PSYCHOMEDIA
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MODELLI E RICERCA IN PSICHIATRIA
Psichiatria - Documenti
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Testo della Proposta di Legge Burani
Art. 1.
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n.
833, sono abrogati.
Art. 2.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i
princìpi e i criteri ivi stabiliti.
2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono
effettuate attraverso il dipartimento di salute mentale (DSM).
3. I DSM attuano la prevenzione e la cura della malattia mentale
sul territorio o su parte del territorio di una azienda sanitaria locale
(ASL), e hanno la responsabilità della cura del malato e del suo
recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM
deve essere un medico psichiatra con esperienza o capacità direttive ed
è nominato dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme
legislative e contrattuali, previo parere, non vincolante, di appositi
organismi rappresentativi dell'utenza. I DSM comprendono le seguenti
strutture, di cui almeno una per ogni tipo:
a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità
del malato in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge
attività anche di urgenza, ha una apertura parziale 24 ore su 24 e deve
essere articolato su tutto il territorio nazionale. In particolare ha il
compito di:
1) curare il malato al suo domicilio;
2) assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale
compatibile con le sue possibilità;
3) assicurare una adeguata attività di day-hospital,
anche attraverso convenzioni, comprendenti attività ricreative e
lavorative. I day-hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni
100 mila abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;
4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario
od obbligatorio, del malato nelle strutture di tipo residenziale,
liberamente scelte dal malato o dai suoi familiari, anche se non facenti
parte del territorio di competenza del DSM;
5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle
varie strutture, tenendone informati i familiari o i conviventi;
6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul
suo stato fisico di salute, oltre agli esami preliminari volti ad
escludere eventuali fattori organici della malattia;
7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni
convenzionate, il servizio di emergenza psichiatrica territoriale,
funzionante 24 ore su 24 per le situazioni in cui sia richiesto un
intervento domiciliare;
b) struttura residenziale con assistenza continuata
(SRA): è destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici
e riabilitativi, volontari od obbligatori, non erogabili a domicilio o
nei day-hospital. Tali strutture devono essere dotate di adeguati spazi
verdi e di ricreazione. Le strutture per giovani e per adulti devono
assicurare al malato, per almeno quattro ore al giorno, attività
lavorative, ricreative e di attività fisica. Deve essere assicurato, tra
strutture pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondenti
ad almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non può avere più di
50 ospiti. In ogni regione devono essere organizzate almeno tre SRA per
accogliere i malati più gravi, pericolosi per sé e per gli altri o che
rifiutino l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati
all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di
entrata in vigore della presente legge, in tali strutture regionali. Le
SRA sono suddivise in tre gruppi:
1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo
l'accoglibilità per i giovani dai 14 ai 22 anni;
2) per adulti;
3) per anziani con autosufficienza limitata o non
autosufficienti.
4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono
essere raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo
realizzi una migliore efficacia nella continuità dei trattamenti
terapeutici.
5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorità
scolastiche per compiti di prevenzione della malattia mentale e di
informazione al corpo insegnante.
6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si possono
dotare di un reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in
fase acuta o in situazione di emergenza, nonché per l'effettuazione di
esami clinici dei malati che richiedano la degenza ospedaliera.
7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato
di un servizio di pronto soccorso psichiatrico, in cui è assicurata la
presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
8. Al personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di
cui al comma 7 è fatto obbligo, al momento del ricovero del paziente, di
richiedere immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM di
appartenenza, tenere informato il CSM delle terapie effettuate,
avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le
modalità con cui sarà assicurata la continuità delle terapie al
paziente.
Art. 3.
1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere
effettuato dopo che sia stato attuato ogni valido tentativo per ottenere
il consenso del malato.
