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PSYCHOMEDIA
Telematic Review
Sezione: RELAZIONE GRUPPO<=>INDIVIDUO
Area: Disagio familiare,
Separazioni e Affido dei Minori


3° Rapporto Nazionale Eurispes-Telefono Azzurro sulla Condizione dell'Infanzia e dell'Adolescenza

SCHEDA 36

Il disagio da separazione

Separazione e divorzio in Italia: un conflitto infinito





Sebbene uno studio dell’Eurostat posizioni ultimo, in Europa, il nostro Paese per numero di divorzi, i dati più recenti dell’Istat (Separazioni, divorzi e provvedimenti emessi, 2000) segnalano la crescita del fenomeno delle separazioni e dei divorzi. Prendendo in considerazione il 2000, il numero delle separazioni è aumentato rispetto all’anno precedente del 10,9% per un totale di 71.969 casi; mentre i divorzi sono aumentati percentualmente del 9,4% arrivando a 37.573 casi.
La via della separazione consensuale è quella maggiormente intrapresa nell’86,4% dei casi, mentre quella giudiziale, con rito contenzioso, si attesta al 13,6%. Come pure ci si avvale più spesso della domanda congiunta - che presuppone un accordo - di divorzio nel 69,3% dei casi.
Se non si considerassero i tempi lunghi della giustizia in caso di contenzioso (con una giudiziale si apre un vero e proprio procedimento) si potrebbe dedurre che lo scioglimento della coppia avvenga, in generale, senza grandi conflittualità. Ma se si pensa che per giungere ad una sentenza definitiva di divorzio con rito giudiziale sono necessari mediamente 631 giorni, che, allo stesso modo, per la separazione ne occorrono 1.085 - ma si tratta solo di dati riferiti al primo grado di giudizio; per ottenere una sentenza definitiva possono occorrere anche 10 anni se si passa per tutti i gradi di giudizio possibili - e che il tempo di attesa si accorcia in entrambi i casi notevolmente se si sceglie la via consensuale (135 giorni), si capisce il perché quest’ultimo percorso sia quello maggiormente seguito. A ciò va aggiunta la considerazione per gli alti costi che si dovrebbero affrontare, nel caso in cui uno dei due coniugi, o entrambi, volessero far valere le proprie rivendicazioni attraverso il percorso giudiziale che il nostro sistema propone.
Sul piano psicologico, comunque, dalla coppia la separazione è vissuta sempre, in maniera consapevole o inconscia, attraverso un sentimento di “lutto” e di perdita proprio perché viene a mancare quella consuetudine sulla quale il sistema familiare si organizza. Quali che siano le cause che conducono ad una decisione così dolorosa, si tratta di dover prendere atto del fallimento di un progetto, nel quale si è investito emotivamente e materialmente.
Una mancata elaborazione e interiorizzazione di questo evento e l’incapacità o il rifiuto di razionalizzarne le conseguenze, fanno sì che sempre più spesso la separazione sia vissuta in maniera conflittuale: l’esigenza primaria sembra essere, infatti, quella di addossarsi reciprocamente la “colpa”.
Altro nodo cruciale della separazione è quello legato all’aspetto giuridico: se si pensa, infatti, che essa nasce dalla conclusione di un legame affettivo, ma che nel momento in cui è sancita ufficialmente in tribunale la separazione si resta legalmente uniti dal vincolo matrimoniale ancora per altri tre (lunghi) anni, prima di giungere ad una sentenza di divorzio, si capisce quale peso psicologico si debba sopportare, soprattutto qualora si consolidino nuove realtà affettive.
Non c’è dubbio che il problema sia culturale: una richiesta di aiuto esterno, come può essere la mediazione familiare, viene ancora oggi vissuta con disagio dai coniugi che, nella maggior parte dei casi, ritengono gli interventi di questo tipo un ulteriore motivo di sconfitta o, peggio, un doversi mettere in gioco, confrontarsi e cercare la comprensione dell’altro.
In particolare, sembra sia diffusa, nelle separazioni con figli, la tendenza, soprattutto del genitore affidatario, a “fare perno” sul figlio per far valere il proprio desiderio di rivalsa sull’altro genitore o, ancora, ad allontanarlo da quest’ultimo per la innegabile difficoltà di gestire una situazione che spesso prevede la presenza di nuovi compagni. Accade sempre più frequentemente che il desiderio di rivalsa dei genitori si trasformi in una guerra aperta per la conquista dell’amore della prole, per poter essere “il preferito” e quindi, spesso inconsciamente, appagare il desiderio di esercitare un ruolo di forza nei confronti dell’altro. Come vi sono pure genitori non affidatari, che scindono completamente la loro precedente condizione da quella nuova, disinteressandosi dei propri doveri, negando la propria affettività per qualcuno che sentono non appartenergli più, rinunciando in definitiva al proprio ruolo di padre/madre della prima famiglia. In definitiva, chi subisce maggiormente le conseguenze di una scelta - che tra l’altro non gli appartiene - è, in ogni caso, colui che dovrebbe invece essere massimamente “protetto”, il bambino. Questo è un concetto che va ribadito poiché troppo spesso gli adulti antepongono i propri bisogni a quelli dei figli.
Questi ed altri problemi segnalano la necessità e l’urgenza di una normativa mirata ad arginare i possibili abusi e che regolamenti le nuove situazioni familiari partendo da quelle che sono le loro reali caratteristiche attraverso la sensibilizzazione dei protagonisti e di tutti gli agenti che si trovano ad affrontare il disagio di una separazione.
Le numerose questioni poste all’attenzione della giurisprudenza negli ultimi anni, le denunce delle associazioni nate numerose e in modo spontaneo nel nostro Paese, i richiami dell’Unione europea all’arretratezza e all’esiguità del nostro corpo normativo in materia, le numerose convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese - prima per importanza la Convenzione Onu del 1989 sulla tutela della infanzia e della adolescenza, confermano l’urgenza di interventi che tengano conto della necessità di comprendere ed interpretare le conflittualità che provengono non solo dalla scissione ma anche dal successivo allargamento delle dimensioni familiari.


Bambini senza voce

I minori che si sono trovati coinvolti, solo nel 2000, nella separazione o nel divorzio dei propri genitori sono stati rispettivamente 51.229 (25.922 maschi e 25.307 femmine) e 17.334 (8.823 maschi e 8.511 femmine).
Come mostra la tabella 1, i minori coinvolti nella maggior parte dei casi si collocano nella fascia d’età compresa tra i 6 e i 10 anni per un totale di 24.446 bambini, seguiti da quelli tra gli 11 e i 14 anni (17.674) e tra 0 e 5 anni (15.081). Gli adolescenti (15-17 anni) coinvolti, infine, sono numericamente inferiori: 11.362 ragazzi.



Tabella 1

Figli minori affidati in caso di separazione e divorzio, per classi d’età

Anno 2000
Valori assoluti

Classi d’etàSeparazioniDivorzi
0-514.056 1.025
6-1018.0586.388
11-14 11.7305.944
15-177.3853.977
Totale 51.22917.334

Fonte: Elaborazione Eurispes su dati Istat.


