gestire i comportamenti patologici che spesso emergono in chi viene escluso dall’esercizio della genitorialità), o - sia pure raramente - molto identificati con l’intangibilità che deriva loro dal ruolo che svolgono e dalla posizione che hanno nella Pubblica Amministrazione, possono notevolmente aggravare le conseguenze di un “mobbing genitoriale” iniziatosi in famiglia e salito via via di livello. Lo stesso, ovviamente, può dirsi per quanto riguarda l’intervento di professionisti privati. In un caso di cui ci siamo occupati, un minore era stato sottoposto ad una serie di visite (basate su colloqui clinici e test) all'insaputa del genitore non affidatario, in vista di una udienza in Tribunale (ovviamente non vi era alcun dispositivo del Giudice in proposito). Al termine delle visite, che la neuropsichiatra dichiarava essersi svolte "su richiesta del genitore affidatario, e del suo avvocato dr. ***", la professionista si era presentata in Tribunale per illustrare i risultati delle sue indagini, utilizzate ovviamente dal genitore affidatario per cercare di ridurre i giorni di frequentazione richiesti dell'altro.
Il genitore non affidatario aveva allora richiesto alla neuropsichiatra tutti i dati raccolti durante l'intervista, ivi compresi gli appunti anamnestici, le siglature dei test, le note, i disegni prodotti, ecc., ma costei, per due anni, aveva rifiutato di fornirli (anche ad un collega incaricato dal padre di vagliarli - onde elaborare un proprio parere senza dover immediatamente sottoporre il minore a nuova visita). A parere del sanitario il genitore non affidatario era privo (in quanto non affidatario e non esercente la potestà genitoriale) della legittimità a ricevere tali dati, e aveva diritto a conoscere solo l'elaborato della neuropsichiatra presentato in Tribunale, e dal quale poteva desumere quanto gli necessitava per conoscere le condizioni psicologiche del bambino.
Il genitore ricorreva allora al Garante per la Protezione dei Dati Personali che invitava la neuropsichiatra in questione ad aderire alla richiesta del genitore. A questo punto "il medico neuropsichiatria ha precisato che copia della predetta relazione era già stata messa a disposizione del ricorrente nella citata udienza. Il medico [come prosegue il testo del dispositivo del Garante] ha fatto riferimento al possesso di "materiale grezzo" ed ha sostenuto a) che i test sarebbero stati riferiti e commentati nella menzionata relazione; b) di non essere in possesso di dati personali del ricorrente; c) che avrebbe natura di dato personale solo "l'elaborato dello specialista" riportato nella relazione, anziché la verbalizzazione grezza" effettuata durante la somministrazione dei test.Il medico ha altresì precisato di detenere il risultato dell'ulteriore test denominato"Disegno della famiglia" e che il testo dell'intervista effettuata con il bambino è stato anch'esso riportato integralmente nella relazione.
Con memoria depositata in sede di audizione delle parti il ricorrente ha ribaditodi non voler ottenere dal titolare del trattamento la consegna "dell'elaborazione soggettiva e personale ovvero dell'interpretazione" fornita ai test ttraverso la relazione medica, ma, unicamente, la "cartella clinica" della minore, ovvero i soli dati personali relati i alla propria persona ed al figlio minore riportati in "quegli stessi test, siglature, anamnesi, appunti e quant'altro ottenuto e raccolto nel corso delle sedute attraverso le dichiarazioni ed attività svolte sul piccolo"É
"In particolare il medico ha dichiarato in sede di audizione di essere in possesso, per quanto concerne il test "Patte Noire", di alcuni "appunti corrispondenti alle elaborazioni di ogni scheda contenente le immagini" nonché, perquanto riguarda l'altro test, del "disegno redatto dalla bambina".
Deve ritenersi"
continua la formula del Garante per la Protezione dei Dati Personali "che tali documenti contengano alcune informazioni di carattere personale (relative, in modo particolare, al minore e, in ipotesi, al genitore ricorrente) in ragione del tenore delle domande rivolte, del particolare contesto in cui i documenti stessi sono stati formati, nonché delle specifiche valutazioni effettuate o effettuabili su di essi dalla professionista o da terzi, valutazioni direttamente connesse al contenuto dei documenti ed aventi diretti riflessi in primo luogo sul minore.
Tali dati possono infatti fornire un insieme di elementi informativi, diretti e indiretti, sugli interessati, su situazioni di sofferenza e disagio e sul rapporto con altri eventi anche di tipo familiare.
La legge n. 675/1996 è applicabile a qualunque informazione personale relativa a soggetti identificati o identificabili e costituita da suoni, immagini (quale quella che può essere riportata in un disegno come quello in esame) ovvero compresa al loro interno o nell'ambito di dichiarazioni o di altre forme di manifestazioni del pensiero. Il medico dovrà dunque comunicare al ricorrente i restanti dati di carattere personale non ancora comunicati, con particolare riferimento a quelli contenuti nei documenti sopra indicati. É"
Il pronunciamento del Garante (12 dicembre 2001, 13919/18037) prevede dunque che tutti i dati personali e clinico-diagnostici di un minore raccolti da un sanitario vadano forniti sia al genitore affidatario sia a quello non affidatario e non esercente, ma titolare, della potestà genitoriale, e a prescindere da chi tra i due sia il committente l'intervento psicodiagnostico. Il dato abbastanza singolare, al proposito, e riscontrato in anni di pratica nel settore, è come sia molto semplice, per alcuni operatori del settore che sottopongono ad esempio i minori a accertamenti psicodiagnostica che verranno utilizzati in sede giudiziaria contro il genitore non committente, credere di poter sostenere, contro ogni evidenza etica e deontologica, che il paziente da loro seguito è il minore, ma che essi rispondono solo al genitore che ne ha richiesto (e saldato) l’intervento. E’ opportuno ricordare che in questi casi il proprio assistito è il minore, e che tutto deve essere valutato esclusivamente in funzione del suo interesse. Nel caso egli abbia due genitori in possesso della potestà genitoriale, negare ad uno dei due, e per il semplice fatto di non essere quello che ha saldato la parcella, ogni informazione sulla salute del minore, concretizza un atto illegittimo, in aperta violazione del Codice deontologico e, ora lo sappiamo, anche della Legge sulla Privacy. Un caso che richiamava la stessa problematica (privacy e riservatezza professionale) fu quella che vide coinvolto un docente di scuola superiore, che, laureato in Legge, operava come “consulente legale” per parenti, amici e qualche cliente, appoggiandosi ad un iscritto all’Ordine degli Avvocati che provvedeva a firmare gli atti ufficiali. Lui e la famiglia avevano da sempre grandi rapporti di amicizia con un esponente politico locale. Quando questi si separò dalla moglie, contraddicendo ogni correttezza personale e “professionale” (che non dovrebbe mancare nemmeno nei non iscritti ad un Ordine Professionale), egli si schierò (forse per ragioni di opportunismo politico, forse per solidarietà di genere e ruoli) con l’esponente politico, dettandogli una comparsa di costituzione in causa di separazione, che - sottoscritta ovviamente da un iscritto all’Ordine degli Avvocati - sfruttava tutto quanto di privato e rilevante (anche in senso economico) aveva appreso negli anni di frequentazione della coppia. Non si tratta qui di un caso di vero e proprio mobbing genitoriale, ma semplicemente di un comportamento scorretto da parte di una persona che non era nemmeno un professionista del settore: lo abbiamo segnalato, tuttavia, per connotare come nel campo delle separazioni sia facile imbattersi in comportamenti scorretti e distruttivi, la cui somma produce, alla fine, quello che definiamo “mobbing”.
A questo punto, il vero problema e constatare come la nostra cultura tende a gestire la conflittualità in genere e quella genitoriale in particolare attraverso un sistema fondato sulla conflittualità: ciò tende a far divenire ricorsiva proprio la conflittualità, e dunque i problemi che la animano, perché - con queste premesse - è impossibile uscire da una logica di torti/ragioni, sconfitta/vittoria, ecc. tipica dei giochi a somma zero, la cui ricerca diventa, in questi casi e specie attraverso la ricerca della vittoria legale, parte integrante della attività mobbizzante. Al riguardo, citiamo un episodio del quale siamo stati personalmente testimoni. Un genitore che si era visto negare, come invece suggerito dalla CTU espletata, l’affidamento del minore, e, in sentenza, aveva per di più visti ridotti i giorni di frequentazione (dunque in totale e attiva contrasto con le richieste del consulente), aveva interpellato irritualmente il magistrato che aveva deciso il disposto in questione (e che aveva poi accettato il breve colloquio). Il magistrato in questione, però, dopo aver risposto a una o due delle domande postegli da quel genitore, si era irritato allorché questi gli aveva chiesto come poteva spiegare al figlio che, dopo quella sentenza, doveva vedere di meno quel genitore: “gli dica che deve vederlo di meno perché il Presidente XY [sé stesso N.d.R.] è uno s***! Gli dica che è per questo, perché il dott. XY è un grande s***!”, aveva risposto urlando il magistrato, interrompendo il colloquio. Il che indica come, a volte, la tensione di questi conflitti travolge anche coloro che dovrebbero gestirli al meglio.
A questa difficoltà di gestire il minatissimo terreno del “mobbing genitoriale” danno però il loro contributo non solo gli operatori pubblici o i professionisti privati quando si fanno di parte, ma anche– in alcuni casi – le associazioni di genitori separati. Alcune delle quali non riescono a mantenere i presupposti di contenzione del conflitto che le vorrebbe animare , ma divengono anch’esse parte propulsiva del contenzioso. Ciò accade sempre per l’impreparazione di coloro che si propongono in questi casi come aiuto ai genitori mobbizzati, e il conseguente emergere di problematiche personali irrisolte, legate ai propri trascorsi in proposito. Va poi detto che la capacità di alcune di queste associazioni di diventare parte propulsiva dei “mobbing genitoriali” nei quali si imbattono, trasformandoli spesso in “mobbing genitoriali reciproci”, va rintracciata anche in quella che è stata, per alcune di esse, una evidente evoluzione proprio verso quella logica del conflitto che nelle intenzioni associative era da superarsi. E’ frequente vedere infatti che alle distanze un tempo prese dalle associazioni verso gli “operatori del conflitto”, si sono sostituite ormai salde alleanze proprio con studi legali specializzati in contenziosi familiari. La volontà di far da deterrente alla conflittualità genitoriale e giudiziaria, si sta così trasformando - in alcuni casi - proprio nel suo opposto: non è raro vedere ora genitori sobillati l’uno contro l’altro proprio dai “dirigenti” le associazioni che nei loro statuti sono nate per propugnare la logica della “bigenitorialità” e della condivisione delle responsabilità genitoriali.
Purtroppo, gli episodi in questione testimoniano comunque il grave problema della esasperazione, ad opera di terzi, dei contesti mobbizzanti nella conflittualità genitoriale, in special modo nella partecipazione alla 2b): campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale ad opera di professionisti del settore, più o meno inconsapevoli complici del genitore mobbizzante.
Al proposito, segnaliamo qua uno dei casi più spaventosi di “mobbing genitoriale” che abbiamo incontrato. Un padre, che stava tentando di impedire la relocation della figlia in uno stato estero, venne trovato, il tredici agosto del 1996, in possesso di cento grammi di cocaina purissima, e dell’occorrente (bilancino, bustine, ecc.), per tagliarla e spacciarla. La sostanza era nascosta nella sua auto, in una busta intestata al suo luogo di lavoro. La perquisizione venne effettuata dai Carabinieri, da giorni però allertati dalle continue e incessanti telefonate di un sottufficiale di un’altra arma. Il padre venne immediatamente arrestato. Dopo giorni di sciopero totale della fame e della sete da parte sua, un commissario e un PM decisero di verificare meglio l’accusa. In breve, le indagini portarono a stabilire che il quantitativo di stupefacente era stato nascosto nell’auto su incarico della suocera dell’uomo. All’organizzazione di tale calunnia avevano partecipato direttamente il sottufficiale in questione e altre persone. Non è mai stato spiegato da dove provenisse l’ingente quantitativo di stupefacente. Le condanne per calunnia non sono mai state eseguite.
Porre la diagnosi di “mobbing genitoriale” allorché ci si imbatte in episodi di ripetuta conflittualità giudiziaria, non è difficile: il punto è accertare - come sempre nei casi di “mobbing” - il ripetersi di modalità mobbizzanti, fra i quali possono esservi appunto due o tre atti giudiziari (ma nei casi più gravi si arriva fino alle decine fra querele, esposti, richieste ai vari ordini e tipi di Tribunale). In altri termini, per indicare l’esistenza di 2b) campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale, occorre che il ripetersi di richieste all’A.G. diventi una modalità utilizzata frequentemente per esautorare l’altro genitore dall’esercizio della genitorialità. E’ però ovviamente da indicare come modalità mobbizzante anche il singolo ricorso all’A.G. (“blitzkrieg”), qualora (denuncia di abuso, richiesta di allontanamento da casa del coniuge violento, richiesta di decadenza della potestà genitoriale, ecc.) ottenga di estromettere comunque e in un colpo solo l’altro genitore dall’esercizio della propria genitorialità.

