Tesi di Laurea di Laila Fantoni
Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico
Capitolo II - Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore
9. L'audizione protetta secondo l'opinione di psicologi e giuristi
Nel 2002 ho proposto un questionario riguardante l'audizione protetta ad un campione di 20 professionisti residenti in diverse parti d'Italia (di cui 10 psicologi, che sono chiamati regolarmente a dare il loro contributo nel settore giuridico e che hanno partecipato a varie audizioni protette, e 10 avvocati penalisti, che hanno avuto esperienze di difesa di minori sessualmente abusati). Lo scopo dell'intervista è stato quello di evidenziare, attraverso le loro opinioni, le varie concordanze e/o divergenze esistenti riguardo alle diverse impostazioni del lavoro prima e durante l'audizione del piccolo teste e riguardo alla sensibilità di fronte a questo problema.
Il fine di tale valutazione è stato quello di capire quali aspetti dovrebbero cambiare per operare in modo migliore contro tale problema. Sembrano essere dunque necessari: un tipo di attività sempre più coordinata tra le due categorie di operatori ed un approfondimento delle materie di competenza dell'altra categoria professionale (e quindi dell'aspetto giuridico per gli psicologi che lavorano in tale settore e, viceversa, di quello psicologico per i giuristi, in modo che sappiano confrontarsi con un minore senza traumatizzarlo). Tutto questo dovrebbe portare ad un avvicinamento tra le due categorie, pur facendo sì che ogni professionista rimanga l'esperto della sua area di competenza, arricchito però di queste ulteriori conoscenze utili per la sua professione.
Domande del questionario
Vengono riportate le domande del questionario e le risposte percentualmente più ricorrenti, divise per categorie professionali.
1) Uno psicologo può migliorare l'approccio al minore in un procedimento di abuso sessuale? Se sì, come?
(Perché secondo l'art. 498, 4º comma cpp: "il presidente, durante l'esame del minore, può avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia infantile).
Per la maggior parte degli psicologi: Sì perché:
- Lo psicologo può essere un interprete fra bambino e giudice;
- Lo psicologo è visto come un esperto nel condurre un colloquio evitando traumi e forzature;
- Lo psicologo può aiutare a creare l'atmosfera più adatta per il bambino, in modo che possa sentirsi via via più libero e non pressato di fronte ad una richiesta.
Per la maggior parte dei giuristi: Sì perché:
- Facilita la testimonianza del minore;
- Ha un migliore approccio al minore perché conosce meglio dei tecnici del diritto le modalità di approccio al minore e soprattutto il modo per renderlo meno diffidente delle persone grandi.
Le risposte sembrano essere simili: emerge la capacità dello psicologo di creare un ambiente accogliente per facilitare la testimonianza del minore. Ma i giuristi non ritengono che gli psicologi possano avere una funzione d'interpretazione tra loro e il minore.
2) Chi denuncia maggiormente questi tipi di reati?
Per gli psicologi: madre, insegnanti e molti genitori che sono in fase di separazione per danneggiare l'altro coniuge.
Per i giuristi: familiari, insegnanti, le forze dell'ordine e genitori in fase di separazione.
Risulta, dunque, che le forze dell'ordine si rivolgano più ai giuristi che agli psicologi: sembra essere prioritaria la necessità di iniziare un procedimento penale e di tutela nei confronti del minore.
3) La testimonianza di un minore di cinque anni nell'audizione protetta deve essere di tipo logico-discorsivo oppure è sufficiente che sia esposta in forma simbolica-di osservazione?
Per gli psicologi: vi è la predominanza della seconda, cioè sia attraverso l'utilizzo di test, disegni, bambole anatomiche, sia osservando il comportamento del bambino in rapporto alle sue capacità evolutive e cognitive. Questo perché il bambino è molto piccolo.
Per i giuristi: Non è molto facile far parlare bambini piccoli, quindi è necessario utilizzare una serie di attività simboliche e di osservazione, poi interpretabili. Anche se non va dimenticato che l'audizione protetta è un'attività di tipo logico-descrittivo, cioè la testimonianza deve essere sui "fatti" ed i contributi di valore simbolico sono utilizzati, invece, nel contesto psicodiagnostico.
La differenza, che può apparire minima, tra le risposte date indica la diffidenza dei giuristi nei confronti delle interpretazioni derivanti dall'attività degli psicologi. Questo riporta ad una differenza di base che esiste tra le due discipline, quella giuridica che necessita di tali dati concreti e reali e quella psicologica che si basa, invece, su elementi meno tangibili.
4) Lo psicologo dovrebbe essere autorizzato o no a conoscere il minore PRIMA dell'audizione protetta? Pensa che questo possa viziare la testimonianza successiva?
Per gli psicologi: Sì.
Per i giuristi: No.
Queste risposte sono opposte ed evidenziano una diversa funzione che le due categorie attribuiscono alla figura dello psicologo. Per quest'ultimo è necessario conoscere il minore prima dello svolgimento dell'audizione protetta perché, in questo modo, potrà riuscire più facilmente condurre l'intervista; per i giuristi, questo non dovrebbe avvenire perché l'incontro potrebbe creare, nella mente dello psicologo, delle ipotesi della vicenda che poi nell'interrogatorio cercherebbe di verificare, o comunque il minore potrebbe subire delle suggestioni anche involontarie.
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