La custodia dei figli in più del 90% dei casi è affidata alla madre e nel 5% circa l’affidamento esclusivo riguarda il padre. Questo avviene non solo perché sono i coniugi che si accordano in questo senso, ma soprattutto perché gli stessi giudici tendono a privilegiare l’affidamento materno senza appurare, con gli strumenti idonei, se l’accordo raggiunto risponda alle reali esigenze del bambino e alle capacità dei genitori. Una tendenza che da parte di molti padri è vissuta più come una rinuncia “forzata”: infatti, a meno che non ci siano fatti gravissimi che lo impediscano, l’affido va quasi in “automatico” alla madre, per la consuetudine a ritenere la figura materna come la più idonea a seguire lo sviluppo del bambino. Questo orientamento non sembra però saper interpretare adeguatamente gli sviluppi di una realtà sociale che vede crescere il numero di donne che entrano nel mondo del lavoro e portano avanti con determinazione un’emancipazione già in atto da diversi decenni. Nel quadro attuale, il carico delle responsabilità extra familiari per la donna aumentano e il ruolo dei servizi per l’infanzia, ma anche dei nonni, nella cura dei bambini sta diventando essenziale.
D’altra parte, se è vero che esiste la possibilità di candidarsi come genitore affidatario o di opporsi nel caso questo non avvenga, intraprendere un iter così tortuoso e dispendioso in termini emotivi (soprattutto per il figlio che si troverebbe coinvolto nella contesa) ed economici fa desistere anche quei padri che sembrano essere meglio intenzionati.
Una soluzione più equa potrebbe essere quella di maggiore ricorso all’affido non tanto “alternato”, che costringerebbe il bambino ad affrontare troppi cambiamenti, quanto piuttosto “congiunto”: tuttavia, benché questa ipotesi sia contemplata dalla nostra normativa in sede di divorzio, ottenerla comporta numerose difficoltà e richiede requisiti particolari: primo fra tutti il consenso di entrambi i genitori, la vicinanza delle abitazioni e altro ancora.
In casi estremi, dove la conflittualità è alta, è proprio questo “potere” acquisito dal genitore affidatario che lo spinge a far perno sulle esigenze -vere o presunte - o sui bisogni del figlio che ritiene disattesi dall’altro genitore, per colpirlo. Si tratta di un atteggiamento di cui tutti, direttamente o indirettamente, sono a conoscenza ma che viene, in un certo senso, tollerato perché considerato quasi “inevitabile”.
Considerando la frequenza delle visite del genitore non affidatario ai figli minori in caso di separazione (tabella 2), sarebbe interessante scorporare il dato (che si attesta al 51,2%) relativo alla frequenza delle visite ׀-6 volte la settimana”. Infatti, considerando che lo standard è quello di assegnare 1-2 incontri settimanali e fine settimana alterni al genitore non affidatario, risulterebbe che le visite settimanali si riducono nella maggior parte dei casi soltanto ad una media di tre incontri.


Tabella 2

Frequenza delle visite del genitore non affidatario ai figli minori in caso di separazione
Anno 2000
Valori percentuali

Frequenza visiteAree geografiche: NordAree geografiche: Centro Aree geografiche: SudTotale
Tutti i giorni19,220,710,817,2
2-6 volte a settimana45,551,162,051,2
1 volta a settimana22,822,320,422,1
1-3 volte al mese10,74,74,67,7
Qualche volta l’anno1,4 1.01,61,4
Mai0,40,20,60,4
Totale100,0 100,0 100,0100,0
Fonte: Elaborazioni Eurispes su dati Istat.



Il bambino in ogni caso si trova nella condizione di dover rinunciare ad uno dei due genitori; in questo senso, è di grande interesse riportare alcuni passaggi della relazione presentata dal prof. F. Montecchi al convegno Bambini a metà - La tutela dei figli nelle separazioni e nei divorzi, 1999: «La rottura del legame tra i genitori e la derivante conflittualità fanno emergere nel bambino, in modo patologico, ansie arcaiche, timori di abbandono, ansie persecutorie e depressive, per la mancanza di punti di riferimento chiari e rassicuranti, e lo costringono a cercare a qualsiasi prezzo la certezza di riferimenti affettivi stabili. (É) I bambini sono oggettivamente a rischio di danno evolutivo perché sono strumentalizzati ai fini della separazione dei genitori e della richiesta di risarcimento, economico e psicologico, che ne deriva.
Il meccanismo legale pone la questione in termini di vittoria o di sconfitta, senza altre possibilità. Tutto ciò a cui si può fare ricorso per vincere la causa è messo in atto e utilizzato, compresi i bambini.
é esperienza clinica diffusa che l’esclusione del genitore, la svalutazione del genitore allontanato e la continua messa in dubbio della fedeltà del bambino siano situazioni che, alla lunga, portano allo sviluppo di una serie di psicopatologie. Quando un bambino è costretto a negare e a rinunciare ad uno dei due genitori non rinuncia solo alla persona fisicamente percepibile, ma anche alla attivazione della immagine interna corrispondente a quella persona.
La maggior parte delle separazioni potrebbe essere agevolmente gestita in termini di mediazione familiare. Sempre più è incoraggiata, anche negli ambienti legali e giudiziari, una cultura che promuova l’utilizzazione della consulenza psicologica per il disagio dei figli e per le coppie separate, consulenze attraverso le quali venga definito e valorizzato lo “spazio dei figli” e proprio il conflitto venga letto in termini di disagio psichico, disinvestendo le proprie energie dalla battaglia legale».


Le denunce di disagio raccolte da Telefono Azzurro

Può essere utile, per comprendere l’ampiezza di un fenomeno che coinvolge spesso in modo drammatico i minori nella separazione dei genitori, considerare i dati che emergono dall’analisi delle richieste di aiuto pervenute al Telefono Azzurro. Nel corso del 2001, infatti, sono state 5.877 le consulenze offerte su problematiche rilevanti e tra queste, nel 18,5% dei casi, la richiesta di aiuto riguardava difficoltà e disagi legati alla separazione o al divorzio dei propri genitori. Entrando nello specifico e considerando in particolare il sesso dei bambini o adolescenti, emerge con chiarezza che il disagio coinvolge maggiormente gli utenti di sesso femminile. Infatti, sul totale di 1.091 casi, si è trattato di femmine per il 55,5% contro il 44,5% dei maschi, probabilmente per una diversa sensibilità e una maggiore capacità delle bambine di espressione dei propri sentimenti.
La tabella 3 mostra invece la suddivisione per fasce d’età. Il maggior numero di richieste d’aiuto ha riguardato bambini fino ai 10 anni di età con il 58,6%, scendendo nella fascia compresa tra gli 11 e 14 anni al 30,3% per poi ridursi drasticamente in quella tra 15 anni fino ai 18 e oltre.
Il riscontro di un disagio così accentuato nella fascia d’età più bassa, quella fino a 10 anni, dà la sensazione che per soggetti in fase evolutiva, che affrontano quindi un processo di crescita in cui ancora non si hanno a disposizione tutti gli strumenti per delineare razionalmente gli eventi, sia ovviamente più difficile avere la capacità di elaborare il trauma che inevitabilmente deriva dalla separazione dei propri genitori. Infatti, le richieste di aiuto calano numericamente se si considera la fase adolescenziale (10,6%). Probabilmente il disagio si attenua per uno spostamento, sul piano emotivo, dei bisogni, caratteristico di questa età ma anche perché nella fase adolescenziale aumenta l’interazione con i propri coetanei, cambiano strumenti e i punti di riferimento nella soluzione delle problematiche.