2. Il TSO può essere:
a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne
abbia interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante
la professione. Ha validità massima di 72 ore e deve essere effettuato
negli ospedali generali o nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti
di psichiatria. Non è rinnovabile. Deve essere effettuato solo se
esistano alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al
malato o a terzi. Può essere effettuato anche in caso di patologie
fisiche che il malato rifiuta di curare. I medici del reparto possono
interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i
familiari ed il CSM;
b) Il TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o
presso il CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri
presso le strutture residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed
in genere in trattamenti diagnostici da effettuare presso gli ospedali
dotati di reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi,
rinnovabile. Può essere richiesto dai familiari, da operatori sociali
che abbiano in cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM.
3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno
dipendente da una struttura pubblica, che abbiano visitato il malato e
che certifichino con motivazione scritta la loro decisione.
4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri può essere
protratto oltre le 72 ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di
trovare strutture alternative e, comunque, non è rinnovabile allo
scadere dei due mesi.
5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della
struttura o dal medico curante, se si tratta di prescrizione di farmaci,
qualora siano venuti meno i motivi del trattamento e con motivazione
scritta e dopo essersi assicurati della possibilità di continuità del
trattamento terapeutico.
6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che
non sussistano gli estremi di un delitto più grave, omissione di
soccorso.
7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e nel
massimo rispetto delle relazioni sociali e della personalità del malato.
Solo in caso di evidente pericolosità può essere richiesto l'intervento
della forza pubblica.
8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture
residenziali od ospedaliere, è effettuato nelle strutture indicate dal
malato, o dai familiari e dagli operatori sociali che l'hanno in cura, o
dove opera il medico curante.
9. Il responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con
la massima sollecitudine, e comunque non oltre le 24 ore, alla
commissione per i diritti del malato di mente di cui al comma 10, con
indicazione della motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO di
urgenza, notifica del TSO, degli obiettivi del trattamento nonché della
sua presumibile durata. Deve altresì inoltrare con le stesse
caratteristiche di urgenza alla citata commissione i ricorsi dei malati
avverso il TSO.
10. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una
commissione per i diritti del malato di mente con funzioni ispettive e
di controllo.
11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un giudice
tutelare ed è composta dal giudice stesso, da uno psichiatra con almeno
dieci anni di attività professionale in strutture pubbliche o
convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei familiari
presenti sul territorio. I membri aggiunti, fino a tre unità, della
commissione, di cui al comma 10, durano in carica tre anni e la loro
attività è remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei
dirigenti di enti pubblici. I membri della commissione devono dare la
massima garanzia di moralità pubblica; sono estratti a sorte da un
elenco di dieci candidati indicati rispettivamente dalla associazione
professionale e dalle associazioni di familiari.
12. La commissione di cui al comma 10, che può avvalersi
dell'opera di consulenti aggiunti, nel numero massimo di tre, decide in
merito a:
a) la convalida dei TSO;
b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di
chiunque ne abbia interesse;
c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul
funzionamento delle strutture che effettuano TSO operanti sul
territorio, per gli eventuali opportuni procedimenti a carattere civile
o penale.
13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in
qualsiasi momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere
l'annullamento od una modifica dei termini del TSO.
14. Il ricorso di cui al comma 13 non può essere presentato più
di una volta durante la durata del TSO. La commissione di cui al comma
10 ha l'obbligo di comunicare per scritto le sue decisioni entro una
settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del
malato e delle decisioni della commissione di cui al comma 10,
configura, salvo che non esistano gli estremi per un reato più grave, il
reato di omissione di atti di ufficio.
16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o
chi ne abbia interesse, può proporre al tribunale competente per
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalla commissione
di cui al comma 10. Nel processo davanti al tribunale, le parti possono
stare in giudizio senza ministero di difensore o farsi rappresentare da
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto
separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
semplice lettera scritta. Il presidente fissa l'udienza di comparizione
delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere,
è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del
tribunale decide entro dieci giorni, sentite le parti ed il pubblico
ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da
imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a
registrazione.
Art. 4.
1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua
alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve essere
comunque sempre cercato il suo consenso e le cure farmacologiche devono
essere intraprese dopo una attenta valutazione del rapporto tra costi e
benefìci, tenendo conto anche degli inconvenienti, sia fisici sia
relativi alla vita di relazione, dovuti agli effetti collaterali della
cura stessa.