-3): “MOBBING PERSONALE” (INTRUSIONE NELLE ALTRE SFERE PERSONALE DEL GENITORE MOBBIZZATO)
Per quanto riguarda il punto 3): intrusione nella sfera personale dell’altro genitore, occorre dire che si tratta di modalità mobbizzanti basate sulla intrusione nella vita privata dell’altro genitore, e finalizzate alla creazione di un clima di continua tensione. In alcuni casi, si tratta di episodi legati alle modalità suesposte. In un caso da noi seguito, avemmo una donna che si introdusse nell’abitazione dell’ex marito, asportando la contabilità dell’azienda di famiglia: si trattava però di un caso nel quale erano assenti altri indicatori di mobbing, e la conflittualità si riduceva alla sola lotta per la determinazione dell’assegno mensile di mantenimento. In un altro caso, invece, il “genitore mobber” si introdusse nell’abitazione dell’altro genitore per sottrargli i diari giovanili, che a suo parere (e forse non solo a suo) potevano servire a orientare la CTU disposta dal magistrato. In altri, abbiamo osservato, non raramente, che il “genitore mobber” telefonava immancabilmente al nuovo partner del suo ex per elencargli i difetti e le possibilità che aveva di subire abbandoni e tradimenti. Il genitore mobbizzato, in questi casi, viene comunque “invaso” dai comportamenti del genitore mobbizzante anche nel suo ambiente di lavoro e nella sua sfera di relazioni sociali. Sul lavoro i colleghi cominciano a ricevere visite e contatti da parte del genitore mobbizzante, che si lagna dei terribili comportamenti dell’ex coniuge e ne lamenta le malefatte verso il minore e lui/lei. In un esempio tratto dalla nostra casistica, c’è un ufficiale delle FF.OO che, separatosi (si era diversi anni fa), venne convocato dai propri superiori, cui si era rivolta l’ex moglie riferendo tutte le pretese malefatte (abbandono, interruzione di ogni sostentamento, violenze, ecc.) cui l’altro l’aveva a suo dire sottoposte (gran parte delle accuse risultarono però false). In un altro caso, un ex coniuge arrivava sul luogo di lavoro (una banca) per prodursi in scenate disdicevoli, che costarono al nostro cliente il trasferimento ad altro incarico; una variante, per così dire fisiologica e molto spesso innocua, di tale modalità mobbizzante è il giro di telefonate, più o meno ripetute e più o meno noiose, che in questi casi si fanno a parenti e amici della coppia per tentare di portarli dalla propria parte. Il “mobbing personale” diventa tale non dopo questi “fisiologici” comportamenti, ma allorché è portato con accanimento e continuità per (minimo sei) mesi ed esplica la propria efficacia distruttiva nei contesti (di lavoro, amicali, ecc.) ove viene concretizzato (licenziamenti, trasferimenti). Va però dimostrato, che quanto accade non è frutto di una opinione insorta autonomamente (e sulla base di altre informazioni) in chi è stato contattato dal “mobber”, ma è il diretto ed esclusivo risultato dell’intervento di questi, e che il comportamento mobbizzante che intrude nella vita privata del genitore mobbizzato, è insorto contemporaneamente o solo di poco successivamente all’inizio della conflittualità genitoriale. In sintesi, è evidente che, il “mobbing personale” è l’estensione a spazi non immediatamente pertinenti all’esercizio della genitorialità. In questi casi, siamo a volte in presenza di un “fisiologico” tentativo di ottenere credito e appoggio, e in genere ciò si concretizza - soprattutto per l’intervento delle persone raggiunte - addirittura in un benefico apporto alla distensione. In altri casi, la lesività del “mobber” tende a diventare via via più intrusiva e lesiva; in altre situazioni ancora, si dovrebbe più propriamente parlare di “mobbing familiare”, perché la lotta appare connessa appunto a domini di espressione dei ruoli familiari: vero è però che questi comportamenti insorgono in parallelo con l’emergere del conflitto per l’affido del minore, e cessano con il cessare, per un motivo o per l’altro, di questo.