Tabella 3
Richieste di aiuto nelle problematiche relative alla separazione/divorzio dei propri genitori, per fasce d’età
Anno 2001
Valori percentuali
Classi d’età%
0-1058,6
11-1430,3
15<1810,6

Fonte: Telefono Azzurro.

Dal riscontro della provenienza territoriale delle richieste di aiuto (tabella 4), si osserva come le chiamate provenienti dal Nord del nostro Paese raggiungano quasi il 50%, rispetto a valori inferiori riscontrati nelle altre zone, ossia al 22,2% del Centro e al 30,1% del Sud e delle Isole.



Tabella 4
Richieste di aiuto nelle problematiche relative alla separazione/divorzio dei propri genitori, per area geografica
Anno 2001
Valori percentuali

Aree geografiche%
Nord47,7
Centro 22,2
Sud e Isole30,1
Totale100,0

Fonte: Telefono Azzurro.


Sindromi emergenti nella conflittualità legale da separazione genitoriale

Il Centro Studi Separazioni e Affido Minori (anche on line su www.ancoragenitori.it ), lavora da anni in questo settore per la affermazione di una -nuova cultura del "genitore separato dai figli". Tra le iniziative più importanti vanta l'attivazione di un portale che racchiude - unico in Italia - tutte le informazioni possibili sul fenomeno: articoli di cronaca, pubblicazioni scientifiche, giuridico e giudiziario incluse le problematiche che emergono dagli interventi della giustizia minorile nei casi di disagio familiare e/o di abuso. Offre gratuitamente, tra l'altro, consulenza legale e psicoterapeutica ai propri iscritti (circa 2.000) su tutto il territorio nazionale dove è rappresentato direttamente o indirettamente da altre associazioni con presenza regionale. Promuove iniziative di incontro e volte a sottolineare il problema dei "figli della separazione".
In particolare, l'equipe di professionisti (i primi in assoluto a praticare 1a Mediazione del conflitto nel nostro Paese) che collabora con il Centro ha deciso di creare, all'interno del sito, un'ampia area dedicata ad articoli e pubblicazioni che affrontano una categoria di disturbi psicologici indicandoli come "Sindromi emergenti nella conflittualità legale da separazione genitoriale", una definizione - come spiega G. Giordano psicoterapeuta e coordinatore scientifico del Centro che «deriva dagli assunti scientifici di base del nostro Centro:
a) il “ comportamento conflittuale ” della famiglia in separazione emerge come tale in un contesto ben preciso. In altri termini ciò che definiamo "comportamento" non esiste in quanto tale, ma emerge nel fluire - che la nostra percezione non coglie come tale e come autonomo a sé - dello spazio dell'interazione. Il "comportamento", che la psichiatria e la psicologia attribuiscono dunque al soggetto che sembra metterlo in atto appartiene invece allo spazio dell'interazione. Questo ha una importanza fondamentale nel problema delle separazioni coniugali. Quella che noi definiamo infatti "conflittualità familiare" avrebbe tutt'altra espressione se fosse espressa, ad esempio, non in un contesto di conflittualità legale ma in strutture di mediazione.

b) L'utilizzo del conflitto legale come soluzione alla conflittualità familiare crea una ricorsività della conflittualità familiare. Da questo punto di vista, è dunque evidente che tutte le problematiche emergono nella coppia in separazione appartengono tanto "al mondo" della coppia quanto al mondo del "sistema separazioni" che si pone come gestore del conflitto».
Inquadrando quindi queste sindromi in un unico raggruppamento nosografico si è voluto evidenziarne il carattere "macrosistemico", vale a dire che esse "coinvolgono e riguardano tutte le realtà professionali ed umane che si relazionano alla famiglia in dissolvimento».
All'interno delle pubblicazioni raccolte - edite per la maggior parte negli Stati Uniti - il Centro segnala ed evidenzia particolari sindromi emergenti nella conflittualità da separazione genitoriale. In questa scheda, nello specifico proponiamo la descrizione della PAS (Sindrome di Alienazione Genitoriale), già conosciuta in Italia, e quella della Sindrome della madre malevola.