2. I malati di mente devono essere inseriti nelle liste di
collocamento obbligatorio per portatori di handicap. Le strutture
curative hanno l'obbligo di supportare l'attività lavorativa del malato
in modo che sia di utilità alla azienda in cui è inserito. Quando venga
meno la capacità del malato ad un lavoro in una struttura normale, gli
deve essere proposto un lavoro in una delle strutture protette allo
scopo costituite.
3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un
emolumento corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente
svolto. Da tale emolumento possono essere detratte le spese per gli
operatori adibiti alla cura del malato e per le strutture protette
costituite ai sensi del comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato
non meno di un quarto degli emolumenti di sua competenza.
4. Il malato di mente ha diritto al rispetto della propria
personalità. La sua situazione di abbandono non costituisce motivo di un
inserimento coatto in una struttura protetta, a meno che il
proseguimento della sua vita abituale non comporti un serio pericolo per
la sua salute o per le sue capacità intellettive o il malato stesso non
costituisca pericolo per altri. La difesa degli interessi del malato può
essere demandata a persone allo scopo nominate.
5. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur
nel rispetto delle regole di vita comunitaria, almeno quattro ore
giornaliere di libera uscita, nonché permessi prolungati per viaggi o
per visite presso familiari o amici, se da questi esplicitamente
accettati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso
di TSO.
6. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con
malati di mente maggiorenni. Devono essere proposte forme di sussidio ai
familiari disponibili a mantenere in famiglia il malato; il CSM deve
adoperarsi al fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari
i necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa.
7. Il malato di mente, o i familiari, ha diritto di scegliere
liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di
supporto. Le strutture del territorio di appartenenza possono essere
adeguatamente proposte ma non possono essere fatte oggetto di scelta
coatta.
8. Il malato di mente ed i familiari devono essere incentivati a
costituire associazioni, per la tutela dei loro interessi. Le
associazioni devono essere preliminarmente e primariamente ascoltate
dalle strutture del DSM in tutte le decisioni relative alla politica
psichiatrica sul territorio.
Art. 5.
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o
privata. Devono essere a diretta gestione pubblica il CSM, salvo per
quanto riguarda le emergenze ed il day-hospital, ed almeno una struttura
residenziale per tipo e per ASL. Le strutture incaricate dell'ispezione,
ai sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
2. La regione controlla, tramite i suoi ispettori, la conformità
delle strutture del DSM, sia pubbliche che private, alle disposizioni
della presente legge e di eventuali leggi regionali ed ai princìpi di un
corretto e umano trattamento dei malati di mente. Le ispezioni devono
essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di
avviso.
3. La regione stipula convenzioni con le strutture sanitarie
esistenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento delle
malattie mentali e tenendo presente il parere dei responsabili del DSM e
dell'utenza, e, in maniera prioritaria, il risultato delle ispezioni di
cui al comma 2. Tali convenzioni danno alle strutture stesse la
possibilità di essere utilizzate dalle ASL come parte integrante della
organizzazione del DSM, mediante contratti allo scopo stipulati, qualora
l'ASL non ritenga di dover utilizzare esclusivamente strutture proprie.
Nella utilizzazione di strutture private è data la precedenza alle
strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche
parziale, di malati di mente.
Art. 6.
1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanità, le regioni hanno
l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive,
di stimolo e di indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati
epidemiologici.
2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di
effettuare le ispezioni biennali su tutte le strutture pubbliche e
private esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5,
comma 2. A tale riguardo devono essere ascoltati le associazioni dei
familiari e adeguati campioni dell'utenza.
3. Gli uffici di cui al presente articolo hanno altresì il
compito di valutare l'efficienza delle iniziative di socializzazione e
di riabilitazione intraprese a favore dei malati di mente; di
controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture
pubbliche e private, nonché il livello di aggiornamento professionale
dei lavoratori; di promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione
lavorativa e l'istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento
professionale degli operatori psichiatrici e a promuovere i necessari
corsi di formazione, in collaborazione con l'università e con le
strutture riabilitative delle ASL.