DOPPIO MOBBING GENITORIALE, MOBBING GENITORIALE ALLARGATO E MOBBING GENITORIALE RECIPROCO.
L’episodio su citato apre la discussione sul c.d. “doppio mobbing”, termine che nel mobbing lavorativo esprime le ripercussioni del mobbing sulla vita privata del mobbizzato. Anche nel “mobbing genitoriale” esiste il “doppio mobbing”, ma, coinvolgendo di fatto più figure di familiari (potenzialmente tutte quelle affettivamente legate al figlio coinvolto nella mobbizzazione), preferiamo definirlo “mobbing allargato”, perché colpisce direttamente quanti sono vicini al genitore mobbizzato (mentre nel mobbing lavorativo il coinvolgimento dei familiari è indiretto e avviene di fatto per interposizione del soggetto mobbizzato). Nei casi di “mobbing genitoriale”, invece, vengono direttamente e indirettamente lesi i familiari del mobbizzato.
Dal nostro punto di vista, definiamo “doppio mobbing genitoriale” le ripercussioni sul nuovo nucleo familiare dei comportamenti del “genitore mobber” allorché queste sono indirette (es.: la nuova coppia senza figli, o con figli di altra unione, che diventa vittima del clima di mobbizzazione del quale è oggetto uno dei membri). Definiamo invece “mobbing genitoriale allargato” le conseguenze dirette dei comportamenti mobbizzanti su altri familiari del minore coinvolto. A volte, possono sovrapporsi le due definizioni, come nel caso, sopra narrato, del bambino indotto a non mangiare in casa del padre perché la nuova partner di questi, una romena, cucinava cibi pericolosi per il piccolo. In casi del genere è evidente che l’attacco colpisce sia direttamente il nuovo partner del genitore non affidatario, sia questi, che si lega a una persona da disprezzare e direttamente pericolosa per il bambino. In tal caso preferiamo etichettare il comportamento (a costo di far sembrare la nostra un eccesso di fiducia nelle definizioni) come inerente a un “mobbing genitoriale allargato”, più che a un doppio mobbing, perché la persona viene colpita direttamente e non come ricaduta incidentale di un attacco diretto sul suo solo congiunto.
In tal senso, se il “doppio mobbing genitoriale” riguarda di solito i nuovi partner, che subiscono l’atmosfera di tensione e terrore indotta dai comportamenti mobbizzanti dell’altro genitore ma non vengono (salvo, appunto, il caso ora esposto) direttamente aggrediti dal “mobber”, il “mobbing genitoriale allargato” riguarda molto pi frequentemente i nonni del minore coinvolto, a volte altri congiunti, o i nuovi nati dalle nuove relazioni. Indubbiamente tutte queste figure pagano un prezzo alto o altissimo alle situazioni di “mobbing genitoriale”: i nonni sono privati della possibilità di incontrare i nipoti, e questo dimostra quanto violento sia il clima della conflittualità genitoriale e quanto le modalità di mobbizzazione siano estese e gravi: ad abundantiam si dimostra come la totale assenza di deterrenti sociali (e legali) al fenomeno indica pi che una semplice disattenzione al problema. Molto spesso, anche per questi congiunti vengono poste in essere le stesse modalità mobbizzanti usate per i loro figli (un po’ pi raramente per quanto riguarda la 2b) campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale): i nonni oltre a non poter incontrare i nipoti, vengono delegittimati ai loro occhi, sviliti nel loro ruolo, spesso offesi, tenuti anche essi all’oscuro di quanto accade ai figli dei loro figli. Se si pensa che si tratta di vecchi cui - in fondo - non resta troppo da vivere e che hanno cresciuto dei bambini di cui speravano di vedere la discendenza, si ha una idea della crudeltà dei contesti di “mobbing genitoriale” e della insensibilità che il nostro sistema sociale dimostra nel non affrontare il problema.
Il discorso vale nella stessa misura anche per i nuovi partner dei genitori mobbizzati, e per i fratellini nati dalle stesse. Se i nonni sono privati, senza essere mai ascoltati, della possibilità di vedere i nipotini crescere, e non raramente (ed inutile tacerlo) muoiono senza averli visti, i nuovi partner devono assistere impotenti alla devastazione del loro nuovo nucleo familiare (e questo pu avvenire - come abbiamo visto nella nostra esperienza - anche per coloro che operano in posizioni elevate nel settore della giustizia, a dimostrazioni di quanto sia colluso con i mobbizzatori il sistema culturale e sociale che dovrebbe intervenire). Per i nuovi nati si pone inoltre il problema dei “fratellini fantasma”, e del significato che ci pu avere nella loro relazione con il genitore vittima della mobbizzazione. Vi sono fratellini che vedono rarissimamente o quasi mai i i loro fratelli maggiori, e questo implicherà svariati problemi al momento in cui avranno consapevolezza della situazione. Per questi fratellini, infatti, vittime ulteriori di una guerra nella quale nessuna regola viene rispettata, si porrà il problema appunto dei “fratelli fantasma”, e dell’ipoteca che l’assenza di questi apre circa la figura del comune genitore. I nuovi fratelli si chiederanno infatti, prima o poi, dove e perché sono scomparsi i fratelli maggiori, e se questo non implichi che davvero il genitore in comune non fosse davvero meritevole di tale trattamento. Ciò, a riprova della tragica inarrestabilità dei comportamenti mobbizzanti, innescherà ulteriori livelli di “mobbing genitoriale”.
Per quanto riguarda la diagnosi di “mobbing genitoriale reciproco”, va detto che, se la regola d’oro per ipotizzare qualunque situazione di “mobbing” il protrarsi nel tempo di ripetuti episodi di una almeno delle varie modalità elencate (per quanto la presenza di un solo tipo di comportamenti mobbizzanti debba indurre ad una certa cautela nella certezza della diagnosi, in specie se assente la 2b): campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale), nel valutare l’esistenza di un “mobbing genitoriale reciproco”, occorrerà scartare tutti quei casi in cui le manovre mobbizzanti del “secondo genitore” appaiono sempre in risposta a quelle che riceve.
In altri termini, per parlare di “mobbing genitoriale reciproco” occorre che sia dimostrato non la presenza contemporanea di comportamenti mobbizzanti, ma la volontà attiva e positiva di entrambi i genitori a produrre - spontaneamente e indipendentemente l’uno dall’altro - nuovi scenari di mobbizzazione, indipendenti da quelli che si ricevono. Il “genitore mobber” che opera in reciprocità, non risponde cio agli attacchi che riceve, ma si ingegna a produrne di nuovi e di suoi indipendentemente da quelli di cui viene fatto oggetto.