La Sindrome di Alienazione Genitoriale

La PAS, Sindrome di Alienazione Genitoriale (Parental Alienation Syndrome), ampiamente descritta e analizzata da Gardner già dai primi anni Ottanta, solo recentemente è entrata nel novero della psicologia italiana. La sindrome sembra manifestarsi, nella maggior parte dei casi, proprio nell’ambito dei conflitti che derivano dalle separazioni e consiste nel rifiuto da parte del bambino – alimentato dall'influenza del genitore definito “programmatore” - dell'altro genitore. Più precisamente Gardner definisce la Sindrome com “un disturbo che insorge essenzialmente nel contesto di controversie per l’affidamento dei figli. La sua principale manifestazione è la campagna di denigrazione da parte del bambino nei confronti di un genitore, una campagna che non ha giustificazione. Essa deriva dall'associazione tra l’indottrinamento da parte di uno dei genitori che programma e il contributo personale del minore alla denigrazione dell'altro genitore». Si parla quindi di "bambini programmati” o che hanno subito un vero e proprio lavaggio del cervello (brainwashed children)
Secondo I. Buzzi questo avviene per la caratteristica “collusiva” che si innesca nell'interazione genitore-figlio. In particolare: «Vi sono risposte genitoriali influenzanti la relazione genitore-figlio dopo la separazione da considerarsi assolutamente normative (cfr. Parkinson, 1995; Everett & Volgi 1995; Wallerstein & Kelly, 1980; Gardner; 1989a; Jhonston & Campbell, 1988). Essi sono più nervosi a causa della situazione, quindi anche più irritabili e perdono più spesso la pazienza. Accade che cadano in depressione e si curino anche meno dei figli o che siano meno disponibili emotivamente, oppure che facciano dei figli i propri confidenti, occupandosi molto meno dei loro problemi personali di bambini. Molti genitori disciplinano meno i figli in quanto hanno forti sensi colpa e vorrebbero discolparsi rendendosi più attraenti. Molti genitori affidatari discutono della separazione con amici e parenti alla presenza dei figli senza curarsi del fatto che essi possano essere in ascolto (...) Alcune risposte genitoriali sono però più pericolose e non sono da considerarsi come normative in quanto hanno lo scopo di separare il figlio dall'altro e di cementarlo a sé; Lo svilupparsi di un forte biasimo morale nei confronti del coniuge assente e il dare libero sfogo alla propria indignazione, il mettere in atto comportamenti più o meno diretti di vendetta, il dimostrarsi spaventati quasi paranoici, quando i figli stanno con l’altro genitore, sono elementi che dimostrano quanto ritengano l’altro genitore pericoloso per i -figli. A queste azioni si aggiungono le imposizioni dopo le visite al genitore non affidatario: ispezioni. interrogatori, inquisizioni, ecc. unite all'annuncio esplicito e ricattatorio del proprio timore di perdere il figlio»
Bisogna anche considerare quali siano le risposte dei figli alla separazione, alle quali il genitore reagisce con il bisogno di colpevolizzarsi o colpevolizzare un altro soggetto, di solito l'altro genitore (Kelly, 1980; Clawar & Rivlin, 1992; Gardner; 1989a).
La reazione più comune è quella di manifestare la propria rabbia: «I figli più grandi grandi biasimano moralmente i genitori per quanto sta accadendo, diventano intrattabili e chiusi, cadono in depressione e finiscono con il non comunicare più o con il farlo male; gli adolescenti normalmente finiscono con l’estraniarsi dalla relazione coniugale dei genitori». 1 figli che sono emotivamente più fragili e non riescono ad elaborare un proprio senso di "giustizia” nei confronti di entrambi i genitori possono essere facilmente spinti all'alienazione del genitore con il quale non hanno istaurato un rapporto di "alleanza”. Sempre osservando le reazione dei figli si possono individuare i quattro punti in cui si articola il passaggio dall'attaccamento al genitore fino alla PAS:
- Figli senza preferenze. L'attaccamento ad entrambi i genitori corrisponde ad un atteggiamento affettivo equiparato e ad al mnormale desiderio di passare con entrambi tutto il tempo possibile
- Figli con un'affinità elettiva per uno dei genitori. Ancora non si tratta di una netta preferenza ma piuttosto di una serie di concause - caratteriali o esterne - che determinano una particolare affinità – costante nel tempo o alternata con una delle due figure di riferimento.
- Figli allineati con uno dei due genitori. I figli scelgono attraverso l’identificazione il loro genitore preferito o attribuiscono caratteristiche discriminanti ("buono" e "cattivo". La scelta si indirizza quindi verso il genitore che si sente in quel momento di dover proteggere, ma può essere dettata anche da una reazione di rabbia a quello che il bambino percepisce come un "abbandono", che spesso viene alimentato dal genitore con il quale si è alleato.
- Figli alienati da un genitore. Il rifiuto dell’altro genitore è pressoché totale: la posizione rigida che questi figli assumono può un odio ossessivo. «Essi sono stati e si sono alienati e ambivalenti: lo rifiutano, e quasi sempre hanno subito un "lavaggio del cervello"».
Nella programmazione si possono rintracciare principalmente 5 fasi:
- guadagnare accondiscendenza;
- testare come funziona la programmazione;
- misurazione della lealtà;
- generalizzazione ed espansione del programma sulle persone che si sono alleate all'altro genitore e sugli oggetti e gli animali che gli appartengono;
- mantenere il programma.
Mentre le tecniche utilizzate nella programmazione del bambino sono:
- la negazione dell'esistenza dell'altro;
- ripetuti attacchi all'altro in forma indiretta, subito negati;
- il mettere sempre il figlio in posizione di giudici dei comportamenti scorretti dell'altro;
- la manipolazione delle circostanze a proprio favore e a svantaggio dell'altro;
- la disapprovazione dell'altro con lo spostamento verso la sua “malattia”
- il costante tentativo di allearlo con il proprio pensiero e giudizio;
- il drammatizzare gli eventi;
- il minacciare un calo d'affetto nel caso il figlio si riavvicinasse all’altro;
- il ricordare costantemente di essere il genitore migliore
- il far cadere dall'alto le proprie azioni positive ed il proprio amore;
- il sottolineare di essere l'unico capace di prendersi cura dei figli (l’altro è inaffidabile);
- il riscrivere la realtà o il passato per creare dei dubbi nei figli sul rapporto con l'altro (I. Buzzi).
Tra le motivazioni dei genitori possono prevalere: il desiderio di vendetta nel confronti dell'ex partner; ottenere concessioni economiche; presenza di nuovi partner o ingerenze di questi; considerarsi il genitore "migliore"; mancata accettazione della separazione e mantenimento del legame attraverso un rapporto di conflittualità; e altro ancora. La personalità dei programmatori sembra far emergere caratteristiche di vulnerabilità e bassa autostima, dipendenza dal figlio o da un altro componente della sfera familiare (G. Gullotta).

La Sindrome della Madre Malevola

Lo studio, neanche a dirlo viene dagli Stati Uniti. Il titolo è inquietante: Malicious Mother Sindrome, Sindrome della Madre Malevola, descritta in un articolo on line di Ira Daniel Turkat, pubblicato sul sito Fathers’ Right Newsline. L'articolo è quanto mai attuale per le tematiche con cui la nostra società sembra oggi doversi confrontare.
«Con il crescere del numero dei divorzi che coinvolgono i bambini, è emerso uno schema di comportamento anomalo che ha suscitato scarsa attenzione. Data la mancanza di dati scientifici disponibili sul disturbo, è necessario approfondire i problemi della classificazione, dell’eziologia, della cura, della prevenzione». Così si apre l'articolo, partendo dunque dalla constatazione dell'aumento del numero delle separazioni e dei divorzi ed il sempre più frequente coinvolgimento dei figli.
Il punto è che, se pure il conflitto trova una soluzione per via legale – dettata più da una razionalità giuridica distante dalle concrete esigenze psicologiche e pratiche che lo scioglimento della famiglia comporta – troppo spesso si lascia che il vero conflitto, quello che ha inizio all'uscita del Tribunale, svolga le proprie conseguenze senza l'ausilio di particolari forme di comprensione e controllo.
Se da una parte si è fatto fronte alle problematiche economiche che affliggono molte madri per il mancato o saltuario versamento dell’assegno di mantenimento, dall'altra non si ha piena consapevolezza di quali dinamiche di conflittualità possano scatenarsi nel contesto della rottura dei legami: fino a portare, in alcuni casi, la madre ad avviare una vera e propria “crociata” contro l’ex coniuge, utilizzando qualsiasi mezzo. Turkat fa riferimento ad una “anomalia globale” del comportamento, intendendo che tale anomalia comprende diverse caratteristiche: la manipolazione dei figli utilizzati come arma contro il padre (come accade per la Sindrome da Alienazione Genitoriale); la vessa-zione attraverso accuse gravi, e infondate, per lo più di presunte violenze, spesso di carattere sessuale; la consapevole volontà di violare le leggi pur di raggiungere lo scopo. Questo non vuol dire che non possa esistere una sindrome anche per il "padre malevolo" ma questo fenomeno si innesca nella consuetudine giuridica dell’affidamento della prole alla madre e nel "potere di gestione", a volte arbitrario, che ne può derivare.
I principali modelli che aiutano a rintracciare il fenomeno della madre malevola nei casi di divorzio - e che Turkat supporta con esempi tratti da casi clinici e giudiziari -sono:

