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S.P.R.-It
Society for Psychotherapy Research
Sezione Italiana
Statuto


STATUTO della SPR - Sezione Italiana

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE E SEDE
E' costituita una associazione senza fini di lucro denominata "Società per la Ricerca in Psicoterapia - Sezione Italiana della Society for Psychotherapy Research".
L'associazione utilizzerà l'acronimo "SPR-Italia".
L'associazione ha sede in Palermo, Viale delle Scienze (Edificio 15), presso il Dipartimento di Psicologia dell'Università degli Studio di Palermo.


ARTICOLO 2

OBIETTIVI E ATTIVITÀ
L'associazione ha per scopo la ricerca scientifica nel campo della Psicoterapia. Gli obiettivi dell'associazione sono:
1. Incoraggiare lo sviluppo della ricerca scientifica in Psicoterapia.
2. Promuovere la comunicazione, comprensione e utilizzo dei risultati delle ricerche.
3. Accrescere il valore scientifico e sociale della ricerca in Psicoterapia.
Le attività dell'associazione comprendono:
1. Regolari convegni scientifici per la comunicazione dello sviluppo attuale di idee, progetti, metodi e risultati della ricerca.
2. Distribuzione di rapporti preliminari, ristampe e riassunti delle applicazioni e dei risultati della ricerca.
3. Costituzione e mantenimento di una banca dati e dei metodi di raccolta di dati disponibili ed utilizzabili dai membri dell'associazione.
4. Sviluppo di progetti di ricerca in collaborazione.
5. Pubblicazione di una rivista periodica, quale organo informativo ufficiale della SPR-Italia.
Per il conseguimento degli obiettivi sopra descritti, e per altri che potranno essere elaborati in futuro, l'Associazione si avvarrà di tutti gli strumenti economici permessi dalla legislazione vigente per le società senza scopo di lucro (quote associative, donazioni, contributi da parte di Enti Pubblici e Privati).


ARTICOLO 3

APPARTENENZA
Si può appartenere all'Associazione in qualità di soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari.

Soci ordinari:
Chiunque sia direttamente interessato al campo della ricerca scientifica in Psicoterapia può divenire socio ordinario della SPR-Italia.
Data la sua natura multi-inter-disciplinare i soci della SPR-Italia possono provenire da campi di studio diversi (Medicina, Psicologia, Filosofia, Sociologia, Matematica, Scienze dell'Informazione ecc.); essi possono essere laureati, diplomati, studenti purché coinvolti in piani di ricerca.
Chi intende diventare socio deve presentare al Consiglio Direttivo domanda redatta su un modulo preposto ad hoc.
Il richiedente diventerà socio ordinario dopo l'accoglimento della sua domanda da parte del Consiglio Direttivo ed il pagamento della quota associativa annuale.

Soci onorari:
Il Consiglio Direttivo può cooptare, in qualità di soci onorari, studiosi di chiara fama che si sono distinti nel campo della Psicoterapia e delle Scienze ad essa affini. Può anche proporre all'assemblea dei soci l'elezione a Presidente Onorario di uno di essi.
La loro iscrizione é gratuita; essi non hanno diritto al voto né possono ricoprire cariche sociali.

Soci sostenitori:
Il Consiglio Direttivo potrà accogliere o sollecitare l'adesione sotto forma di soci sostenitori di quelle persone od Enti (privati e pubblici) che, pur non essendo direttamente coinvolti nella ricerca scientifica in Psicoterapia, siano disposti a sostenerla mediante contributi finanziari o strumenti atti a favorire la ricerca.
I soci sostenitori riceveranno (gratuitamente) tutte le pubblicazioni della SPR-Italia e potranno partecipare alle riunioni scientifiche. Essi non hanno diritto di voto né di ricoprire cariche sociali. Tuttavia possono eleggere fra loro un rappresentante che assista alle riunioni del Consiglio Direttivo.
I soci sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che sono emanate dagli organi dell'associazione.

Rescissioni dell'iscrizione:
La qualità di socio può venire meno per recesso volontario, per decadenza e per espulsione.
Nel primo caso ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà decorrenza immediata.
Nel secondo caso la decadenza avviene, su decisione del Consiglio, trascorsi due anni dal mancato versamento della quota sociale annuale.
Nel terzo caso il Consiglio direttivo, qualora emergano a carico di un Socio prove di comportamenti pregiudizievoli rispetto agli interessi, ai valori e alle finalità dell'associazione, ascoltato l'interessato, può sospendere temporaneamente o espellere il Socio. Un socio sospeso o espulso potrà essere riammesso qualora, a giudizio del Consiglio Direttivo, siano state superate le cause della sospensione o dell'espulsione.
I soci receduti, decaduti od espulsi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.


ARTICOLO 4

FONDO COMUNE
L'associazione ha un fondo comune destinato al conseguimento degli scopi associativi sopra descritti ed a sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione, fondo che sarà costituito dalle quote associative il cui ammontare sarà stabilito annualmente dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e da ogni altro contributo, finanziamento, donazione da parte dei soci, non soci, Enti pubblici e privati nonché da proventi di qualsiasi attività indetta dall'associazione. La quota associativa annuale sarà ridotta del 50% per coloro che dimostrino di frequentare un corso di studi universitario o parauniversitario.
Le quote associative, successive a quella versata al momento dell'iscrizione, dovranno essere versate entro il 1° gennaio di ogni anno.


