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PSYCHOMEDIA
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MODELLI E RICERCA IN PSICHIATRIA
 
Psichiatria - Documenti
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Testo della Proposta di Legge Burani
  
Art. 1.
        1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 
833, sono abrogati. 
 
Art. 2. 
 
        1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano 
disciplinano con propria legge i servizi di salute mentale entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge secondo i 
princìpi e i criteri ivi stabiliti.
  
        2. La prevenzione e la cura delle malattie mentali sono 
effettuate attraverso il dipartimento di salute mentale (DSM).
  
        3. I DSM attuano la prevenzione e la cura della malattia mentale 
sul territorio o su parte del territorio di una azienda sanitaria locale 
(ASL), e hanno la responsabilità della cura del malato e del suo 
recupero sociale, in relazione al suo stato. Il responsabile del DSM 
deve essere un medico psichiatra con esperienza o capacità direttive ed 
è nominato dalla ASL di competenza ai sensi delle vigenti norme 
legislative e contrattuali, previo parere, non vincolante, di appositi 
organismi rappresentativi dell'utenza. I DSM comprendono le seguenti 
strutture, di cui almeno una per ogni tipo: 
                a) centro di salute mentale (CSM): ha la responsabilità 
del malato in tutti i suoi aspetti sociali, legali e terapeutici; svolge
attività anche di urgenza, ha una apertura parziale 24 ore su 24 e deve
essere articolato su tutto il territorio nazionale. In particolare ha il
compito di: 
                1) curare il malato al suo domicilio;
  
                2) assicurare al malato un'attività lavorativa e sociale 
compatibile con le sue possibilità;
  
                3) assicurare una adeguata attività di day-hospital, 
anche attraverso convenzioni, comprendenti attività ricreative e 
lavorative. I day-hospital devono essere dotati di almeno 10 posti ogni 
100 mila abitanti e devono essere aperti per almeno 50 ore settimanali;
  
                4) organizzare e controllare l'inserimento, volontario 
od obbligatorio, del malato nelle strutture di tipo residenziale, 
liberamente scelte dal malato o dai suoi familiari, anche se non facenti 
parte del territorio di competenza del DSM;
  
                5) seguire e controllare il passaggio del malato nelle 
varie strutture, tenendone informati i familiari o i conviventi;
  
                6) assicurare al malato i necessari esami periodici sul 
suo stato fisico di salute, oltre agli esami preliminari volti ad 
escludere eventuali fattori organici della malattia;
  
                7) assicurare, direttamente o mediante organizzazioni 
convenzionate, il servizio di emergenza psichiatrica territoriale, 
funzionante 24 ore su 24 per le situazioni in cui sia richiesto un 
intervento domiciliare; 
                b) struttura residenziale con assistenza continuata 
(SRA): è destinata ai pazienti che necessitano di interventi terapeutici 
e riabilitativi, volontari od obbligatori, non erogabili a domicilio o 
nei day-hospital. Tali strutture devono essere dotate di adeguati spazi 
verdi e di ricreazione. Le strutture per giovani e per adulti devono 
assicurare al malato, per almeno quattro ore al giorno, attività 
lavorative, ricreative e di attività fisica. Deve essere assicurato, tra 
strutture pubbliche e convenzionate, un numero di posti corrispondenti 
ad almeno 80 ogni 100 mila abitanti. Ogni struttura non può avere più di 
50 ospiti. In ogni regione devono essere organizzate almeno tre SRA per 
accogliere i malati più gravi, pericolosi per sé e per gli altri o che 
rifiutino l'inserimento in comunità aperte. I malati destinati 
all'ospedale psichiatrico giudiziario sono ricoverati, alla data di 
entrata in vigore della presente legge, in tali strutture regionali. Le 
SRA sono suddivise in tre gruppi: 
                1) per giovani da 15 a 25 anni, prevedendo 
l'accoglibilità per i giovani dai 14 ai 22 anni; 
                2) per adulti; 
                3) per anziani con autosufficienza limitata o non 
autosufficienti. 
        4. Alcune o tutte le strutture del DSM di cui al comma 3 possono 
essere raggruppate in una unica zona o gruppo di edifici, qualora questo 
realizzi una migliore efficacia nella continuità dei trattamenti 
terapeutici.
  