GLI ESITI DEL MOBBING GENITORIALE. LA PAS E LE ALTRE CONSEGUENZE
Come detto, l’obbiettivo a cui tende il “genitore mobber” estromettere l’altro genitore dall’esercizio di una genitorialità condivisa.
Nelle forme pi gravi di “mobbing genitoriale”, si giunge dunque a privare l’altro del rapporto con i figli. Ci pu avvenire attraverso due vie, che con facilità possono sommarsi e che sono, di fatto, il raggiungimento degli obbiettivi prefissati nelle modalità 1) comportamenti mobbizzanti la relazione genitore-figlio in quanto tale; e 2) comportamenti mobbizzanti l’esprimersi sociale e legale della genitorialit. Inoltre, l’emergere di una patologia nel genitore mobbizzato produce in diversi casi un suo allontanarsi dal legame familiare e dai doveri che esso comporta. La via legata alla distruzione della relazione genitore-figlio, raggiunge il suo scopo creando nel minore coinvolto quella che viene definita “alienazione genitoriale”. L’altra pratica mobbizzante, cioè quei comportamenti che tendono a distruggere l’esprimersi sociale e legale della genitorialit, concretizzano una qualche condanna del genitore mobbizzato, o una sua inabilitazione alle responsabilit genitoriali. Come detto, si tratta in genere di un evento che pu protrarsi per anni ed terribilmente traumatico. La perdita per via legale dell’esercizio della propria genitorialità equivale, ai sensi della stabilit psicofisica, all’ipotesi che si verificherebbe se il lavoratore mobbizzato fosse ritenuto colpevole, dalla Giustizia del lavoro, dei fatti prodotti dalle manovre del “mobber”, e meritasse davvero il licenziamento.
Per quanto riguarda l’alienazione genitoriale, il disturbo definito altrimenti PAS, dall’acronimo americano per Parental Alienation Sindrome. Si tratta di una condizione morbosa scarsamente nota e comunque scarsamente considerata in Italia, ma che oggetto di imponenti studi e ricerche negli S.U. La PAS fu descritta per la prima volta, e poi sistematizzata in differenti studi, da Richard A. Gardner, che cos definiva la PAS: “Un disturbo che insorge quasi esclusivamente nel contesto delle controversie per la custodia dei figli. In questo disturbo, un genitore (alienatore) attiva un programma di denigrazione contro l’altro genitore (genitore alienato). Tuttavia, questa non una semplice questione di “lavaggio del cervello” o “programmazione”, poich il bambino fornisce il suo personale contributo alla campagna di denigrazione. E’ proprio questa combinazione di fattori che legittima una diagnosi di PAS. In presenza di reali abusi o trascuratezza, la diagnosi di PAS non applicabile”. (Gardner, R.A., 1998). Ovviamente perch si possa parlare di PAS, necessario che il rifiuto ai contatti con il genitore non sia giustificato o giustificabile da reali colpe del genitore mobbizzato.
La PAS fa sì che i figli perdano, nei casi gravi (non rari e- nella nostra osservazione - in aumento), ogni contatto con l’altro genitore, ponendosi anche essi contro il genitore “alienato” (di norma, ma non sempre, il genitore non affidatario). La PAS arriva spesso a distruggere del tutto la relazione fra figli e genitore alienato, perch il minore coinvolto rifiuta in questi casi qualunque contatto (anche solo telefonico), con il genitore alienato. Sul futuro del minore alienato pende poi rischio di andare incontro a gravi disagi psicologici e / o a comportamenti socialmente devianti, specie se si considera che il genitore pi frequentemente alienato il padre, e che le statistiche sul disagio giovanile sono, al proposito, eloquenti.Non ha avuto contatti significativi con il padre: il 63% dei giovani suicidi, l’85% dei detenuti per lunga condanna, il 72% dei giovani omicidi, il 60% degli uomini condannati per violenza carnale, l 70% dei detenuti per lunghe condanne pure, il 90% dei “senza fissa dimora” il 70% dei giovani avviati ai riformatori.
I figli che vivono in assenza di contatti con il padre, hanno un rischio quaranta volte più alto, rispetto a quelli vissuti con il padre, di essere vittime di abusi sessuali, il 69% dei bambini abusati è vissuto senza contatti significativi con il padre; i “fatherless” costituiscono, infine, la categoria pi sovrarappresentata tra i depressi (dati governativi statunitensi, raccolti da Claudio Ris, Il padre l’assente inaccettabile, 2005). Uno dei casi pi emblematici di PAS che abbiamo conosciuto quello in cui abbiamo seguito la coppia in quanto tale (giunta al nostro studio richiedendo una “mediazione”, ma senza che noi ottenessimo in realt grandi effetti), e che vedeva coinvolti genitori in et matura, e il figlio, ultratrentenne e ufficiale nelle Forze dell’Ordine. Il ragazzo era stato convinto circa le colpe del padre, che secondo l’ex moglie aveva sottratto diverse decine di migliaia di euro alle casse familiari “per andarsene a puttane”. In realt il deficit economico era cominciato da quando la signora aveva perso il posto fisso e aveva preteso di metter su un commercio, fallito velocemente. Secondo la donna, poi, il marito operava poi contro di lei gravi “atti di sabotaggio” dentro casa: gli episodi che la donna descriveva erano per assolutamente sproporzionati al danno che le avrebbero dovuto causare e alla possibilit che il marito riuscisse a davvero crearglielo. Tutto stava a indicare che non vi era nulla di quanto lamentava la donna, ma ci non aveva impedito al figlio di prendere totalmente e senza alcuna distanza le posizioni della madre. In un momento in cui il padre gli aveva poi “risposto male”, il ragazzo, praticante di arti marziali, lo aveva aggredito, procurandogli - con una “mossa” portata ad hoc e dalle spalle - lesioni per venticinque giorni (rottura dei tendini della scapola). Il padre non ha mai pi incontrato il figlio dopo essere uscito dall’abitazione coniugale, continuando il ragazzo a rifiutarsi di vederlo per le colpe che, a suo dire, lui aveva. L’et ormai adulta del ragazzo, e il suo impiego in un ruolo professionale cos delicato anche da un punto di vista sociale, non erano in alcun modo valsi a limitare o attenuare la sua ondata di riprovazione contro il genitore, n, e questo grave, nemmeno le aggressioni fisiche e verbali, o le interpretazioni persecutorie del suo comportamento.
In un altro caso, relativo ad un adolescente di quattordici anni, accadde che questi, dopo aver dimostrato per anni un comportamento sovrapponibile in toto a quello descritto come PAS di grave livello, chiam il genitore (che non vedeva appunto da anni) dichiarando che voleva incontrarlo, per passare qualche settimana da lui, cercando cos “di recuperare il rapporto”. Il genitore, felicissimo accett. Rientrando a casa improvvisamente, si accorse però che qualcosa non andava. E scopr che il ragazzo, con una macchina fotografica che gli era stata fornita dalla madre, stava fotografando tutti i documenti, di lavoro, contabili, e personali, del genitore. Nei giorni precedenti il ragazzo, con discrezione, si era informato del luogo ove poteva reperire la documentazione. Aveva con s una borsa dove nascondere camera e rullini fotografici. Il genitore tent pochi giorni dopo il suicidio.
Abbiamo volutamente posto uno accanto all’altro i due casi: per un ufficiale che non indaga e aggredisce il proprio padre perch convinto ipso facto della sua colpevolezza dalle accuse della madre, abbiamo il quattordicenne che si trasforma in investigatore contro il genitore che gli hanno alienato. Una sintesi terribile di quanto drammatici possono essere casi del genere: casi che dimostrano come la PAS e patologie del genere siano sindromi di efficacia devastante, e di come la giustizia, quanto la psichiatria e la psicologia, forensi e non, stiano sottovalutando un problema che, e lo si pu ipotizzare con una certa credibilit, sicuramente facilitato (se non accettato e legittimato) a crearsi proprio in seguito a certi utilizzi della giustizia, e della psichiatria e psicologia, forensi e non. Nella nostra esperienza, la PAS l’estrema difesa di una personalità preadolescenziale o adolescenziale che - come tutti - deve vivere s stessa con certezza e stabilit ma - nel caso del conflitto coniugale da cui il minore travolto - sopravvivendo ad un contesto relazionale nel quale obbligatorio percepirsi di continuo, e al tempo stesso, “colpevole” e “giusto”, “cattivo” e “buono”, “affettuoso” e “crudele”, facendo poi finta di riconoscersi in una sola delle due percezioni, a seconda per del genitore che si ha di fronte. La PAS presuppone dunque in qualche modo un concorso di entrambi i genitori, una componente “sistemica”: ma nella nostra esperienza fra i due vi è sempre un genitore che non sa porre fine in alcun modo alla propria volont di distruggere la genitorialit dell’altro, e che trova nel sistema che dovrebbe garantire il minore proprio quegli strumenti che ne distruggono l’identit, per renderlo un clone automatizzato. La PAS, che di fatto il grado estremo (surreale quanto paradossale) del “mobbing genitoriale”, appare dunque, in questa luce, un’operazione psicotica che una personalit in evoluzione deve compiere per garantire a sé stessa la certezza delle proprie certezze, distorte oltre ogni limite dalle pressioni di un macrosistema intero, che riesce a tutelare il conflitto e non la relazione.
Riprendendo ora a considerare la delegittimazione sociale e legale posta in essere dal “genitore mobber”, si ha che il suo esito spesso la perdita, proprio per via giudiziaria (a riprova della tendenza macrosistemica mobbizzante) del diritto del genitore mobbizzato ad esercitare la propria genitorialit. Di solito si tratta di una condizione temporanea, ma apre quasi sempre la strada alla definitiva perdita di contatti significativi con il minore, dal momento che il rapporto con questi viene comunque interrotto per anni, o svilito negli “incontri protetti”, sfilacciandosi sempre pi. La condizione, come detto, estremamente frustrante, perch - per fare il paragone con il “mobbing lavorativo”, la situazione la stessa che si avrebbe se il lavoratore mobbizzato fosse licenziato e la Giustizia del lavoro facesse proprie le ragioni del “mobber”. In realt, la scarsa consapevolezza sul fenomeno del “mobbing genitoriale” sembra generare - verso di esso e le conseguenze che comporta - una forma di indifferenza nelle sedi di giustizia italiana e una assoluta noncuranza per il destino delle vittime.
Emblematico constatare, al proposito, che il riconoscimento delle conseguenze del “mobbing” quale malattia di lavoro ha le sue radici nella sentenza della Corte Costituzionale n. 179 del 18 febbraio 1988 (“introduzione del “sistema misto” di tutela delle malattie professionali”), per arrivare di fatto ad una definitiva sistematizzazione in tal senso, mediante decreti e circolari emanati nel corso degli anni successivi, alla Circolare Inail del 17 dicembre 2000, n. 71.
Di fatto, dunque, mentre il “mobbing” sul lavoro da tempo considerato malattia professionale, il “mobbing genitoriale” viene accettato passivamente, e le sue conseguenze spesso - addirittura - fatte (inconsapevolmente) proprie dalle singole statuizioni dei Tribunali, come sperimenta qualsiasi genitore che, vittima di tali attacchi da parte dell’altro genitore, adisce le sedi di giustizia per poter sanare la situazione: le querele per l’elusione dei provvedimenti del giudice (fino ad ora l’unico reato invocato e minimamente perseguito in casi del genere), si risolvono il pi delle volte in nulla di fatto. Sono moltissimi i genitori che dichiarano di non aver mai visto prendere in considerazione nessuna delle loro tante denunce. Il punto gravissimo dunque che nessuno perseguisce mai il “genitore mobber”, quello che tenta di distruggere cioè la genitorialità dell’altro, e che rarissimo che un qualsiasi Tribunale (Civile, Minorile, ecc.) prendano in considerazione contromisure nei riguardi del genitore mobbizzante. Sembra anzi che, in caso di PAS, allorch i minori dichiarano di non voler pi incontrare il genitore alienato, vi sia una certa tendenza a prender atto delle loro dichiarazioni senza approfondirne motivazioni e eventuale valenza psicopatologica. Un ricorso al Giudice Tutelare, competente per quanto riguarda la sola esecuzione della sentenza, viene, nelle grandi citt, discusso dopo tempi inenarrabili e approda ad un nulla di fatto, essendo i poteri di questo giudice assolutamente limitati. I tempi dei procedimenti civili, volont di recepire il problema a parte, permettono tranquillamente di affermare che un ricorso presentato oggi rischia solo di vedere i minori coinvolti crescere con la consapevolezza che il genitore mobbizzato altro strumento non cerca e non ha che quello di farli soffrire in aule di giustizia. L’assenza di giustizia aiuta grandemente i comportamenti mobbizzanti e inibisce qualunque possibilit di modificare il caso singolo. Sono ancora rarissime (due in tutto a nostra conoscenza) le sentenze che risarciscono i danni da mancato esercizio della genitorialit. Oltre, ne citeremo una. Al momento, diciamo che in evenienze del genere, facile possano emergere percorsi di disagio e malattia di pi o meno grave rilevanza nei genitori mobbizzati. Di gran lunga più rappresentati sono, in questa categoria, i padri: nella nostra casistica vi sono per diverse madri, e si trattava sempre di madri affidatarie che avevano perso ogni contatto con i figli (come detto prima, nella nostra esperienza i casi di PAS che riguardano le madri affidatarie sono in media molto pi gravi di quelli relativi ai padri affidatari: probabilmente perch - per alienare la madre affidataria - bisogna esercitare sul minore una pressione psicologica piena, ed esprimere una totale volont coercitiva).
La sindrome del disadattamento del genitore deprivato dei propri diritti, stata studiata dal dr. Rowles, e riferita ai “padri” (molto probabilmente, solo per meri motivi statistici. Va ovviamente detto che qualunque genitore, deprivato della possibilit di esercitare la propria genitorialit, diviene un genitore a rischio di disagio mentale e emarginazione sociale.
La descrizione del quadro clinico, maturata dallo studio di circa ottomila casi (The "Disenfranchised" Father Sindrome, Rowles, 2002) dimostra come il genitore deprivato della genitorialità (cio: il genitore mobbizzato) un padre disadattato, depresso, a rischio di gravi problematiche psicosomatiche, potenzialmente affetto da Sindrome Post Traumatica da Stress. Nella nostra esperienza, un padre (o un genitore) con tali caratteristiche, diventa anche un genitore potenzialmente del tutto disinteressato ai figli (soprattutto per difesa dal trauma e dal lutto che perpetuamente altrimenti gli si rinnoverebbe).
Molto spesso - ed questo che scatena le usuali negative reazioni del contesto sociale in cui vive - diventa in primis un c.d. “cattivo pagatore” e ci implica l’innesco per sempre nuove accuse ma, mai o quasi mai, la partenza per uno studio sulle condizioni psicologiche e materiali in cui un “padre deprivato dei diritti” (traduzione pi o meno letterale del termine “disenfranchised father”) si ritrova dopo aver subito un lungo periodo di mobbizazione genitoriale ed essersi alla fine ritrovato a non poter incontrare i figli, delegittimato come figura genitoriale, inquisito nei tribunali spesso senza alcuna colpa, e riprovato socialmente. Non si vuol qui mettere in discussione l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli: per come ci sembra naturale che un lavoratore mobbizzato perda l’interesse a corrispondere, con efficacia e dedizione, le ore di lavoro come contropartita allo stipendio che riceve, non ci sembra nemmeno strano che - e il problema semplicemente capovolto - un genitore privato della possibilit di esercitare il suo ruolo, viva come depressivo e inutile quello che percepisce come un ulteriore grave perdita, vale a dire l’esborso di una ingente somma per un “progetto genitoriale” (perch il figlio non è solo la persona fisica da accudire, nell’esperienza di un genitore). Resta ovviamente a parte tutta la problematicit del genitore non affidatario che, in virt delle cifre che deve sborsare e della necessit di provvedere ad un alloggio, diventa un “nuovo povero”.
Vogliamo qui sottolineare come la ragionevole riprovazione sociale che si ha verso il mancato pagatore dell’assegno di mantenimento, con le conseguenti iniziative volte a recuperare le somme (diversi comuni italiani hanno dato il via a sportelli di assistenza, diretta o indiretta, per il recupero o addirittura l’anticipazione delle somme che non sono state o non verranno presumibilmente corrisposte per il mantenimento del minore di separati) non accompagnata da una corrispondente riprovazione verso il “mobber” genitoriale e, comunque, contro chi impedisce al minore di avere i legittimi rapporti con il genitore da cui separato: le iniziative pubbliche volte a prevenire ed evitare tali drammi sono assolutamente inesistenti. Ci implica non solo che il valore assegnato alla genitorialit dalla nostra cultura puramente contabilistico, ma che la collusione del pubblico con il “mobber” che lede il proprio figlio per desautorare l’altro genitore, pi che un passivo e incolpevole rifiuto a prendere in esame un problema.
Occorre ora presentare il dato opposto: vi sono genitori non affidatari che utilizzano il mancato pagamento dell’assegno di mantenimento come vendetta verso l’ex coniuge (e molti altri perch semplicemente si dimenticano di avere dei figli): l’idea di “lasciarli senza soldi” in tal senso una dichiarata forma di terrorismo psicologico e rappresenta dunque una modalit mobbizzante: dal nostro punto di vista, essa fa parte della 2b): campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale. In questo senso evidente la ratio per la quale il il Tribunale di Bassano del Grappa (Sent. 27 gennaio 2005, n. 31/2005) ha infatti deciso che il protratto inadempimento dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento al coniuge può produrre un danno morale (non solo patrimoniale, dunque) risarcibile: “si osserva come la condotta del convenuto, che per otto anni (non risultando, al momento del deposito degli scritti conclusionali, che tale comportamento sia cessato) ed in forza di una propria libera scelta, ha omesso di versare alla sig.ra Elettra l'assegno a quest’ultima dovuto (e riconosciuto da tutti gli organi giudicanti a cui la questione stata sottoposta), anche in periodi in cui l'odierna attrice era priva di qualunque attivit lavorativa e subiva la pressione derivante dal dover far fronte alle esigenze di tre figli (ricordando anche l'inciso espresso dalla Corte d'Appello in ordine alle vicende sanitarie del figlio D.), appare pi che verosimilmente presentarsi come fonte di un indubbio turbamento emotivo in capo all'odierna attrice (oltre che plausibile fonte di angoscia e senso di frustrazione), anche a fronte della scarsa efficacia deterrente (che vieppi evidenzia la fermezza del proposito dell'odierno convenuto) manifestata dall'instaurazione di vari procedimenti penali nei confronti del sig. Tizio.
3) Alla stregua di tutto quanto sin qui esposto, ritiene lo scrivente che l'odierno convenuto debba
essere condannato al risarcimento dei danni morali cagionati alla sig.ra Elettra con la propria
condotta, integrante gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p. É