I) La madre, senza alcuna giustificazione razionale , è determinata a punire il marito da cui sta divorziando o ha divorziato:
_ tentando di alienare i figli dal padre;
_ coinvolgendo altri in azioni malevole contro il padre;
_ intraprendendo un contenzioso eccessivo
L'alienazione dei minori si esprime nella varietà di azioni intraprese dalle madri al fine di allontanare fisicamente e psicologicamente il figlio dal padre, coinvolgendo quindi la prole in prima persona nella “guerra” che hanno ingaggiato. Si va dalla calunnia diretta a quella più subdola, arrivando alla richiesta esplicita di adottare un atteggiamento "di parte”. Si tratta, in ogni caso, di un comportamento teso a sminuire la figura paterna; l’obbiettivo, infatti, è la punizione dell’altro genitore attraverso la “privazione”
La "punizione del marito" può essere ottenuta anche attraverso il coinvolgimento e la manipolazione di persone terze in azioni dolose (persone appartenenti al nucleo familiare, conoscenti, ma anche gli stessi professionisti - medici, psicologi, avvocati, ecc. - che si trovino ad avere rapporti con la madre). In questo caso, «è importante rilevare che la persona manipolata dalla madre è stata in qualche modo coinvolta nella rabbia della madre e “alienata” dal marito di questa in procinto di divorziare. La persona “raggirata” assume un tipico atteggiamento di virtuosa indignazione che contribuisce a creare un’atmosfera gratificante per la madre che sì appresta ad intraprendere azioni dolose.
Infine, pur essendo un diritto presentare istanze o avviare azioni legali nel caso se ne rintracci la necessità, l'eccesso di azioni legali intraprese viene spesso utilizzato per inasprire inasprire i rapporti e "colpire" l'ex coniuge. In casi estremi, si arriva a lanciare false e gravi accuse: come quella di abuso sessuale. Ma se «non c’è un vero e proprio abuso sessuale, l'abuso diventa la violenza alla quale i minori vengono sottoposti (Montecchi, 1999)».

2) La madre tenta semplicemente di impedire:
- le visite regolari dei figli al padre;
- le libere conversazioni telefoniche tra i figli e il padre;
- la partecipazione del padre alla vita scolastica e alle attività extracurricolari dei figli.
Questo secondo corpus di modelli comportamentali probabilmente è quello più utilizzato poiché dà risultati immediati ed è più sotterraneo. D’altronde, in sede legale, è difficile dimostrare che fatti di questo tipo siano realmente avvenuti. Per esempio, in caso di mancato rispetto delle modalità di visita, il genitore non affidatario può avvalersi dell'attuazione coattiva dei provvedimenti emessi dal giudice, ma di certo questa è una soluzione quasi mai praticata, considerando il trauma che riceverebbe il bambino.
I meccanismi descritti si innescano facilmente, soprattutto quando sono coinvolti figli minori, nella fase della separazione e del divorzio, che raramente sono avulsi da almeno un periodo di conflittualità e rivendicazioni.
L'ostacolo al rapporto padre-figli attraverso la proibizione arbitraria da parte della madre di visite regolari, è sicuramente una delle conseguenze inflitte ai bambini, per i quali la continuità nel rapporto affettivo con il genitore non affidatario rappresenta un elemento fondamentale per il proprio sviluppo psico-fisico e per ritrovare un nuovo equilibrio nella situazione di distacco. Infatti questa alienazione è considerata una forma di violenza sul bambino (Levy, 1992).
Nello stesso contesto si colloca la privazione di libere comunicazioni telefoniche padri-figli, che pure rappresentano un mezzo per mantenere legami di "vicinanza": «alcuni padri trovano questi tentativi di alienazione così dolorosi che alla fine smettono di telefonare ai figli: semplicemente “mollano”. In uno scenario di sconfitta, l'abbandono del padre (Hodge) raggiunge proprio il risultato che la madre si proponeva».
Un altro livello su cui si svolge il conflitto è quello delle attività extracurriculari; attività sportive o extrascolastiche, riunioni dei genitori, compleanni, ma anche eventi che riguardino la quotidianità di un bimbo, insomma, tutto ciò che si svolgeva prima del divorzio e in cui la presenza del padre rappresentava la normalità.
La madre affetta dalla sindrome della “madre malevola” agisce, in pratica, mettendo in atto una sorta di boicottaggio quasi impossibile da contrastare; soprattutto se si considera che il rapporto del genitore affidatario è praticamente quotidiano ed esclusivo. D’altra parte, non c’è a livello giuridico una risposta di tipo sanzionatorio, a meno che questi avvenimenti non si protraggono nel tempo in maniera recidiva ed eclatante.

3) Lo schema è pervasivo e comprende azioni malevole come:
- mentire ai figli;
- mentire ad altri;
- violare la legge.
Se si pensa che i minori coinvolti in separazioni e divorzi in Italia sono stati, solo nel corso del 2°0O, 68.563 (Istat) e che ci si riferisce a soggetti in età evolutiva, ancora emotivamente e psicologicamente vulnerabili, si può immaginare quali possano essere le conseguenze, nel tempo, di un comportamento volto a distorcere completamente la realtà, mentendo e influenzando negativamente i propri figli. Alcuni esempi, riportati sempre da Turkat, possono essere più che esplicativi: «Una madre in fase di divorzio ha detto alla sua giovanissima figlia che il marito non era il suo padre vero, anche se lo era» e ancora: «Una madre ha raccontato ai figli che il padre in passato l’aveva ripetutamente battuta, cosa assolutamente falsa”.
Da un confronto «con le manovre più sottili tipiche della PAS (…) la madre che causa la PAS può insinuare che vi è stata violenza, mentre la madre affetta dalla sindrome della madre malevola afferma falsamente che vi è stata effettivamente violenza».
I figli vengono coinvolti anche quando le “menzogne malevole” sono indirizzate ad altre persone. I recenti casi di cronaca che sempre più spesso vedono prosciolti padri ingiustamente accusati di abusi sui propri figli sono l’esempio più lampante di un problema che si intreccia anche con la difficile questione dell’ascolto giudiziario del minore. Un’accusa così grave può essere facilmente utilizzata, dalla madre affetta dalla sindrome, in sede giudiziaria, ed avere effetti devastanti. Basti pensare che in questi casi l’allontana,mento precauzionale del minore dal genitore accusato è immediato.
Anche la violazione sistematica delle leggi e delle regole sociali per ottenere una sorta di vittoria o di risarcirnento sembra rientrare in un’ottica ai limiti della psicosi: «Gli esempi possono richiamare alla mente certi disturbi della personalità (antisociale, boderline, sadica); tuttavia questi comportamenti si possono riscontrare anche in donne affette da sindrome della madre malevola che non sembrano conformarsi ai modelli diagnostici ufficiali del disturbo di tipo AXIS II. Inoltre nessuna delle madri malevole ha subito una condanna dal giudice per il suo comportamento.
Infine, il quarto modello individuato da Turkat descrive la sindrome come un comportamento che non sembra derivare da un altro disturbo mentale in particolare. Nella maggior parti dei casi, nei soggetto che rispondono ai modelli comportamentali della sindrome, non si riscontrano - come invece sarebbe facile presupporre – disturbi prima di affrontare la separazione o il divorzio. Infatti si tratta di soggetti che non hanno ricevuto una diagnosi o cure precedenti per disturbi mentali