        5. I DSM hanno l'obbligo di collaborare con le autorità 
scolastiche per compiti di prevenzione della malattia mentale e di 
informazione al corpo insegnante.
  
        6. Gli ospedali generali e le cliniche universitarie si possono 
dotare di un reparto psichiatrico con compiti di terapia dei malati in 
fase acuta o in situazione di emergenza, nonché per l'effettuazione di 
esami clinici dei malati che richiedano la degenza ospedaliera.
  
        7. Almeno un ospedale ogni 500 mila abitanti deve essere dotato 
di un servizio di pronto soccorso psichiatrico, in cui è assicurata la 
presenza di uno psichiatra 24 ore su 24.
  
        8. Al personale dipendente dall'amministrazione dell'ospedale di 
cui al comma 7 è fatto obbligo, al momento del ricovero del paziente, di 
richiedere immediatamente informazioni e cartella clinica al CSM di 
appartenenza, tenere informato il CSM delle terapie effettuate, 
avvisarlo preventivamente sulle dimissioni e concordare con questo le 
modalità con cui sarà assicurata la continuità delle terapie al 
paziente. 
 
Art. 3. 
        1. Ogni trattamento sanitario obbligatorio (TSO) deve essere 
effettuato dopo che sia stato attuato ogni valido tentativo per ottenere 
il consenso del malato.
  
        2. Il TSO può essere: 
                a) TSO di urgenza. Può essere richiesto da chiunque ne 
abbia interesse. Deve essere convalidato da uno psichiatra, esercitante 
la professione. Ha validità massima di 72 ore e deve essere effettuato 
negli ospedali generali o nelle cliniche psichiatriche sedi dei reparti 
di psichiatria. Non è rinnovabile. Deve essere effettuato solo se 
esistano alterazioni psichiche tali da arrecare danno o pregiudizio al 
malato o a terzi. Può essere effettuato anche in caso di patologie 
fisiche che il malato rifiuta di curare. I medici del reparto possono 
interrompere il ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i 
familiari ed il CSM; 
                b) Il TSO. Può consistere in visite mediche a domicilio o 
presso il CSM; in somministrazione a domicilio di farmaci; in ricoveri 
presso le strutture residenziali; in esami clinici e di laboratorio ed 
in genere in trattamenti diagnostici da effettuare presso gli ospedali 
dotati di reparti di psichiatria. Ha una durata massima di due mesi, 
rinnovabile. Può essere richiesto dai familiari, da operatori sociali 
che abbiano in cura il malato, da uno psichiatra o dal CSM. 
        3. Il TSO deve essere confermato da due psichiatri, di cui uno 
dipendente da una struttura pubblica, che abbiano visitato il malato e 
che certifichino con motivazione scritta la loro decisione.
  
        4. Il TSO presso i reparti di psichiatria ospedalieri può essere 
protratto oltre le 72 ore solo a scopo diagnostico o nell'attesa di 
trovare strutture alternative e, comunque, non è rinnovabile allo 
scadere dei due mesi.
  
        5. I TSO possono essere interrotti dal medico responsabile della 
struttura o dal medico curante, se si tratta di prescrizione di farmaci, 
qualora siano venuti meno i motivi del trattamento e con motivazione 
scritta e dopo essersi assicurati della possibilità di continuità del 
trattamento terapeutico.
  
        6. L'abbandono del malato in caso di TSO configura, salvo che 
non sussistano gli estremi di un delitto più grave, omissione di 
soccorso.
  
        7. Il TSO è effettuato di regola da personale sanitario e nel 
massimo rispetto delle relazioni sociali e della personalità del malato. 
Solo in caso di evidente pericolosità può essere richiesto l'intervento 
della forza pubblica.
  
