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PSYCHOMEDIA
TERAPIA NEL SETTING INDIVIDUALE
Psicoterapia - Documenti e Comunicati



Deliberato il testo unificato su "Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia"

Maurizio Mottola


Ripubblicato su Psychomedia da "Agenzia Radicale"


In merito alle proposte di legge Disposizioni per l'accesso alla psicoterapia (Atti Camera 439, 1856 e 2486) la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nella seduta di mercoledì 26 settembre 2007 ha deliberato di adottare come testo base per il seguito della discussione il testo unificato - elaborato dal Comitato ristretto -, che mira a garantire l'estensione da parte del Servizio sanitario nazionale delle prestazioni di assistenza psicoterapeutica a tutti i cittadini che possono trarne beneficio (art. 1).
A tal fine l'art. 2, comma 1, prevede che le strutture ASL procedono al vaglio delle richieste di trattamento psicoterapeutico formulate direttamente dall'utente, o per suo conto dai servizi sociali o sanitari pubblici. L'art. 2, comma 2, prevede che la diagnosi e la valutazione siano effettuate da un medico specialista in psichiatria o in neuropsichiatria o in neuropsichiatria infantile o in psicologia clinica o da uno psicologo specializzato in psicoterapia o in psicologia clinica, che forniscono altresì le indicazioni necessarie a definire il progetto terapeutico, il numero ed i tempi delle sedute della terapia la cui durata non può superare i 24 mesi.
L'art. 3 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano istituiscono l'elenco dei professionisti abilitati alla esecuzione dei trattamenti psicoterapeutici. Possono essere iscritti nell'elenco i professionisti in possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione all'Ordine degli psicologi o all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
b) annotazione negli albi professionali degli psicologi o dei medici chirurghi e degli odontoiatri dell'abilitazione all'esercizio dell'attività psicoterapeutica riconosciuta ai sensi degli articoli 3 e 35 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni;
c) assenza di rapporti di lavoro dipendente del professionista con le strutture del SSN. A tale testo si è tra l'altro giunti dopo una serie di audizioni: nella seduta del 20 giugno 2007 si è svolta l'audizione informale di rappresentanti degli ordini professionali dei medici e degli psicologi e di esperti di settore; nella seduta del 28 giugno, del 4 luglio e del 18 luglio 2007 si è svolta l'audizione informale di docenti ed esperti del settore.
Tra gli altri sono stati auditi il 20 giugno 2007, in rappresentanza della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO) e su delega del presidente della stessa, Agostino Sussarellu e Maurizio Mottola, i quali hanno tra l'altro affermato: " (...) La psicoterapia è branca di specializzazione la quale -a differenza delle altre (psichiatria, neurologia, neuropsichiatria infantile, eccetera) che sono di esclusiva competenza delle università- è invece prevalentemente gestita da istituzioni private (vagliate ed autorizzate dal Ministero dell'Università e della Ricerca) ed il cui accesso è consentito a medici e psicologi.
(...) Per quanto concerne il benessere mentale, nella nostra società vi è un forte aumento della richiesta di prestazioni psicoterapiche che non trova risposte all'interno del SSN. I cittadini devono essere liberi di scegliere a chi rivolgersi per essere curati, ma per quanto riguarda la Psicoterapia l'offerta pubblica è scarsissima e l'utente deve rivolgersi forzatamente al privato.
La situazione attualmente presente nel nostro Paese porta ad un paradosso, infatti a fronte del fatto che il disagio sociale è maggiormente presente nelle fasce più povere della popolazione, queste vengono di fatto escluse da un trattamento che, essendo nella quasi totalità offerto dai privati, risulta talmente costoso da essere disponibile solo per le fasce agiate dei cittadini.
La FNOMCeO rileva che il problema dell'accesso alla psicoterapia appare di estremo rilievo e a tal proposito, condividendo nelle linee generali il merito complessivo delle proposte di legge, formula le seguenti osservazioni. La Psicoterapia non può rimanere regolamentata da un unico articolo di legge, precisamente l'art. 3 della legge n° 56 del 1989. E' necessaria una regolamentazione più organica ed articolata. Le tre proposte di legge, da noi visionate, la 439 (Cancrini), la 1856 (Di Virgilio) e la 2486 (Conti-Meloni), sono fondamentalmente sovrapponibili nella sostanza. (...)
Non essendo stato scelto in circa dieci anni, da quando furono emanati il DPR 483 del 10/12/1997 ed il DPR 484 del 10/12/1997, il percorso di radicamento nel servizio sanitario nazionale del dirigente di psicoterapia (medico o psicologo con successiva formazione quadriennale), bandendo concorsi per tale figura professionale debitamente prevista dalla suddetta normativa, è evidente che attualmente -senza comunque rinunciare all'inserimento tramite concorso di dirigenti di psicoterapia nel servizio sanitario nazionale- è indifferibile potenziare l'accesso alla psicoterapia tramite il convenzionamento/accreditamento di liberi professionisti.
Ciò si inserirebbe nelle peculiarità storiche di sviluppo della psicoterapia che a partire da Sigmund Freud ha sempre avuto nel rapporto quanto più diretto con il soggetto l'elemento costitutivo che ha promosso anche la pluralità e varietà di approcci in ambito psicoterapeutico. Inoltre equilibrerebbe quella carenza determinata da una mancata politica di investimento nella psicoterapia da parte dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali di tutta Italia, che non bandendo concorsi per dirigente di psicoterapia hanno di fatto depotenziato uno dei principali strumenti di intervento in ambito preventivo, che consente invece di intercettare disagi e disturbi, i quali trattati in fase iniziale non si trasformano in conclamate malattie con ricorso a psicofarmaci ed in taluni casi all'ospedalizzazione.
Se c'è un campo in cui la prevenzione trova degli strumenti operativi adeguati, è proprio quello del disagio psicologico e della salute mentale. In conclusione la FNOMCeO è favorevole al convenzionamento/accreditamento di liberi professionisti per sostenere l'accesso alla psicoterapia e anche al bando ed all'espletamento dei concorsi per dirigente di psicoterapia nel servizio sanitario nazionale; inoltre ritiene che sarebbe importante addivenire ad un'approvazione rapida in questa legislatura di un provvedimento che disciplini le problematiche relative alla salute mentale".
E' stato fissato a giovedì 11 ottobre 2007 il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato, che la Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati nella seduta di mercoledì 26 settembre 2007 ha deliberato di adottare.




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