Da qualche anno poi, sono apparse alcune sentenze che considerano risarcibile, quale danno non patrimoniale, la perdita - per un figlio - del rapporto con il genitore assente, e, viceversa, la perdita - per un genitore - del rapporto con il figlio.
Il Tribunale di Venezia, sez. III civile, sentenza 30.06.2004, giudice unico nella persona del dott. Enrico Stefani, ha ritenuto “dunque provato il Tribunale che la totale assenza della figura paterna sia stata avvertita e sofferta, seppur con la fortunata esistenza di strumenti compensativi che hanno consentito alla giovane di sviluppare con sostanziale equilibrio la propria personalit.
Ci detto, malgrado l’assenza di esiti apprezzabili sul piano psicopatologico, nonch valutato, anche sulla base della c.t.u., il relativo predetto equilibrio complessivo e l’assenza di turbe comportamentali, vi è stata e v’ lesione del diritto fondamentale dell’attrice all’apporto anche morale ed assistenziale chiaramente mancato.
Trattasi di un coacervo di situazioni e fatti, apporti concreti, i quali, a prescindere dalla qualità del
di loro contenuto, certo non giudicabile dallo scrivente, non sono stati forniti, malgrado l’obbligo di
legge relativo.
L’effetto privativo, tanto premesso, eclatante: nello sviluppo della propria personalit, nel coacervo delle scelte esistenziali della crescita di cui l’attrice avrebbe potuto godere, con un
contributo, con le modalit, i tempi ed i criteri, sostanzialmente non sindacabili, offribili dal
convenuto, F. non ha in sostanza ricevuto alcunch.
La violazione del detto diritto fondamentale - il diritto alla educazione, alla assistenza non solo
economica, comunque mancata - stato in effetti reiteratamente violato: in effetti ne perdura, senza
nessuna giustificazione, la violazione.
La percezione di quanto sopra da parte della interessata, che in tutti questi anni non ha ricevuto
alcun segnale da chi aveva, volente o nolente, che importa, contribuito alla di lei generazione, ne
la prima prova, in uno con elementi presuntivi di intuibile comprensione.
La consapevolezza, infine raggiunta, dalla attrice di essere stata trattata come il figlio di un
mammifero di specie diversa da quella umana (sebbene molti mammiferi, a ben vedere, pongono a
lungo cura alla prole), in sé una conseguenza lesiva della altrui condotta illecita e merita un
risarcimento riequilibratorio.
La relativa domanda va dunque accolta.
Quanto alla non semplice entificazione del danno soccorre, nell’economia di liquidazione
equitativa, il coacervo degli elementi di fatto ricordati, anche con riferimento all’intensit del dolo,
riflesse nella percezione della danneggiata.
Il convenuto, a quanto dato di conoscere in causa, una volta rifiutata la paternit, per ragioni che, si ribadisce, non hanno rilievo, si creato una famiglia e una professionalit: la circostanza aggrava, per cosi’ dire, la valutazione della di lui condotta dal punto di vista della percezione negativa che della stessa ha avuto l’attrice, con quanto ne consegue in punto intensit dell’immotivata dolorosa privazione di un apporto che la Costituzione le garantiva (le avrebbe dovuto garantire).
Tutto ci premesso, con riferimento alla sola posizione processuale dell’attrice F. V., si liquida, al
titolo in esame, danno non patrimoniale non coincidente con il mero danno morale come gi
entificato, l’ulteriore importo di euro 50.000,00, somma anche in questo caso espressa in valori
attualizzati e comprensiva degli interessi compensativi maturati e scaduti.
”. Il padre assente da una vita è stato cos condannato a risarcire con 50.000 il danno non patrimoniale provocato alla figlia: il che implica, ovviamente, che se la responsabilità dell’assenza di una figura genitoriale riconosciuta come colpa di un terzo (ad esempio, nello specifico, il genitore mobbizzante), a lui andr addebitato il danno provocato, con il suo comportamento, nel figlio deprivato della figura genitoriale.
Il Tribunale di Monza, Sezione IV Civile, R.G. 344/00 - Sent. 2994/04, ha invece condannato un genitore, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale derivante all’altro genitore per la privazione del diritto ad un rapporto genitoriale con il figlio, al pagamento della somma di Euro 50.000.00. Due sono gli aspetti molto importanti di questa sentenza. La prima, che riguarda direttamente il “mobbing genitoriale”, nella affermazione secondo cui “In conclusione, il Tribunale ritiene che il sig. R, nella sua veste di genitore affidatario, sia venuto meno al fondamentale dovere, morale a giuridico, di non ostacolare, ma anzi di favorire la partecipazione dell'altro genitore alla crescita e alla vita affettiva del figlio, e che tale condotta antigiuridica abbia provocato un grave pregiudizio al diritto personale delle sig.ra F alla piena realizzazione del rapporto parentale con N, senza contare il danno che ne risulta inferto al medesimo minore per la perdita dell'insostituibile relazione affettiva con la madre.
L'annullamento delle funzione genitoriale materna, oggi ancora in atto, porta al riconoscimento ai un grave danno morale ed esistenziale per la titolare del diritto, per il cui risarcimento a carico del R il Tribunale, pur tenendo conto del concorso di responsabilit della stessa parte lesa, ritiene congruo l'importo di Euro 50.000, avuto riguardo ai parametri oggi utilizzati nel distretto di Milano per la liquidazione dei danni per la perdita o le gravi lesioni del congiunti.” In altri termini, il Tribunale ha sancito che l’ostacolo alle relazioni tra il figlio e l’altro genitore una condotta antigiuridica, e che tale condotta arrechi un grave pregiudizio ai diritti personali del genitore colpito da un tale comportamento. Nella stessa sentenza, inoltre, la privazione del legame con il figlio equiparato ad un danno non patrimoniale, come tale costituzionalmente garantito: “Nel caso in esame, appare indubbio che la compromissione sofferta dalla sig.ra F nella sfera dei propri rapporti con iI figlio minore, attraverso l'interruzione di ogni apprezzabile relazione negli ultimi dieci anni, integri la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenti quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali sotto l'aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d'animo), sia dell'ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione delIe positivit derivanti dal rapporto parentale
.”