        8. Il TSO, se richiesto per inserimento in strutture 
residenziali od ospedaliere, è effettuato nelle strutture indicate dal 
malato, o dai familiari e dagli operatori sociali che l'hanno in cura, o 
dove opera il medico curante.
  
        9. Il responsabile della struttura sanitaria deve inoltrare con 
la massima sollecitudine, e comunque non oltre le 24 ore, alla 
commissione per i diritti del malato di mente di cui al comma 10, con 
indicazione della motivazione dello stesso, salvo il caso di TSO di 
urgenza, notifica del TSO, degli obiettivi del trattamento nonché della 
sua presumibile durata. Deve altresì inoltrare con le stesse 
caratteristiche di urgenza alla citata commissione i ricorsi dei malati 
avverso il TSO.
  
        10. E' istituita presso ogni sede di giudice tutelare una 
commissione per i diritti del malato di mente con funzioni ispettive e 
di controllo.
  
        11. La commissione di cui al comma 10 è presieduta da un giudice 
tutelare ed è composta dal giudice stesso, da uno psichiatra con almeno 
dieci anni di attività professionale in strutture pubbliche o 
convenzionate e da un rappresentante delle associazioni dei familiari 
presenti sul territorio. I membri aggiunti, fino a tre unità, della 
commissione, di cui al comma 10, durano in carica tre anni e la loro 
attività è remunerata su base oraria corrispondente agli emolumenti dei 
dirigenti di enti pubblici. I membri della commissione devono dare la 
massima garanzia di moralità pubblica; sono estratti a sorte da un 
elenco di dieci candidati indicati rispettivamente dalla associazione 
professionale e dalle associazioni di familiari.
  
        12. La commissione di cui al comma 10, che può avvalersi 
dell'opera di consulenti aggiunti, nel numero massimo di tre, decide in 
merito a: 
                a) la convalida dei TSO; 
                b) l'esame di ricorsi sui TSO da parte dei malati, o di 
chiunque ne abbia interesse; 
                c) i reclami o le segnalazioni da parte di cittadini sul 
funzionamento delle strutture che effettuano TSO operanti sul 
territorio, per gli eventuali opportuni procedimenti a carattere civile 
o penale. 
        13. Il malato, e chiunque ne abbia interesse, può appellarsi in 
qualsiasi momento alla commissione di cui al comma 10 per chiedere 
l'annullamento od una modifica dei termini del TSO.
  
        14. Il ricorso di cui al comma 13 non può essere presentato più 
di una volta durante la durata del TSO. La commissione di cui al comma 
10 ha l'obbligo di comunicare per scritto le sue decisioni entro una 
settimana dall'avvenuto ricevimento del ricorso.
  
        15. L'omissione della comunicazione di TSO, dei ricorsi del 
malato e delle decisioni della commissione di cui al comma 10, 
configura, salvo che non esistano gli estremi per un reato più grave, il 
reato di omissione di atti di ufficio.
  
        16. Nel caso di TSO ripetuti per oltre sei mesi, il malato, o 
chi ne abbia interesse, può proporre al tribunale competente per 
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dalla commissione 
di cui al comma 10. Nel processo davanti al tribunale, le parti possono 
stare in giudizio senza ministero di difensore o farsi rappresentare da 
persona munita di mandato scritto in calce al ricorso o in atto 
separato. Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante 
semplice lettera scritta. Il presidente fissa l'udienza di comparizione 
delle parti con decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, 
è notificato alle parti nonché al pubblico ministero. Il presidente del 
tribunale decide entro dieci giorni, sentite le parti ed il pubblico 
ministero. I ricorsi ed i successivi provvedimenti sono esenti da 
imposta di bollo. La decisione del processo non è soggetta a 
registrazione. 
 
