Tesi di Laurea di Laila Fantoni
Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico
Capitolo II - Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore
4. Gli aspetti giuridici della testimonianza del minore sessualmente abusato
Nel sistema processuale la testimonianza occupa un posto centrale e lo è ancor di più nei casi di un sospetto abuso sessuale poiché il minore, oltre che vittima, è spesso l'unico testimone oculare disponibile.
La testimonianza possiede una parte di verità oggettiva ed un'altra parte di costruzione soggettiva che va verificata di caso in caso, in relazione al tipo di persona che testimonia e al suo coinvolgimento (33). Per questo motivo ogni testimonianza deve essere letta in un quadro più ampio, come fonte per la ricostruzione storica dei fatti, ma non come elemento sul quale basare le indagini o l'esito del processo. Occorre cioè, attraverso verifiche incrociate, che la testimonianza possa essere confermata da altre risultanze o che sia essa a confermare altre prove e non costituire di per sé l'elemento fondante il giudizio.
La testimonianza del minore è un evento ancor più particolare e complesso, che induce a riflettere circa le determinanti che la influenzano.
Il primo e più significativo rapporto tra minore e struttura giudiziaria è quello dell'interrogatorio e dell'audizione del minore, in cui il bambino viene ascoltato in qualità di testimone in un procedimento penale e, nei casi in cui il giudice ritenga opportuno, in un procedimento civile o amministrativo (34).
Le disposizioni giuridiche previste dal nostro paese, che regolano l'audizione del minore in ambito penale, sono rappresentate dalle norme del Codice di Procedura Penale. Con l'introduzione del Codice del 1988, il problema dell'audizione del minore è diventato ancora più significativo: infatti, rispetto al sistema precedente, l'adozione del modello accusatorio prevede la formazione della prova nella fase dibattimentale, cosicchè le indagini precedentemente esperite e le testimonianze ottenute dagli organi di polizia giudiziaria o dal pubblico ministero devono essere necessariamente riproposte nel corso del dibattimento (35). Infatti, quando in dibattimento, nel corso di un esame, un testimone rende dichiarazioni diverse da quelle rese in momenti precedenti, la parte che lo interroga può contestargli la difformità.
Questo sistema, se da un lato consente, in linea generale, una duplice verifica delle dichiarazioni testimoniali, dall'altro, nei processi in cui vittima sia un minore, comporta che quest'ultimo venga sottoposto a più esperienze traumatiche per diversi motivi, in quanto è chiamato ad esporre e a rivivere per più volte la propria dolorosa esperienza (36).
Proprio per evitare che le vittime di abuso sessuale depongano in dibattimento, può essere utilizzata la procedura dell'incidente probatorio (utilizzato, di regola, dal Tribunale penale di Roma).
L'incidente probatorio non può essere disposto d'ufficio, ma soltanto su richiesta al giudice per le indagini preliminari da parte del pubblico ministero o della persona sottoposta alle indagini (art. 392, comma 1-bis c.p.p.). In particolare, se è il pubblico ministero a chiedere l'incidente probatorio, la legge prevede che egli deve depositare i risultati delle indagini, mettendole a disposizione delle parti (discovery); così se è la difesa dell'indagato a farne richiesta, il pubblico ministero deve comunque depositare le disposizioni rese in precedenza da colui che sarà sentito nell'incidente probatorio (art. 398, comma 3 c.p.p.) (37).
In base all'art. 394 comma 1 c.p.p., anche la persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio. In questo caso, se il pubblico ministero non accoglie la richiesta, deve pronunciare decreto motivato e farlo notificare alla persona offesa.
Se, invece, il giudice accoglie la richiesta, stabilisce con ordinanza sia l'oggetto della prova sia le persone interessate all'assunzione di essa e fissa la data dell'udienza, facendo notificare - almeno due giorni prima - l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori, oltrechè al pubblico ministero (38).
Occorre grande attenzione, nel corso dell'audizione protetta, nel fare al minore tutte le domande che possono essere utili alla magistratura, evitando di lasciare argomenti insoluti nella ricostruzione dei fatti. Infatti, la presenza di eventuali lacune accresce il rischio che la difesa dell'imputato chieda di risentire in aula la vittima (39).