I dati dell 'Associazione Ex

Molti padri sono convinti di poter dare ai propri figli tutto ciò di cui hanno bisogno a livello affettivo e materiale allo stesso modo in cui farebbe la madre. In effetti, il ruolo paterno ha subito una trasformazione attraverso l'acquisizione di un comportamento "attivo" di sostegno e di partecipazione nella gamma delle necessità del bambino, delle quali anche l'uomo sembra ormai in grado di occuparsi con competenza.
Anche in Italia, stanno nascendo associazioni di padri o
divorziati che si impegnano a contrastare la tendenza tutt'ora dominante nei tribunali. Ma anche le madri si battono perché il padre sia investito di maggiori responsabilità nella crescita e nel percorso educativo dei figli.
Dal 1994, l'Associazione Ex è impegnata nel monito nazionale del fenomeno degli omicidi-suicidi consumati all'interno del nucleo familiare e maturati nel contesto delle separazioni e dei divorzi. Il quadro che emerge dai dati raccolti - giustamente definito come "una scia di sangue - è impressionante: si parla di 556 episodi di morte violenta che hanno coinvolto in totale 761 individui, dal 1994 ad oggi.
La stessa associazione fa comunque notare che se i dati sono parziali, lo sono per difetto: si tratta in effetti di un osservatorio permanente, che deve la sua esistenza ad un costante lavoro di volontariato e che quindi può incontrare qualche "disattenzione": "L'elenco ufficiale - se mai qualcuno si impegnasse a stilarlo -sarebbe considerevolmente più lungo di quello ufficioso in nostro possesso



La violenza che si consuma nel contesto delle separazioni e dei divorzi non fa differenze di condizione economica, né tantomeno culturale, tocca in qualche modo tutti gli strati sociali (tab. 6). L'elemento unificante appare rintracciabile piuttosto in un disagio e in una incapacità di superare la separazione della coppia.
L'associazione Ex non ha dubbi: le carenze del nostro sistema giudiziario alimentano il conflitto e acuiscono il senso di impotenza che conduce a farsi giustizia da soli.
Dalla tabella 7 si evince che nella maggioranza dei casi esaminati (62.5%), l'autore dell'atto violento è un uomo e solo nel 37,5% è una donna; il rapporto trimane costante anche quando si quantifica il numero delle vittime: il 44,1% è di sesso maschile contro il 55,9% di donne.
Estrapolando, invece, dal totale dei casi presi in considerazione il numero dei suicidi (tab. 8) si ha una prospettiva diversa: 70 suicidi, di cui 38 plurimi che vedono protagonisti quasi assoluti gli uomini con una percentuale che arriva al 93%.
Secondo l'analisi condotta dall'associazione: "il suicida-tipo tra i separati risponde a queste caratteristiche: di sesso maschile e di etàcompresa fra i 38 e i 45 anni, incontra grossi ostascoli nel mantenere le relazioni con i figli e nel 32% dei casi abbina ai problemi familiari anche dei problemi di reddito". Da questo l'allarme di una esponenziale crescita del numero dei suicidi nel contesto delle separazioni-divorzi. Le vittime coinvolte tra i bambini sono ventuno e ben quattro sono i minori che sono stati coinvolti dal disagio ad arrivare al gesto estremo del suicidio.



Tabella 8

Suicidi maturati nel contesto delle separazioni, su 70 casi rilevati
Dal gennaio 1994 al giugno 2002
Valori assoluti

IndicazioniAutoreNumero dei decessi
Maschio6570
Femmina142
Bambino421
Totale70133

Fonte: Associazione Ex - Centro Assistenza Genitori Separati.



Ma ancora quello degli omicidi-suicidi sembra essere solo “la punta dell'iceberg di un disagio pressoché totale.” La sola associazione EX - che offre assistenza gratuita su tutto il territorio nazionale attraverso il proprio sito www.exonline.it - ha infatti rilevato, nel corso della sua esperienza più che decennale, diverse tipologie di separazioni, divorzi e cessazioni di convivenza analizzando il fenomeno non solo da un punto di vista esclusivamente numerico e "asettico", ma facendo emergere quali siano le reali problematiche che si nasconddono dietro il sistema-separazioni, e a quali risvolti penali si possa giungere (vedi tab. 9)





Il campione, che si basa sull'osservazione di 38.966 casi, è così composto: per il 28% a chiedere assistenza sono state le donne, mentre nel 72% si è trattato di uomini (la composizione non omogeneamente distribuita tra i sessi è dovuta al carattere di spontaneità del campione.) Per quanto riguarda le problematiche che sono emerse con maggiore preponderanza si possono individuare:
- recriminazioni economiche a vario titolo sul mantenimento (94,8%);
- impossibilità o intralci alla frequentazione dei minori (71,1%);
- recriminazioni sulla casa coniugale (88,3%).
In particolare, il campione si orienta verso due diversi filoni di problematiche denunciate: il primo, di tipo relazionale (difficoltà nell'incontrare i figli) che vede coinvolti soprattutto i padri ed il secondo di tipo economico (difficoltà ad ottenere il mantenimento economico) esclusivo delle madri. Dare una risposta alla denuncia di disagio indicato nel primo gruppo è estremamente difficile, infatti se fa riferimento al filone di tipo economico: "(…) quando vengono disilluse delle legittime aspettative di denaro viene riconosciuto il diritto leso di chi quel denaro dovrebbe riceverlo e, di contro, le responsabilità civili e penali di chi quello stesso denaro preferisce tenerlo per sé". Invece "(…) quando vengono disilluse le legittime aspettative di relazionarsi con un figlio, non viene riconosciuto il diritto leso di enmtrambi i soggetti coinvolti - il genitore ha diritto al figlio, ma soporattutto il figlio ha diritto anche all'altro genitore - e vengono accolte le istanze di chi dei figli ambisce a farne una proprietà esclusiva.
Il quadro emerso sembra rafforzarsi anche attraverso i dati dello studio effettuato dalla associazione GESEF (Genitori Separati dai Figli). L'associazione, nata nel 1994, si pone come centro di ascolto ed orientamento delle problematiche relative al mantenimento del rapporto affettivo-educativo tra genitori e figli dopo la separazione ed il divorzio. Gli utenti che si sono avvalsi della consulenza offerta dalla Gesef sono stati circa 20.000 di cui l'83% di padri non affidatari; il 5% di padri in procinto di separarsi; 8% di madri affidatarie, l'1% di madri in procinto di separarsi, e lo 0,5% di madri non affidatarie.
Dallo studio, basato sull'analisi dei colloqui, e sulla disamina della documentazione (provvedimenti giudiziari, memorie, relazioni degli assistenti sociali, relazioni dei consulenti d'ufficio e di parte), è emerso che:
- i padri soffrono la mancanza di un vissuto quotidiano con i figli, di partecipazione attiva alla loro vita ed ai loro problemi, di potere decisionale. Allo stesso tempo denunciano ingerenze ed ostacoli da parte delle madri (pressione psicologica sui figli, denigrazione e svalutazione del ruolo paterno, ricatti economici), tanto che nel 70% dei casi non riescono ad avere alcun contatto e frequentazione con i figli. Temono per la stabilità psichica dei figli e di complicare la situazione intervenendo; percorrono le vie legali per tentare di attenuare la conflittualità e in extremis, solitamente dopo inutili tentativi intraprendono azioni penali;
- le madri affidatarie frappongono questioni di tipo economiche. Non esitano ad attivare procedimenti giudiziari per ottenere non solo quanto stabilito ma possibilmente di più. In generale, valutano in chiave economica la responsabilità e l'attaccamento paterno nei confronti dei figli, questo soprattutto perché si ritengono depositarie della capacità di comprensione psicoaffettiva e di cura dei figli. Un'altra percentuale di madri chiede delucidazioni sul come arginare l'invasività nella vita dei figli. Si registrato un solo caso in cui una madre è ricorsa alle vie giudiziarie per abbandono morale dei figli, che si disinteressava dei figli pur versando regolarmente il mantenimento. E' importante sottolineare, di contro, che le madri non affidatarie lamentano le stesse problematiche dei padri.
La conclusione è che non si può non rintracciare in questa disparità di trattamento una delle cause principali dell'estremizzazione di un conflitto e della successiva comparsa di psicopatologie che purtroppo sempre più spesso, conducono a gesti estremi di violenza che vedono coinvolti interi nuclei familiari.
Dal monitoraggio svolto sempre dall'Associazione EX- sui risvolti penali nelle separazioni, nei divorzi e nelle cessazioni di convivenza - sempre nel periodo 1993-2002 emerge che sul totale di 38.966 casi monitorati, in 60.301 si contempla l'art. 570 c.p. (violazione degli obblighi di assistenza familiare).
Le implicazioni penali riguardano ben 33.822 casi, l'86% del totale. Si va dalla calunnia all'ingiuria, dalla sottrazione di minore al mancato rispetto delle ordinanze, dalla violenza privata a quella sessuale, e così via. In 22.986 casi il soggetto si trova ad essere sia denunciato sia denunciante. I procedimenti che arrivano a giudizio sono il 67,8% del totale, mentre il restante 32,2% non arriva a giudizio per diversi motivi. Archiviazione, proscioglimento in istruttoria o remissione di querela.
Ma ancora più rilevante è la percentuale che riguarda gli sconfinamenti penali avvenuti anche dopo una separazione consensuale e che si attesta all'81,1%.
Questo indica che le problematiche esistono già al momento della sottoscrizione della consensuale e che tendono successivamente a persistere; evidentemente mancano le necessarie garanzie di risoluzione, o almeno di attenuazione, del conflitto.
Secondo G. Giordano "(…) l'attuale caratteristica emergente della gestione giudiziaria delle separazioni coniugali, è il Family Chopping. Con tale termine indichiamo la distruzione delle relazioni affettive fra “genitori” e “figli” e il marcato disagio sociale e individuale che ne consegue. Il Family Chopping è responsabile di profonde psicopatologie in ogni famiglia e nei minori coinvolti; di una indescrivibile quantità di reati e di denunce penali, di una agghiacciante serie di omicidi, suicidi, e stragi" (1999).