Art. 4. 
        1. Il malato ha diritto alla cura anche quando la sua 
alterazione mentale lo porti a rifiutare ogni aiuto. Deve essere 
comunque sempre cercato il suo consenso e le cure farmacologiche devono 
essere intraprese dopo una attenta valutazione del rapporto tra costi e 
benefìci, tenendo conto anche degli inconvenienti, sia fisici sia 
relativi alla vita di relazione, dovuti agli effetti collaterali della 
cura stessa.
  
        2. I malati di mente devono essere inseriti nelle liste di 
collocamento obbligatorio per portatori di handicap. Le strutture 
curative hanno l'obbligo di supportare l'attività lavorativa del malato 
in modo che sia di utilità alla azienda in cui è inserito. Quando venga 
meno la capacità del malato ad un lavoro in una struttura normale, gli 
deve essere proposto un lavoro in una delle strutture protette allo 
scopo costituite.
  
        3. Il malato di mente deve ricevere dalla sua attività un 
emolumento corrispondente al valore economico del lavoro effettivamente 
svolto. Da tale emolumento possono essere detratte le spese per gli 
operatori adibiti alla cura del malato e per le strutture protette 
costituite ai sensi del comma 2. Al malato deve comunque essere lasciato 
non meno di un quarto degli emolumenti di sua competenza.
  
        4. Il malato di mente ha diritto al rispetto della propria 
personalità. La sua situazione di abbandono non costituisce motivo di un 
inserimento coatto in una struttura protetta, a meno che il 
proseguimento della sua vita abituale non comporti un serio pericolo per 
la sua salute o per le sue capacità intellettive o il malato stesso non 
costituisca pericolo per altri. La difesa degli interessi del malato può 
essere demandata a persone allo scopo nominate.
  
        5. Le strutture di terapia residenziale devono prevedere, pur 
nel rispetto delle regole di vita comunitaria, almeno quattro ore 
giornaliere di libera uscita, nonché permessi prolungati per viaggi o 
per visite presso familiari o amici, se da questi esplicitamente 
accettati. Le disposizioni del presente comma non si applicano in caso 
di TSO.
  
        6. I familiari non possono essere obbligati alla convivenza con 
malati di mente maggiorenni. Devono essere proposte forme di sussidio ai 
familiari disponibili a mantenere in famiglia il malato; il CSM deve 
adoperarsi al fine di incentivare la convivenza e garantire ai familiari 
i necessari aiuti e le convenienti pause nella convivenza stessa.
  
        7. Il malato di mente, o i familiari, ha diritto di scegliere 
liberamente il medico curante e le eventuali strutture di ricovero e di 
supporto. Le strutture del territorio di appartenenza possono essere 
adeguatamente proposte ma non possono essere fatte oggetto di scelta 
coatta.
  
        8. Il malato di mente ed i familiari devono essere incentivati a 
costituire associazioni, per la tutela dei loro interessi. Le 
associazioni devono essere preliminarmente e primariamente ascoltate 
dalle strutture del DSM in tutte le decisioni relative alla politica 
psichiatrica sul territorio. 
 
Art. 5. 
        1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o 
privata. Devono essere a diretta gestione pubblica il CSM, salvo per 
quanto riguarda le emergenze ed il day-hospital, ed almeno una struttura 
residenziale per tipo e per ASL. Le strutture incaricate dell'ispezione, 
ai sensi del comma 2, devono essere sempre pubbliche.
  
        2. La regione controlla, tramite i suoi ispettori, la conformità 
delle strutture del DSM, sia pubbliche che private, alle disposizioni 
della presente legge e di eventuali leggi regionali ed ai princìpi di un 
corretto e umano trattamento dei malati di mente. Le ispezioni devono 
essere almeno biennali e non devono essere precedute da alcuna forma di 
avviso.
  