In base alla legge 66/96 riguardante le norme contro la violenza sessuale, è stato ribadito che, durante le indagini preliminari e nel corso dell'udienza preliminare, il pubblico ministero e i difensori possono chiedere, con l'incidente probatorio, l'audizione del minore in forma protetta, e cioè il suo interrogatorio con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell'imputato possa turbare il minore (art. 398, comma 5-bis c.p.p.). In tal modo si è costruito un procedimento probatorio speciale in ragione dell'evidente peculiarità del testimone (40).
Nel corso dei lavori parlamentari del Senato (41), in prima lettura, della legge 66/96 era stato proposto di prevedere che all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, nell'incidente probatorio ai sensi dell'art. 392 comma 1-bis c.p.p., si procedesse sempre con l'assistenza di uno psicologo. Era stato messo in evidenza come il metodo d'esame proposto fosse già attuato con successo dai pool presenti a Milano e a Roma, in quanto il minore riusciva a rispondere alle domande senza avere la sensazione di un interrogatorio, bensì quella di una conversazione con una psicologa diventata "un'amica".
Questa proposta non è stata accolta e, dunque, l'esame testimoniale del minorenne si svolge, anche nella procedura incidentale in forma protetta, secondo i principi dell'art. 498 c.p.p. (42):
1. l'esame testimoniale del minorenne è condotto dal Presidente del collegio giudicante su domande e contestazioni proposte dalle parti (comma 4);
2. durante l'esame il Presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile (comma 4);
3. il Presidente può decidere che sia l'esperto a condurre l'audizione del minore;
4. nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies c.p., il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario (comma 4-bis e art. 398 comma 5-bis c.p.p.) (43);
5. l'udienza può svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice di strutture specializzate di assistenza (quali i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e i servizi istituiti dagli enti locali) o, in mancanza, presso l'abitazione del minore stesso (comma 4-bis e art. 398 comma 5-bis c.p.p.).
L'art. 472 c.p.p. prevede, inoltre, che in tali dibattimenti si proceda sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne e stabilisce una regola relativa all'ammissibilità o meno di domande sulla vita privata o sulla sessualità della vittima del reato: tali domande non sono ammesse se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto o alla verifica del thema probandum.
L'esigenza è quella di tutelare la riservatezza e la dignità della persona offesa, mirando ad evitare il riprodursi di una prassi giudiziaria in cui i processi relativi ad abusi sessuali si traducono in processi contro le vittime e non contro gli autori del reato. Tuttavia, è vero che tali domande andrebbero finalizzate alla ricostruzione del fatto e non a quella delle caratteristiche od abitudini sessuali; ma in molti casi la linea di confine è incerta, come nelle situazioni maturate nell'ambiente familiare oppure quando la vittima del reato è un adolescente (44).
Dunque, quando in un processo deve essere accolta la deposizione della parte lesa, la corte si trasferisce in un istituto psicologico attrezzato con un vetro a specchio unidirezionale: il bambino viene condotto in una stanza, in compagnia dello psicologo o di uno dei giudici che condurrà l'interrogatorio, mentre tutti gli altri componenti del collegio giudicante, insieme ai carabinieri all'imputato e agli avvocati, staranno in un'aula, al di là del vetro, non visti dal minore (45).
I due locali comunicano con un interfono che consente interventi "in tempo reale" a garanzia del pieno contraddittorio e dei diritti delle parti. In genere le parti concordano prima dell'audizione le domande, o meglio sarebbe gli argomenti, da sottoporre al minore. Al termine della prima parte dell'audizione viene effettuata una breve pausa nel corso della quale le parti sottopongono al giudice nuovi temi e quesiti (46).
Se è lo psicologo a condurre l'intervista, viene dotato, di solito, di un auricolare in modo da sentire le eventuali richieste del giudice e formulare così, immediatamente, le apposite domande al minore (47).
L'audizione, inoltre, viene videoregistrata in modo che possano essere valutati anche gli aspetti di comunicazione non verbale del minore (48).
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