5. I gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti in
materia di malattie mentali devono prevedere una adeguata rappresentanza
dell'utenza.
Art. 7.
1. Presso il Ministero della sanità, è istituito, nei limiti
delle dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha
il compito di:
a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al
fine di controllare l'attuazione e la conformità alle disposizioni della
presente legge;
b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi
alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie di mente, allo
stato delle strutture ed al grado di attuazione della presente legge;
c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri
Paesi, in particolare dell'Unione europea;
d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico,
clinico e organizzativo, di intesa con il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Presso il Ministero della sanità è istituita la Commissione
centrale di psichiatria, di seguito denominata "Commissione", organo di
consulenza scientifica ed organizzativa formato da:
a) un rappresentante per ogni commissione regionale di
psichiatria istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di
cui al comma 1;
c) due professori di università specializzati in
psichiatria;
d) due responsabili di unità operative di psichiatria;
e) due rappresentanti delle associazioni di familiari
dei malati di mente a carattere almeno regionale.
3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di
psichiatria di cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche
sull'attuazione della presente legge, sul grado di soddisfazione degli
utenti e degli operatori e su eventuali proposte da sottoporre al
Ministero della sanità. I suoi membri durano in carica cinque anni.
Art. 8.
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono
utilizzati per la realizzazione di strutture a favore dei malati di
mente. Qualora la loro ubicazione e le loro caratteristiche non li
rendano adatti alla trasformazione nelle nuove strutture previste dalla
presente legge, può esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato
sia destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di
mente o per il loro funzionamento.
2. L'attività ed il personale dei reparti ospedalieri e delle
comunità situate negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati
nelle strutture dei DSM all'atto della loro istituzione.
3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di una durata
almeno ventennale, con decreto del Ministro delle finanze, adottato di
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, edifici, strutture
ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di
destinarli alle attività dei DSM.
4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli
enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle
associazioni convenzionati e del privato sociale beni di loro proprietà
con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e
reinserimento, anche lavorativo, del malato di mente.
Art. 9.
1. Le università nelle quali siano istituite scuole di
specializzazione di psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica
pubblica e, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni
tra università e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, hanno la responsabilità di reparti ospedalieri.
2. Le università di cui al comma 1 possono, altresì, provvedere
alla gestione di un DSM. Per le sedi universitarie dislocate in più poli
di insegnamento, è garantito che ad ogni polo sia affidata la
responsabilità di un DSM.
3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello
nazionale e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e
di assistenza di secondo livello per patologie di mente particolari.
4. Le università si attengono ai princìpi organizzativi e
funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
5. Sono assicurate in ogni caso alle università l'autonomia
direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente articolo e la
possibilità di organizzare gli stessi, in modo confacente alle esigenze
dell'attività didattica, di formazione e specializzazione professionale
e di ricerca scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i
diritti del malato.
6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad
organizzare la ricerca e la didattica in maniera compatibile con i
parametri regionali. Alle attività di ricerca e di studio svolte
nell'ambito delle convenzioni partecipano secondo le qualifiche e le
competenze gli operatori del DSM indipendentemente dall'ente di
appartenenza.
Art. 10.
1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le
strutture a gestione pubblica previsti dalla presente legge. Il
personale può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle
assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre
porre ogni cura nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il
completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee strutture
convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di
cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità
comunali o regionali, anche mediante requisizione di edifici pubblici o
privati, che rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti
dalla presente legge.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il
termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale esonera
dal servizio il responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta,
con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e
strutture.
4. Qualora entro un mese giorni dalla scadenza del termine di
cui al comma 1, il presidente della giunta regionale non abbia ancora
nominato il commissario ad acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è
nominato con decreto del Ministro della sanità.
Art. 11.
1. Le attività per la tutela della salute mentale sono
finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che
sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento
dell'ammontare del Fondo stesso.
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