        3. La regione stipula convenzioni con le strutture sanitarie 
esistenti sul proprio territorio, abilitandole al trattamento delle 
malattie mentali e tenendo presente il parere dei responsabili del DSM e 
dell'utenza, e, in maniera prioritaria, il risultato delle ispezioni di 
cui al comma 2. Tali convenzioni danno alle strutture stesse la 
possibilità di essere utilizzate dalle ASL come parte integrante della 
organizzazione del DSM, mediante contratti allo scopo stipulati, qualora 
l'ASL non ritenga di dover utilizzare esclusivamente strutture proprie.  
Nella utilizzazione di strutture private è data la precedenza alle 
strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche 
parziale, di malati di mente. 
 
Art. 6. 
        1. Nell'ambito dell'assessorato alla sanità, le regioni hanno 
l'obbligo di istituire un ufficio di psichiatria con funzioni ispettive, 
di stimolo e di indirizzo per tutte le ASL e per la raccolta di dati 
epidemiologici.
  
        2. Gli uffici di cui al comma 1 sono altresì incaricati di 
effettuare le ispezioni biennali su tutte le strutture pubbliche e 
private esistenti sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 5, 
comma 2. A tale riguardo devono essere ascoltati le associazioni dei 
familiari e adeguati campioni dell'utenza.
  
        3. Gli uffici di cui al presente articolo hanno altresì il 
compito di valutare l'efficienza delle iniziative di socializzazione e 
di riabilitazione intraprese a favore dei malati di mente; di 
controllare il rispetto dei diritti dei ricoverati nelle strutture 
pubbliche e private, nonché il livello di aggiornamento professionale 
dei lavoratori; di promuovere l'avvio di esperienze di riabilitazione 
lavorativa e l'istituzione di cooperative dei soggetti ricoverati.
  
        4. Le regioni sono tenute a controllare l'aggiornamento 
professionale degli operatori psichiatrici e a promuovere i necessari 
corsi di formazione, in collaborazione con l'università e con le 
strutture riabilitative delle ASL.
  
        5. I gruppi di studi e le commissioni regionali istituiti in 
materia di malattie mentali devono prevedere una adeguata rappresentanza 
dell'utenza. 
 
Art. 7. 
        1. Presso il Ministero della sanità, è istituito, nei limiti 
delle dotazioni di organico esistenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge, l'Ufficio speciale di psichiatria. Tale Ufficio ha 
il compito di: 
                a) effettuare ispezioni presso le strutture regionali al 
fine di controllare l'attuazione e la conformità alle disposizioni della 
presente legge; 
                b) raccogliere ed elaborare dati statistici relativi 
alla diffusione e alle caratteristiche delle malattie di mente, allo 
stato delle strutture ed al grado di attuazione della presente legge; 
                c) raccogliere informazioni sulle esperienze in altri 
Paesi, in particolare dell'Unione europea; 
                d) proporre studi e ricerche in campo epidemiologico, 
clinico e organizzativo, di intesa con il Ministero dell'università e 
della ricerca scientifica e tecnologica. 
        2. Presso il Ministero della sanità è istituita la Commissione 
centrale di psichiatria, di seguito denominata "Commissione", organo di 
consulenza scientifica ed organizzativa formato da: 
                a) un rappresentante per ogni commissione regionale di 
psichiatria istituita ai sensi dell'articolo 6, comma 5; 
                b) il direttore dell'Ufficio speciale di psichiatria di 
cui al comma 1; 
                c) due professori di università specializzati in 
psichiatria; 
                d) due responsabili di unità operative di psichiatria;
  
                e) due rappresentanti delle associazioni di familiari 
dei malati di mente a carattere almeno regionale. 
        3. La Commissione opera di intesa con l'Ufficio speciale di 
psichiatria di cui al comma 1 nella elaborazione di verifiche 
sull'attuazione della presente legge, sul grado di soddisfazione degli 
utenti e degli operatori e su eventuali proposte da sottoporre al 
Ministero della sanità. I suoi membri durano in carica cinque anni. 
 
Art. 8. 
        1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici sono 
utilizzati per la realizzazione di strutture a favore dei malati di 
mente. Qualora la loro ubicazione e le loro caratteristiche non li 
rendano adatti alla trasformazione nelle nuove strutture previste dalla 
presente legge, può esserne disposta l'alienazione, purché il ricavato 
sia destinato per l'apprestamento di strutture destinate ai malati di 
mente o per il loro funzionamento.
  
