Tesi di Laurea di Laila Fantoni
Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico
Capitolo II - Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore
2. Il ruolo del Tribunale ordinario e del Tribunale per i minorenni
Quando la notizia del reato è giunta alla polizia giudiziaria o alla Procura, il pubblico ministero (per cui l'esercizio dell'azione penale è obbligatorio) inizia l'indagine preliminare, diretta ad accertare i presupposti di fatto richiesti per il concreto esercizio dell'azione. In questa prima fase può, a sua discrezione (poiché non ne ha l'obbligo), segnalare il caso al Tribunale per i Minorenni, che è però l'unico a poter disporre misure di protezione nei confronti del minore abusato.
Se il caso non viene archiviato, ed anzi le indagini preliminari evidenziano sufficienti elementi a carico dell'inquisito, allora viene promossa l'azione penale. Tuttavia, anche qualora questa sfoci in un'affermazione di responsabilità, la condanna diventa definitiva soltanto in seguito all'inutile decorso dei termini per impugnare (24).
Fino a quel momento, dunque, l'abusante può essere sottoposto a misure restrittive solo nel caso in cui sia ritenuto socialmente pericoloso o vi sia il pericolo di una sua fuga. In base a questi principi di garanzia processuale, l'imputato - in assenza di precise disposizioni del tribunale minorile - fino all'ultimo appello potrebbe restare libero e vivere a casa sua, insieme ai familiari, compreso il minore che ha rivelato l'abuso (25).
L'unica soluzione che contempera le esigenze di tutela della parte lesa, da un lato, e di accertamento della verità, dall'altro, è quella di svolgere un'indagine penale estremamente rigorosa e tempestiva, condotta attraverso un'approfondita escussione della parte lesa e una ricerca dei possibili riscontri obiettivi.
Infatti Piero Forno (26), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano, evidenzia che:
Quando si interviene tempestivamente gli elementi possono essere raccolti con scrupolo e il "cerchio" si stringe intorno all'imputato: allora il processo penale, al di là della punizione del colpevole, ha degli strumenti di grande incisività sul piano dell'accertamento della verità.
Muoversi in questo modo nei processi penali relativi a fatti di natura incestuosa è indispensabile, perché caratteristica costante di questi reati è di presentare non indifferenti problemi di accertamento probatorio. Essi sono dovuti sia alla mancanza di testimoni oculari diversi dalla parte lesa, sia alla riluttanza del nucleo familiare a svelare ipropri "segreti", specie quando ciò comporta non solo gravi conseguenze sanzionatorie per taluno dei suoi componenti, ma soprattutto il disonore di avere al proprio interno situazioni di tal genere.
Poiché solo il Tribunale per i minorenni può assicurare l'immediata protezione del minore, sarebbe sempre opportuno fare una segnalazione anche al giudice minorile. Al contrario della magistratura ordinaria, infatti, quella minorile ha l'obbligo di segnalare i casi di abuso sia ai colleghi che operano in ambito penale, sia ai servizi sociali, e svolge un ruolo fondamentale per la tutela dei minori abusati e per l'aiuto della sua famiglia. Può infatti disporre provvedimenti che limitino, sospendano o facciano decadere la potestà dei genitori, può allontanare (anche solo temporaneamente) il minore dalla famiglia e collocarlo in comunità o in istituto e, qualora vi siano le condizioni, dichiararne l'adottabilità (27).
In particolare, la magistratura minorile ordina gli accertamenti giudiziari, sociali e psicologici necessari per riuscire a comprendere la situazione e per poter così formulare un programma d'interventi che abbia come scopo principale la tutela del minore, parallelamente e successivamente all'azione penale. Il Tribunale per i minorenni, dunque, incarica i servizi sociosanitari di due fondamentali attività: l'accertamento e la valutazione (28).
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