E’ necessario dunque riconsiderare il valore della genitorialità come un valore inalienabile dell’individuo, oltre il quale crollano tutti gli equilibri personali e sociali.
Di fatto, come detto, stanno diventando non più rari e isolati i gesti di genitori, padri in genere, che uccidono i propri figli e / o si suicidano: praticamente in tutti i casi il gesto non è mai stato preceduto da apprezzabili segni clinici psicopatologici (come detto, in dieci anni, vi sono stati 976 morti attribuibili alla perdita dell’esercizio della genitorialità - Dati Ex-Eurispes). In tutti i casi vi è sempre un ostacolo continuato all’esercizio della genitorialità, con la presenza di modalità del “mobbing genitoriale” classico. In un caso, ad esempio, la strage di due figli e la moglie, posta in essere da un aderente alle FF.OO, la stessa venne preceduta da numerose minacce della moglie a questi di impedirgli i contatti con i figli e di ridurlo in povertà: secondo i giornali locali, la moglie varie volte gli aveva detto “Io ti mando sul lastrico perché ti tolgo i figli e lo stipendio”. Secondo le dichiarazioni riportate all’epoca dai conoscenti dell’uomo, l’evento stragistico sarebbe poi stato preceduto da un tipico (e grave) episodio di “mobbing” genitoriale: l’uomo sarebbe dovuto partire per le vacanze estive con i figli, ma la moglie aveva ottenuto che non vi ci si recasse proprio ricorrendo, classicamente, ad una convocazione legale: una convocazione legale tanto più determinante sul piano dei significati affettivi perché si trattava di una visita psichiatrica dei figli preordinata ad una nuova azione giudiziaria. Il legale dell’uomo sostenne nei giornali che «La prova che la moglie non volesse affidargli i figli, anche per le sole vacanze è il decreto di citazione che la donna aveva presentato nei giorni scorsi, in cui chiedeva una visita psichiatrica sui figli, per cui *** era stato convocato in tribunale il 14 luglio, mentre sarebbe dovuto partire con loro in vacanza il 10 luglio scorso. La moglie, consigliata sulla tempistica di queste citazioni, voleva evitare che il marito partisse per le vacanze con i figli. E questa cosa per lui forse è stata determinante per decidere di farla finita». L’omicida-suicida lasciò molte missive, e tra queste una fu riportata dai giornali. Liquidarla come il delirio di un folle, o di un irresponsabile che accusava falsamente la ex moglie, può essere pericoloso: tutti i casi di “mobbing”, infatti, si fondano e – soprattutto – sono terribilmente lesivi e raggiungono il loro scopo criminale proprio perché riescono ad occultarsi dietro le maglie del sospetto che il mobbizzato è folle e imbroglione: «Sono sempre stato un padre molto affettuoso e premuroso per i miei figli. Mi sono sempre fatto in quattro per loro e non li ho mai trascurati. Adoro Sara e Davide. Mentre quella carogna di mia moglie ha fatto sempre di tutto per
non farmi vedere i bambini. Quella vipera di mia moglie raccontava ai figli falsità' sulla mia vita… lo mi sono sempre occupato dei miei figli e la giustizia, quando ha affrontato il capitolo dell'affidamento ha deciso di affittare i miei figli alla madre. Adesso basta, forse così riuscirò a riposare un po' più' serenamente e a trovare finalmente un po’ di pace»
Tale punto ci sembra abbastanza emblematico per concludere: è necessario sviluppare sempre più, perché al momento di fatto manca completamente, non solo una cultura del “mobbing genitoriale” (e di tutti i fenomeni che lo compendiano), ma, almeno, l’attenzione ai disastri provocati dalla conflittualità genitoriale in un contesto sociale come il nostro, che premia il conflitto come soluzione del conflitto.
In sintesi, occorre dunque riconoscere che il problema del “mobbing genitoriale” e quello della conflittualità genitoriale sono problemi collettivi di vasta portata e gravità, che vanno affrontati esattamente come sono state affrontate le altre forme di “mobbing”, e che chi si produce in comportamenti del genere deve avere la certezza di essere perseguito perché pone in opera comportamenti antigiuridici.
Il diritto a crescere i propri figli è un diritto costituzionalmente garantito.