        2. L'attività ed il personale dei reparti ospedalieri e delle 
comunità situate negli ex ospedali psichiatrici devono essere integrati 
nelle strutture dei DSM all'atto della loro istituzione.
  
        3. Le ASL possono ricevere in uso, con convenzione di una durata 
almeno ventennale, con decreto del Ministro delle finanze, adottato di 
concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, edifici, strutture 
ed aree appartenenti al demanio o al patrimonio dello Stato, al fine di 
destinarli alle attività dei DSM.
  
        4. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli 
enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti ed alle 
associazioni convenzionati e del privato sociale beni di loro proprietà 
con vincolo di destinazione alle attività di prevenzione, recupero e 
reinserimento, anche lavorativo, del malato di mente. 
 
Art. 9. 
        1. Le università nelle quali siano istituite scuole di 
specializzazione di psichiatria partecipano all'assistenza psichiatrica 
pubblica e, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle convenzioni 
tra università e regioni di cui all'articolo 39 della legge 23 dicembre 
1978, n. 833, hanno la responsabilità di reparti ospedalieri.
  
        2. Le università di cui al comma 1 possono, altresì, provvedere 
alla gestione di un DSM. Per le sedi universitarie dislocate in più poli 
di insegnamento, è garantito che ad ogni polo sia affidata la 
responsabilità di un DSM.
  
        3. Le università sono abilitate a svolgere, anche a livello 
nazionale e regionale, attività diagnostiche, terapeutiche, di ricerca e 
di assistenza di secondo livello per patologie di mente particolari.
  
        4. Le università si attengono ai princìpi organizzativi e 
funzionali stabiliti dalla presente legge e dalle leggi regionali.
  
        5. Sono assicurate in ogni caso alle università l'autonomia 
direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente articolo e la 
possibilità di organizzare gli stessi, in modo confacente alle esigenze 
dell'attività didattica, di formazione e specializzazione professionale 
e di ricerca scientifica, a condizione che siano sempre garantiti i 
diritti del malato.
  
        6. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad 
organizzare la ricerca e la didattica in maniera compatibile con i 
parametri regionali. Alle attività di ricerca e di studio svolte 
nell'ambito delle convenzioni partecipano secondo le qualifiche e le 
competenze gli operatori del DSM indipendentemente dall'ente di 
appartenenza. 
 
Art. 10. 
        1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, in ogni ASL sono istituiti i relativi DSM con i servizi e le 
strutture a gestione pubblica previsti dalla presente legge. Il 
personale può essere reperito anche in deroga alle norme vigenti sulle 
assunzioni, sui trasferimenti e sugli inquadramenti. La ASL deve inoltre 
porre ogni cura nell'assicurare, alla data di cui al presente comma, il 
completamento dei servizi eventualmente anche tramite idonee strutture 
convenzionate.
  
        2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle strutture di 
cui al comma 1, su richiesta dei responsabili delle ASL o delle autorità 
comunali o regionali, anche mediante requisizione di edifici pubblici o 
privati, che rispondano, almeno provvisoriamente, ai requisiti previsti 
dalla presente legge.
  
        3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM entro il 
termine di cui al comma 1, il presidente della giunta regionale esonera 
dal servizio il responsabile della ASL e nomina un commissario ad acta, 
con lo specifico compito di organizzare il DSM e di reperire personale e 
strutture.
  
        4. Qualora entro un mese giorni dalla scadenza del termine di 
cui al comma 1, il presidente della giunta regionale non abbia ancora 
nominato il commissario ad acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è 
nominato con decreto del Ministro della sanità. 
 
Art. 11. 
        1. Le attività per la tutela della salute mentale sono 
finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che 
sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento 
dell'ammontare del Fondo stesso. 
 
 
  
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