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Stress lavorativo e tutela della persona dell'operatore

Maurizio Mottola


Ripubblicato su Psychomedia da "Agenzia Radicale"


Le problematiche relative allo stress lavorativo ed alla gestione delle risorse umane hanno acquisito negli ultimi anni una particolare rilevanza; viene finalmente riconosciuta l'importanza dei fattori psicologici lavorativi e dell'impatto che possono avere sul benessere dell'individuo, prendendo atto di una letteratura scientifica ampiamente consolidata.
Il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 riconosce infatti come accanto alle patologie da rischi noti (prevalentemente in attenuazione) stiano acquisendo sempre maggiore rilievo le patologie da rischi emergenti come le Patologie da fattori psico-sociali associate a stress (burn-out, mobbing, eccetera), meglio identificate come le Malattie psichiche e psicosomatiche da disfunzioni dell'organizzazione del lavoro; tali patologie, cosiddette da costrittività organizzativa, sono riconosciute come malattie professionali e prevedono la obbligatorietà della denuncia all'INAIL (Gazzetta Ufficiale n. 70 del 22/3/2008, Supp. 68).
Al professionista di oggi la società richiede flessibilità, competenza e maggiore professionalità, quali esiti di una formazione alla professione più globale, che comprende aspetti tecnici, psicologici, manageriali. Tale importanza scaturisce dall'interesse attuale per fenomeni come il burn-out, direttamente correlati a condizioni di distress lavorativo con conseguenze negative che possono essere causa di "errore professionale", "difficoltà nel rapporto con il paziente con minore empatia e sensibilità", "tensione ansia e depressione dell'operatore".
Queste conseguenze si riflettono negativamente ed inevitabilmente sulla efficacia del servizio sanitario nazionale e comportano una complessiva riduzione della qualità delle prestazioni. Da qui la necessità di realizzare adeguati programmi di prevenzione dello stress lavorativo attraverso strategie ben precise mirate alla formazione degli operatori ed all'organizzazione del lavoro e ad una sempre migliore e più qualificata gestione delle risorse umane.
A tal proposito il Disegno di Legge n. 443 d'iniziativa del senatore Costa, comunicato alla Presidenza l'8 maggio 2008, si intitola proprio Norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona dalla sindrome di burnout e consta di 5 articoli.
Il termine burn-out, proveniente dall'ambito sportivo, è stato proposto in ambito socio-sanitario per la prima volta nel 1975 dalla psichiatra americana Christina Maslach, la quale l'ha definita come "caratterizzata da esaurimento emozionale, depersonalizzazione e riduzione delle capacità personali". Riguarda le professioni dell'aiuto che comprendono figure come medici, infermieri, psicologi, insegnanti, assistenti sociali.
Le cause del fenomeno più frequenti sono: il lavoro in strutture mal gestite, la scarsa o inadeguata retribuzione, l'organizzazione del lavoro disfunzionale o patologica, lo svolgimento di mansioni frustranti o inadeguate alle proprie aspettative, oltre all'insufficiente autonomia decisionale ed a sovraccarichi di lavoro.
Però si distingue dallo stress, così come si distingue dalle varie forme di nevrosi, in quanto nella sindrome del burn-out prevalgono gli aspetti e le circostanze del ruolo lavorativo rispetto alle caratteristiche ed all'assetto della personalità del soggetto.
L'esaurimento emotivo consiste nel sentimento di essere emotivamente svuotato e annullato dal proprio lavoro, per effetto di un inaridimento emotivo nel rapporto con gli altri. La depersonalizzazione si manifesta come un atteggiamento di allontanamento e di rifiuto (risposte comportamentali negative e sgarbate) nei confronti di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il servizio o la cura.
La ridotta realizzazione personale riguarda la percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la caduta dell'autostima e la sensazione di insuccesso nel proprio lavoro. L'insorgenza della sindrome del burn-out negli operatori sanitari segue generalmente quattro fasi: la prima fase è quella dell'entusiasmo idealistico, la seconda fase quella della stagnazione, la fase più critica è la terza quella della frustrazione, a cui segue la quarta fase quella dell'apatia, che si può configurare in una vera e propria morte professionale.
Secondo l'Osservatorio per le politiche sociali in Europa di Inca CGIL di Bruxelles, l'Italia è lo Stato dell'Unione in cui si registra il maggior numero di stressati da lavoro: ben il 27% del totale, contro una media europea del 22%.
Il decreto legislativo 66 del 2003, provvedimento che regolamenta il periodo di riposo dei medici, dopo una guardia notturna o dopo il servizio diurno, verrebbe disatteso se si insiste a non concedere nel rinnovo del contratto congrue ore di riposo ai medici dopo un turno di lavoro: un riposo indispensabile per la tutela della salute sia del medico sia anche del paziente. Questo conflitto tra istituzioni ed operatori evidenzia una realtà paradossale del nostro sistema sanitario: il livello dei servizi è garantito solo disapplicando in modo sostanziale una normativa europea su recuperi, turni, guardie, riposi, varata per garantire la salute degli operatori e la sicurezza degli utenti dei servizi sanitari.
Gli studi dimostrano, infatti, come dopo 12 ore di veglia la risposta individuale sia considerevolmente alterata. E l'alterazione è maggiore quanto più si sta svegli. Non solo. In caso di prestazioni impegnative dal punto di vista fisico o emotivo diminuisce ancora di più la capacità di controllo: alcune ricerche hanno addirittura rilevato che nelle ore finali dei turni di notte, il 30 per cento circa di errori poteva essere evitato.
Ci sono, come al solito, segnali contrastanti e che si muovono in direzione opposta: da un lato l'iniziativa di tutelare la persona del professionista d'aiuto con un disegno di legge sul burn-out, dall'altro la pervicace posizione di voler derogare al decreto legislativo 66 del 2003 (di adeguamento alla normativa europea) per diminuire il numero di ore di riposo tra un turno lavorativo e l'altro, con la pretestuosa motivazione di mantenere lo standard organizzativo del servizio sanitario nazionale: il prezzo sarebbe a danno dei cittadini con l'aumento degli errori professionali nell'erogazione delle prestazioni sanitarie.