Il Testo Unificato e l’affidamento condiviso

I numerosi disegni di legge recanti modifiche allattuale disciplina dellaffidamento dei figli sono oggi confluiti nel Testo Unificato (2002) in esame alla Commissione giustizia.
Occorre premettere, prima di esaminarne nel dettaglio il contenuto, che nel nostro ordinamento, tra le disposizioni che hanno destato nel tempo maggiori critiche, si rintraccia quella che disciplina lesercizio della potest sui figli a seguito della separazione tra i coniugi; infatti uno dei punti pi importanti, rivisitato nel testo unificato, quello che nellattuale normativa prescrive: «(É) il coniuge cui sono affidati i figli, salva diversa disposizione del giudice, ha lesercizio esclusivo della potest su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i coniugi. Il coniuge cui i figli non siano affidati ha il diritto e il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e pu ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse. Questo passaggio presenta una forte contraddizione: se da una parte la potest rimane ad esercizio esclusivo del genitore cui viene affidata la prole, dall’altra si indicano listruzione e leducazione come i soli ambiti in cui il genitore non affidatario può intervenire, qualora ritenga che linteresse della prole non sia stato perseguito. Ora, il problema : come si pu privare un genitore di un diritto fondamentale, quello della potest genitoriale, senza che vi siano gravi e fondati motivi?
La possibilit di intervento del genitore che di fatto perde la potestà, nei casi in cui voglia avvalersi del diritto-dovere di vigilare sulla educazione e istruzione dei propri figli, pu realizzarsi solo attraverso il ricorso al giudice preposto, con una procedura che richiede tempo e che non garantisce quindi limmediatezza nei casi in cui sia necessario un intervento tempestivo. Laltra faccia della medaglia che si alimenta la deresponsabilizzazione di quei padri che, proprio in virt della normativa vigente, ritengono di poter eludere la propria responsabilit sotto il profilo affettivo-educativo.
La proposta di modifica dell’art. 155, contemplata nel testo unificato, si orienta non solo nella direzione di una rielaborazione, ma anche di un ampliamento delle disposizioni attuali, tali da rendere questa materia - disciplinata in maniera cos confusa e sintetica - un corpus normativo articolato, di pi facile comprensione e interpretazione.
Il concetto dellaffidamento esclusivo verrebbe quindi inevitabilmente a cadere gi dalle premesse della proposta: «Anche dopo la separazione personale dei genitori, il minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, ha diritto di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi ed ha diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Se la proposta arrivasse ad unapprovazione definitiva si affermerebbe, per la prima volta nel nostro Paese, linoppugnabilit del diritto del minore a mantenere rapporti continuativi non solo con entrambi i genitori, ma con le rispettive famiglie dorigine. Nello specifico: «Il giudice che pronuncia la sentenza di separazione personale dei coniugi dispone che i figli restino affidati a entrambi i genitori e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole con esclusivo riferimento allinteresse morale e materiale di essa. Inoltre, l’affidamento condiviso diventerebbe uno status, con relativi obblighi, diritti e doveri nei confronti del bambino, cui nessuno dei due genitori pu rinunciare o sottrarsi. «Laffidamento ad entrambi i genitori - chiarisce Maglietta, portavoce delle Associazioni per la Riforma -, nel senso del testo unificato non significa affatto 50% del tempo con ciascun genitore, n 50% delle competenze, n ping-pong tra le due case: significa conservazione della responsabilit genitoriale per entrambi con modalit di esercizio della potest da stabilire caso per caso.
Rimarrebbe invariata comunque la disposizione che d potere al giudice di applicare lesclusione dei uno dei due genitori dallesercizio della potestà, qualora ravveda presupposti di grave pregiudizio al minore nella permanenza dellaffidamento (art. 155-ter). Allo stesso modo, entrambi i genitori possono «in qualsiasi momento, opporsi motivatamente alla partecipazione dellaltro genitore all’affidamento e chiederne lesclusione, qualora ritengano che essa comporti un pregiudizio per il minore. Ma ancora pi importante, se la domanda di esclusione presentata da uno dei genitori risultasse «manifestamente infondata e mirante a ledere tale diritto», quindi non rispondente ad una situazione reale ma basata su false accuse, «il giudice considera il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da dettare nellinteresse dei figli. Si applica la disposizione di cui allart. 96 C.p.c..
Fino a qui sembrerebbe tutto facile, o se non facile, almeno più aderente ad unidea di equit e giustizia nei confronti dei diritti dei figli coinvolti. Purtroppo, il lato dolente emerge quando il testo affronta il tema delle modalit di attuazione dellaffidamento, disciplinate nel testo unificato all’art.155-bis. Si tratta di individuare quali siano le competenze di ciascun genitore sia a livello economico sia di partecipazione attiva nelle scelte che riguardano il bambino. Quindi: «La potest esercitata da entrambi i genitori, cui competono anche la cura e leducazione dei figli. Le decisioni di maggiore importanza sono sempre assunte congiuntamente. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, facolt del giudice stabilire che i genitori esercitino la potest separatamente, attribuendo a ciascuno sfere di competenza distinte, tenuto conto delle loro specifiche attitudini e capacit, del grado di collaborazione ipotizzabile tra di essi, delle abitudini consolidate nel periodo di convivenza, nonch delle indicazioni che i figli abbiano fornito. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede in forma diretta e per capitoli di spesa al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; in aggiunta o in subordine pu essere stabilita dal giudice la corresponsione di un assegno perequativo periodico, al fine di realizzare il suddetto principio di proporzionalit, considerando anche la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. Per quanto le possibili soluzioni individuate dal testo unificato siano pi che auspicabili, bisogna considerare il fatto che lattuazione delle stesse comporterà inevitabilmente una formazione specifica di tutti gli agenti che concorrono al sistema separazione-divorzio e la creazione di una rete di servizi che attualmente inesistente. Infatti «il conflitto legale contrappone i diritti di due individui; i bisogni e la realt del figlio in quanto tale sono risolvibili solo allinterno della coppia genitoriale, unica realt nella quale il figlio esiste come tale e non come utente fruitore di una somma predeterminata di diritti e doveri aritmeticamente ripartiti (G. Giordano).