Di seguito, presentiamo il PARENTAL MOBBING INVENTORY, lo schema che riassume le modalità mobbizzanti descritte precedentemente:

P.M.I. - PARENTAL MOBBING INVENTORY (Giordano G. 2004)

Il “mobbing genitoriale” consta dell’adozione da parte di un genitore, separato o in via di separazione dall’altro genitore, di comportamenti aggressivi preordinati e / o comunque finalizzati ad impedire all’altro genitore l’esercizio della propria genitorialità, attraverso il terrore psicologico, l’umiliazione, e il discredito familiari, sociali, legali.
I comportamenti mobbizzanti devono essere protratti nel tempo, ripetersi di fatto costantemente, non essere giustificati da devianze psicologiche e comportamenti illegittimi o illegali dell’altro genitore.

1) COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI LA RELAZIONE GENITORE-FIGLIO
i comportamenti mobbizzanti mirano a distruggere la relazione tra il genitore mobbizzato e suo figlio, intervenendo a due livelli: ostacolando le frequentazioni, e svilendo il genitore agli occhi del figlio
1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio:
i comportamenti mobbizzanti mirano a ostacolare direttamente gli incontri giudizialmente statuiti










DIAGNOSI:
Se gli 1a): Ostacoli alle frequentazioni genitore-figlio costituiscono l’unica attività mobbizzante, per porre diagnosi di “mobbing genitoriale” occorre – eccezion fatta per i casi di relocation e simili – che il minore sia impedito a vedere l’altro genitore almeno per il 30% delle volte statuite, per un periodo non inferiore a sei mesi, e senza motivazioni valide
- il bambino non viene fatto uscire nelle occasioni stabilite in sentenza, - non può essere raggiunto telefonicamente dal genitore non affidatario ovvero questi non può parlargli con discrezione e tranquillità e senza interferenze; - è frequentemente e immotivatamente malato in coincidenza con le date degli incontri; - vengono assunti per lui impegni extrascolastici o fissati altri svaghi o momenti di vacanza in coincidenza con i periodi di frequentazione con l’altro genitore (concretizza anche il 1b) Campagna di delegittimazione genitoriale nell’ambito della relazione genitore-figlio se il minore è posto in condizioni da desiderare di non andare con il padre perché perde un avvenimento gratificante); - il genitore affidatario di sua iniziativa sposta le date dei periodi (pomeriggi infrasettimanali, week end, vacanze pasquali, estive, invernali, ecc.) spettanti al genitore non affidatario; - il bambino viene arbitrariamente e illegittimamente collocato lontano dal domicilio ove il genitore è tenuto a prenderlo (ad es.: a un’ora o più di macchina dal domicilio fissato in sentenza) in modo da ostacolare le modalità di incontro e l’impiego del tempo destinato al piccolo; - il bambino viene allontanato da scuola e/o fatto uscire prima del tempo per impedire al genitore mobbizzato di prenderlo; -relocation (“blitzkrieg”): il bambino viene trasferito da un genitore, senza alcun accordo con l’altro, e senza che vengano decise misure sostitutive per le frequentazioni, in una città o in una nazione dove gli incontri con l’altro sono difficoltosi o impossibili.>
b): Campagna di delegittimazione genitoriale:
i comportamenti mobbizzanti mirano a distruggere la figura del genitore agli occhi del figlio