ARTICOLO 5

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Organi dell'Associazione sono:
* l'Assemblea dei soci
* il Consiglio Direttivo
* il Presidente
* il Vice Presidente
* il Presidente uscente
* il Segretario
* il Tesoriere
* il Coordinatore delle attività scientifiche
* il Coordinatore delle relazioni con altre associazioni o enti.
Ad eccezione del Presidente uscente, tutti gli organi saranno eletti dall'Assemblea e resteranno in carica due anni o fino a che i successori non siano eletti. Nessuno può essere eletto nella stessa carica per più di due mandati consecutivi.
Essi svolgono i compiti previsti dal loro ruolo senza alcuna ricompensa salvo l'eventuale rimborso delle spese sostenute.


ARTICOLO 6

ASSEMBLEA
L'assemblea é l'organo deliberante della società.
Essa é presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'Assemblea.
In particolare l'Assemblea ha il compito:
1. di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione nonché di discutere e di deliberare sulle relazioni dell'attività sociale;
2. di nominare i membri del Consiglio Direttivo;
3. di stabilire l'ammontare della quota annuale sulla base della proposta del Consiglio Direttivo;
4. di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
5. di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione stessa, di approvare i regolamenti interni.
Essa é convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta si renda necessario sia su iniziativa del Consiglio Direttivo che su domanda scritta e motivata di almeno un decimo dei soci.
Quando particolari esigenze lo richiedano l'assemblea ordinaria può essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Presidente con lettera spedita tramite posta ordinaria, raccomandata o telefax o consegnata a mano almeno quindici giorni prima della data fissata per l'adunanza.
L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve recare l'indicazione del luogo, giorno ed ora in prima e seconda convocazione.
I soci non in regola con il pagamento delle quote non possono partecipare all'assemblea.
Ogni socio può farsi rappresentare per delega solo da un altro socio.
L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria é valida, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto al voto.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti.
Per la nomina degli organi sociali é convocata dal Presidente un'assemblea nella quale il voto può essere espresso per corrispondenza con le modalità e termini che saranno fissati dal Consiglio Direttivo nel regolamento di cui all'art. 13 del presente Statuto.
I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.


ARTICOLO 7

CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo é composto da sette membri.
Ad esso partecipano di diritto il Presidente, il Vice Presidente, Il Presidente uscente, Il Segretario, il Tesoriere e due Consiglieri con funzioni di coordinatori delle attività scientifiche e dei rapporti con altre associazioni o enti interessati al campo della ricerca scientifica in psicoterapia.
Il Presidente e il Vice Presidente ricoprono rispettivamente i ruoli di Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo.
Verificandosi vacanze prima della scadenza del mandato sono incaricati sino alla scadenza del biennio i primi della graduatoria dei non eletti. In tal caso essi potranno essere eletti nella stessa carica per il biennio successivo.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
1. attuare le direttive stabilita dall'Assemblea e promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali;
2. assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione;
3. predisporre il bilancio preventivo e redigere il bilancio consuntivo dell'Associazione al fine di sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
4. redigere i regolamenti interni che dovranno essere sottoposti alla ratifica dell'Assemblea;
5. fare quant'altro ad esso demandato per legge che non sia espressamente riservato all'Assemblea per disposizioni di legge o dal presente statuto.
Il Consiglio Direttivo é convocato dal Presidente quando lo reputi necessario oppure in seguito a domanda motivata di almeno tre membri.
La convocazione viene fatta con lettera spedita tramite posta ordinaria, raccomandata o telefax o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo é necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei membri dello stesso.
Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente o da persona designata dai membri nell'ambito del Consiglio stesso.
Le funzioni del Segretario sono espletate dal Segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dal Presidente.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle deliberazioni deve essere redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.


ARTICOLO 8

PRESIDENTE
Al Presidente compete la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
A lui, e in caso di impedimento al Vice Presidente, compete la firma sociale e la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
Alla scadenza del suo mandato, il Presidente continuerà a far parte del Consiglio Direttivo con la qualifica di Presidente uscente.


ARTICOLO 9

TESORIERE
E' compito del Tesoriere registrare tutti i movimenti dell'Associazione, raccogliere le quote associative, pagare le spese, redigere il rendiconto annuale, predisporre un rendiconto finanziario in occasione dell'assemblea annuale riunita per l'approvazione del bilancio.
Il compimento delle operazioni bancarie e di conto corrente postale, per quel che riguarda versamenti e prelevamenti, nonché pagamenti, viene demandato al Tesoriere e al Presidente con firma disgiunta per operazioni fino ad un importo di £ 2.000.000 (Lire duemilioni). Per operazioni di importo superiore sarà necessaria la loro firma congiunta.


ARTICOLO 10

SEGRETARIO
Il Segretario mantiene la documentazione di tutte le attività dell'Associazione, provvede alla convocazione delle riunioni, tiene aggiornato il registro degli Associati preparandone un elenco aggiornato almeno una volta all'anno.


ARTICOLO 11

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Qualora l'Assemblea ritenga opportuna la nomina di un Collegio dei Revisori dei Conti, questo si compone di tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci purché non rivestano la carica di membri del Consiglio Direttivo.
Il Collegio dei Revisori dei Conti dure in carica due anni.
Al Collegio dei Revisori sono assegnate le attribuzioni spettanti al Collegio Sindacale delle Società per azioni, previste dall'art. 2403 c.c. e seguenti.


ARTICOLO 12

ESERCIZIO SOCIALE
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione.


ARTICOLO 13

REGOLAMENTO
Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura di un regolamento interno dell'Associazione che ne regolerà il funzionamento e che entrerà in vigore dopo l'approvazione dell'Assemblea.


ARTICOLO 14

SCIOGLIMENTO
In Assemblea per deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, é necessaria una maggioranza pari al 70% dei voti aventi diritto.
In caso di cessazione dell'Associazione l'intero suo patrimonio ed eventuale consistenza economica verranno devoluti ad associazioni aventi scopo analogo o affine, mentre eventuali perdite saranno ripartite fra i soci.


Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.


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