La premessa necessaria affinch le norme proposte possano trovare un attuazione reale è infatti che la coppia impari a vedere nello scioglimento del matrimonio la fine di un rapporto di coppia e linizio di un progetto genitoriale in grado di fornire ai figli una nuova stabilit che li accompagni nella loro crescita. Non si pu negare per che gi la decisione di affrontare una separazione significa, il pi delle volte, che la capacit di condivisione e di confronto che dovrebbero caratterizzare ununione vengono meno e che il conflitto pu esistere anche prima di ufficializzarlo. Occorre quindi che nasca una sensibilit diversa nei confronti di chi sta affrontando un momento cos critico: non attenderne le conseguenze quando sarebbe possibile creare servizi di supporto in grado quanto meno di arginarle.
In effetti, quello contemplato nel testo unificato solo un invito rivolto alla coppia nelle fasi preliminari della separazione: «Ove i coniugi non abbiano preventivamente elaborato un progetto educativo comune, il presidente, ravvisandone l’opportunit, può invitarli a rivolgersi ad un Centro familiare polifunzionale (da istituire entro dodici mesi dallentrata in vigore della stessa legge). Se la proposta viene accolta dalle parti, il presidente pu dettare ugualmente i provvedimenti urgenti, nonché fissare ludienza di cui allart. 709 C.p.c., oppure pu sospendere lemanazione dei predetti provvedimenti o, ancora, prevederli in via provvisoria, fissando una nuova udienza presidenziale, per un riesame della situazione (art. 708 C.p.c.).
Unaltra novità contenuta nel testo unificato riguarda la punibilit del genitore che non adempia agli obblighi prescritti: «é dovere dei genitori concordare le iniziative riguardanti la salute, le scelte educative e ogni altra questione destinata a incidere in maniera significativa e durevole sulla vita dei figli o per la quale i figli stessi intendano utilizzare il contributo di entrambi i genitori. La violazione di tale obbligo da parte di uno dei genitori senza giustificato motivo comporta per esso, oltre a quanto previsto da altre norme di legge, l’assunzione totale delleventuale carico economico relativo. La violazione degli obblighi di mantenimento (art.155-sexies) invece implicherebbe, per il genitore inadempiente «il passaggio al regime di mantenimento indiretto tramite assegno da versare allaltro genitore. Limporto dellassegno determinato tenendo conto di valutazioni del costo del mantenimento operate su base oggettiva, in funzione della fascia di reddito familiare, del reddito di ciascun genitore, dellet dei figli e dell’area geografica di residenza e deve essere aggiornato annualmente». Nello specifico, lart. 709 che abrogherebbe quello attualmente in vigore, recita: «In caso di inadempienza o di violazioni gravi e ripetute da parte di un genitore, delle modalit di affidamento stabilite dal presidente o dal G.I. e degli obblighi da esse derivanti, nonch qualora uno dei genitori attui comportamenti volti ad impedire, limitare o ostacolare i contatti del minore con laltro genitore, il giudice, su istanza dellaltro genitore, dispone la comparizione delle parti ed adotta, allesito di essa, i necessari provvedimenti. In particolare, il giudice pu: ammonire il genitore inadempiente; modificare le modalit di affidamento in vigore per renderle pi consone allinteresse dei figli ed evitare ulteriori violazioni; disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti del minore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo e disponendo il versamento della somma su libretto con vincolo pupillare, sotto la sorveglianza del giudice tutelare; disporre il risarcimento dei danni, da parte del genitore inadempiente, nei confronti dell’altro genitore, liquidando lo stesso con provvedimento immediatamente esecutivo; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una pena pecuniaria, da un minimo di 25 euro ad un massimo di 5.000 euro, la cui riscossione avviene ad opera del cancelliere; limporto riscosso deve essere versato al Comune di residenza della parte sanzionata ed utilizzato dallo stesso per provvidenze in favore di famiglie bisognose; la sanzione aumentata fino ad un terzo in caso di recidiva.
Si tratta di innovazioni di non poco conto, che hanno suscitato non poche perplessit tra gli addetti ai lavori. Il testo unificato dovrebbe dunque non essere definitivo. Infatti, la presentazione di numerosi emendamenti aprir nuovamente un dibattito che, come spesso accade nel nostro Paese, si trascina da anni. Nel contempo, la nostra giurisprudenza mostra di faticare nelladeguarsi agli orientamenti emersi in sede internazionale.

Alcune brevi conclusioni

Tutto questo deve farci riflettere: in una societ complessa e in continua evoluzione come la nostra non si possono immaginare soluzioni standardizzate, applicabili a tutti, pensando che dare dignità e diritti ad un bambino significhi assicurargli la mera stabilit economica. Manca allo stesso modo la capacit dei genitori di comprendere che il bene del minore vuol dire, in una separazione o in un divorzio e, in alcuni particolari frangenti, sapersi mettere da parte, abbandonando i sentimenti di rancore elaborati in un momento cos intimamente traumatico.
Se la societˆ si sta evolvendo moralmente e culturalmente - non importa se verso una direzione che ci sembra giusta o meno - se sta mutando i propri costumi allora anche quelle istituzioni che la compongono dovranno assecondare e seguire questo cambiamento.



Per richiedere l’intero Rapporto:
EURISPES
Istituto di Studi Politici Economici e Sociali
Largo Arenula, 34
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tel.06/68210205
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