DIAGNOSI:
prescindendo dai problemi della prova in sede legale) si ammette l’esistenza di 1b): Campagna di delegittimazione genitoriale allorché il minore coinvolto venga fatto oggetto:
1. almeno due o tre volte alla settimana, e per sei mesi di seguito, di commenti negativi sull’altro genitore e da parte di personaggi e familiari che egli possa ricollegare come parte della rete di relazioni significative del genitore mobbizzante
2. il bambino subisca, durante ogni incontro e per sei mesi, una manifestazione concreta di svilimento della vita del genitore e della sua relazione con lui
- si parla male al piccolo dell’altro genitore; - gli si fa notare che è inadeguato, che si è comportato male, che non dà i soldi che dovrebbe e ne ha tanti di cui priva il figlio; - ogni aspetto del comportamento e della quotidianità del genitore mobbizzato e della sua relazione con il figlio (abitazione, vestiti, incontri, telefonate, regali) è connotato negativamente mediante allusioni e commenti verbali e non verbali (sospiri, sguardi, toni di voce, mezze frasi, ecc.); - i regali e i vestiti acquistati dal genitore mobbizzato vengono nascosti, persi, disprezzati; - si manda il bambino malvestito dall’altro genitore; - il bambino viene immediatamente lavato, pulito, cambiato di tutti gli abiti appena torna dagli incontri con il genitore mobbizzato; - si convince il bambino che sta male se incontra l’altro genitore, se mangia e se vive con lui; - il minore ha sempre degli impegni più importanti o più gratificanti quando deve incontrare il padre, che deve limitarsi a eseguire gli incarichi (“sindrome dell’autista”) o a passare per prepotente e trascurante; - si magnifica al bambino il nuovo partner del genitore mobbizzante, e lo si invita a chiamarlo “papà” o “mamma”; - il genitore mobbizzato è costretto a subire comportamenti umilianti o dannosi quando va a prendere il figlio o deve sottostare a pratiche vessatorie o umilianti (incontrare il piccolo per pochissimo tempo, e solo in presenza di “sorveglianti”, che commentano negativamente ogni suo comportamento (in tali casi abbiamo la presenza di 2b) campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale); - tutte le modalità di delegittimazione sociale e legale del genitore mobbizzato qualora vengano portate a conoscenza del minore e connotate come prove contro il genitore; - è accusato dal “mobber” di farlo soffrire impedendogli i rapporti con il figlio (“mobbing by mobbing”); - viene riferito al minore che il genitore mobbizzato è stato denunciato per reati – dati per accertati - contro di lui o contro il genitore mobbizzante>
2) COMPORTAMENTI MOBBIZZANTI L’ESPRIMERSI SOCIALE E LEGALE DELLA GENITORIALITA’
I comportamenti mobbizzanti mirano a distruggere la possibilità di esprimere a livello sociale (amici, istituzioni e enti a contatto con il figlio) e legale la propria genitorialità. La mobbizzazione avviene a due livelli: privando il genitore di ogni informazione relativa al figlio impedendogli ogni decisione in ogni aspetto della sua vita (scuola, att. extrascolastiche, salute), e sviluppando un’offensiva legale che gli renda impossibile l’esprimersi della genitorialità.
2a): ostacoli nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli
i comportamenti mobbizzanti mirano a escludere da ogni informazione sul figlio il genitore mobbizzato, in modo da impedirgli ogni decisione, da cui si tenta comunque di escluderlo in tutti i modi.
DIAGNOSI:
Per diagnosticare l’esistenza di una modalità 2a): ostacoli nelle informazioni e alla partecipazione ai processi decisionali relativi ai figli, occorre:
1. che sia presente almeno uno dei punti elencati
2. che la negazione delle informazioni sia o sia stata dimostrabilmente attiva: il genitore mobbizzato deve aver realmente richiesto, con costanza nel tempo, di essere messo al corrente delle informazioni relative al figlio e queste gli devono essere state negate e/o le relative risposte eluse per sei mesi (otto se si tratta di sole informazioni scolastiche)
3. che l’impedimento a partecipare ai processi decisionali deve essere stato attivo anch’esso, e non deve occultare un disinteresse del genitore che lo lamenta.
4. che l’utilizzo di questa modalità perduri da sei mesi circa.
- gli viene negata ogni informazione circa le attività scolastiche ed extrascolastiche, e la salute del minore; - gli viene negato di conoscere il rendimento, le frequenze, le assenze, gli orari di ingresso ed uscita a scuola del figlio, i nomi dei docenti e gli orari per contattarli; - gli viene negato il nome dei sanitari che hanno in cura il bambino, e le terapie che questi segue e nel caso dove verrà o è stato ricoverato; - gli viene negato di sapere dove e / o come questi trascorre vacanze e tempo libero; - gli viene impedito di partecipare alla scelta del sanitario del bambino, e di ogni altra decisione relativa alle terapie mediche e psicologiche; - il bambino viene visitato a sua insaputa ad accertamenti psicodiagnostici da utilizzare contro di lui (o lei); gli viene impedito di prendersi cura del figlio; gli viene impedita ogni decisione sull’indirizzo scolastico, le iscrizioni, i tempi di frequentazione del figlio; - non riceve denaro per il mantenimento del figlio;
2b): campagna di aggressione e delegittimazione sociale e legale
i comportamenti mobbizzanti mirano a distruggere la credibilità sociale del genitore mobbizzato e impedirgli legalmente ogni esercizio della genitorialità



DIAGNOSI
La diagnosi si fonda sulla ripetizione per oltre sei mesi di consistenti accuse presso la rete sociale che circonda il minore; nel caso di utilizzo del ricorso alla A.G., sulla assenza di reali motivazioni nei ricorsi e sulla loro frequenza (cinque o sei atti giudiziari, infondati o risibili, in un anno, escludendo forme di “blitzkrieg”)
- viene accusato con amici, e con tutti coloro che si occupano del minore (insegnanti, medici, sacerdoti, genitori degli amici del bambino) di essere un genitore inaffidabile; viene accusato ingiustamente di non contribuire al mantenimento del minore; - Viene minacciato (dall’ex partner o da suoi mandatari) quando incontra il minore o vuole occuparsene legittimamente; - viene impedito a prendere decisioni relative all’istruzione del figlio; - viene impedito a stabilire tempi e modalità di frequentazioni scolastiche del figlio; - viene impedito a occuparsi dei problemi di salute del figlio; - viene impedito a occuparsi delle attività para- o extra- scolastiche del figlio; - viene fatto oggetto di denunce e aggressioni legali (abusi sul minore, inadeguatezza genitoriale, violenza e maltrattamenti in famiglia) prive di reale fondamento, che hanno l’obbiettivo di impedirgli ogni esercizio della genitorialità e farlo vivere nel terrore; - vengono prefabbricate prove contro di lui/lei; - viene messo/a in cattiva luce con gli operatori pubblici che devono seguire il suo caso; -
3) “MOBBING PERSONALE”
modalità mobbizzanti basate sulla intrusione distruttiva nella vita privata dell’altro genitore
i comportamenti mobbizzanti mirano alla creazione di un clima di continua tensione attraverso l’intrusione nella sfera personale e lavorativa
DIAGNOSI:
le intrusioni e le molestie sociali devono essere continuative per sei mesi, e portate per ledere pesantemente le relazioni e la credibilità sociale e professionale del genitore mobbizzato
- viene fatto oggetto di intrusioni da parte dell’altro genitore nella vita lavorativa e nella rete amicale; - l’altro genitore sparla di lui con superiori e colleghi; - l’altro genitore cerca di screditarlo pesantemente con amici e con il suo nuovo partner; - l’altro genitore infastidisce e molesta pesantemente i suoi amici e il nuovo partner; - l’altro genitore tenta di intromettersi nella sua vita privata per acquisire prove contro di lui;
4) MOBBING RECIPROCO
i due genitori producono i comportamenti mobbizzanti, l’uno indipendentemente dall’altro, e solo saltuariamente o apparentemente in risposta ad attacchi ricevuti dall’altro.


Bibliografia

Introductory Comments on the PAS: Excerpted from: Gardner, R.A. (1998). The Parental Alienation Syndrome, Second Edition. Cresskill, NJ: Creative Therapeutics, Inc.
Claudio Risé, Il padre l'assente inaccettabile, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo (MI) 2005, 5 ed.
Gerald L. Rowles, The "Disenfranchised" Father Syndrome, Traduzione italiana di Antonello Vanni - Stephanie Ciotola - Gaetano Giordano (Psychomedia, 9 Settembre 2003)
Eurispes-Telefono Azzurro, 3° Rapporto sulla Condizione dell'Infanzia e dell'adolescenza, 2002
Leymann, H., 1999, The mobbingEncyclopaedia, in http://www.Leymann.se;
Petrilli D., Mobbing familiare e coniugale, LEX et JUS - luglio 2003, Napoli
Ciccarello M. E., Il Mobbing in Famiglia, Centro Studi Bruner, Master in Med. Familiare, 2002
Giordano G., Conflittualità nella separazione coniugale: il "mobbing" genitoriale, Psychomedia, luglio 2004, http://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/giordano.htm
Giordano G, Melchionna S. Liberatore R., Garante della privacy: il ruolo dei servizi sociali nella giutizia minorile, Newsletter di Psicologia Giuridica n. 7, ottobre-dicembre 2001, AIPG
Giordano D., Giordano G., Psicodiagnostica nel conflitto coniugale: un pronunciamento del Garante della Privacy, Newsletter di Psicologia Giuridica n. 8, gennaio-marzo 2002, AIPG

Si ringrazia lo Studio Legale Fiorin di Bologna, http://www.studiofiorin.it/, per la documentazione e i pareri forniti


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