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APPENDICE
Disegno di Legge n. 443 d'iniziativa del senatore COSTA, comunicato alla Presidenza l'8 maggio 2008.
Norme a tutela dei mestieri e delle professioni di aiuto alla persona dalla sindrome di burnout

Art. 1. (Ambito di applicazione)
1. La presente legge si applica a tutte le figure professionali che operano a contatto con soggetti bisognosi di intense cure e assistenza per disagi patologici particolarmente gravi o aventi decorso prolungato nel tempo, quindi soggette alla sindrome di burnout, ed in particolare a:
a) medici, infermieri e capo sala operanti in reparti di rianimazione, pronto soccorso, chirurgia d'urgenza, cliniche psichiatriche e terapia intensiva;
b) assistenti sociali;
c) psicologi;
d) psicoterapeuti;
e) assistenti domiciliari;
f) psichiatri;
g) educatori professionali;
h) psicopedagogisti;
i) insegnanti di sostegno e assistenti educativi comunali;
l) terapisti della riabilitazione e terapisti occupazionali;
m) infermieri professionali, assistenti sanitari e vigilatrici d'infanzia.
2. La presente legge si applica altresì a tutte le categorie in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 che operano nel mondo scolastico, sanitario, giudiziario e carcerario, nei settori dell'assistenza alla persona, in cooperative sociali e organismi non lucrativi di utilità sociale.
3. Le categorie di cui ai commi 1 e 2 beneficiano dei trattamenti disposti dalla presente legge a condizione che dimostrino di svolgere l'attività professionale in situazione di contatto diretto e continuativo per lunghi periodi.
4. Possono accedere ai trattamenti previsti dalla presente legge gli operatori chesvolgono l'attività di aiuto in regime di lavoro:
a) dipendente, pubblico o privato;
b) senza vincolo di subordinazione, a condizione dell'iscrizione in appositi albi edell'avvenuto adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo 10 febbraio1996, n. 103.

Art. 2. (Dichiarazione di attività usurante)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le rappresentanze sindacali e gli ordini professionali delle categorie interessate, un decreto che inserisce le attività di cui all'articolo 1, caratterizzate da un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee, tra le tipologie dei lavori particolarmente usuranti ai sensi della tabella A allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993,n. 374.2. Le categorie elencate nell'articolo 1 hanno diritto ai benefici in materia di età pensionabile stabiliti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto1993, n. 374, e successive modificazioni.

Art. 3. (Malattia da lavoro)
1. I lavoratori appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, che svolgano le attività di assistenza secondo le modalità richiamate dal comma 3 del medesimo articolo, hanno diritto ai trattamenti di tutela previdenziale, per l'invalidità e la malattia professionale, nei seguenti casi:
a) riscontrata diminuzione o annullamento delle capacità professionali dipendenti da grave forma di esaurimento psicofisico;
b) riscontrata connessione causale tra l'insorgenza della sindrome e le modalità di esercizio della attività professionale di aiuto.
2. Le previsioni di cui al comma 1 possono essere integrate e modificate sulla base di valutazioni tecnico-scientifiche secondo la procedura individuata dall'articolo3 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni.

Art. 4. (Prevenzione)
1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, organizza corsi di formazione permanente mirati alla prevenzione del disagio degli operatori dei mestieri e delle professioni di aiuto, prevedendo attività di tirocinio per l'adeguamento e l'aggiornamento delle tecniche professionali teoriche e pratiche, partecipazione programmata a gruppi esperienziali per affrontare le problematiche delle diverse figure professionali, possibilità di alternare i periodi di lavoro con un anno sabbaticodi formazione.
2. Il sostegno e la supervisione dell'attività professionale è svolta da esperti nel settore psicologico e da personale specializzato della medesima area professionale,garantendo il lavoro di rete e la collaborazione tra istituzione e professionisti dell'aiuto.

Art. 5. (Disposizioni finanziarie)
1. Il decreto di cui all'articolo 2, comma 1, istituisce un contributo la cui aliquota è definita secondo criteri attuariali, ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335, e del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, in misura tale da assicurare la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.


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