PM - HOME PAGE ITALIANA TESI

PM-TP
PSYCHOMEDIA
Tesi

Tesi di Laurea di Laila Fantoni

Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico

Capitolo II - Dalla rivelazione all'accertamento: testimonianza verbale del minore

5. La videoregistrazione nel processo penale



Il sistema di tipo accusatorio delineato dal nuovo codice di procedura penale prevede la formazione della prova in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti, accogliendo i principi processuali dell'immediatezza e dell'oralità.
Tra le numerose innovazioni previste dalla nuova procedura, che a questi due principi si collegano direttamente, vi è stata quella della documentazione degli atti, la cosiddetta verbalizzazione (art. 134 c.p.p.). Ciò in quanto solo la concreta disponibilità di adeguati strumenti tecnici per la stesura dei verbali in tempo reale consente di realizzare di fatto il principio di oralità nel nuovo processo. La normativa, quindi, consente l'uso del verbale, della stenotipia, della registrazione audio e della videoregistrazione (solo se «assolutamente indispensabile»), ma stabilisce anche un preciso ordine di priorità.
Le consistenti difficoltà organizzative e operative che hanno accompagnato l'avvio del nuovo codice, hanno fatto passare in seconda piano il problema della verbalizzazione degli atti che ha continuato, nella maggioranza dei casi, ad essere compiuta nella forma riassuntiva (in quanto non erano presenti né professionalità tecniche esperte in stenotipia, né persone competenti in registrazioni fonografiche) (49). Il verbale in forma riassuntiva, inoltre, è ammesso soltanto nei casi tassativamente indicati nell'art. 140 c.p.p. È dunque il giudice ad avere ampia discrezionalità di scelta dello strumento con cui effettuare la verbalizzazione (50).
Nonostante il carattere orale ed immediato del nuovo rito, il legislatore ha concesso ancora la possibilità di redigere il verbale in forma riassuntiva relegando le registrazioni audio e video, ad un ruolo subordinato, rispettivamente come forme integrative e complementari o aggiuntive ed eccezionali. Infatti, secondo quanto disposto dall'art. 134 c.p.p., la riproduzione audiovisiva non è uno strumento di verbalizzazione, ma semplicemente un mezzo di riproduzione degli atti processuali (51).
Le ragioni (52) di tale scelta possono essere viste nell'ambigua definizione di verbalizzazione e nella cultura cartacea degli operatori della giustizia, che si basano su atti e documenti scritti.
Tuttavia, sia le ricerche condotte all'estero sin dagli anni Settanta sia gli esperimenti promossi dal Ministero di grazia e giustizia (in collaborazione con la Commissione di studio del Consiglio Nazionale delle Ricerche) per l'elaborazione di proposte operative nel settore delle tecnologie di supporto all'organizzazione giudiziaria dimostrano che la videoregistrazione rappresenta lo strumento tecnico che meglio di ogni altro riesce ad assolvere le funzioni di rappresentazione e rievocazione proprie dell'attività di documentazione.
Tale tecnica, infatti, garantisce in tempo reale la massima autenticità, fedeltà e completezza di riproduzione degli eventi che si verificano nel corso del procedimento (53). Essa, oltre ad eliminare ogni mediazione umana sulle affermazioni degli attori processuali, consente anche di documentare i comportamenti non verbali, spesso utilissimi per valutare - nel rispetto del principio del libero convincimento del giudice - l'attendibilità delle deposizioni.
Nonostante ciò, nessun intervento legislativo ha, fino ad oggi, modificato le norme del codice di procedura penale che disciplinano l'uso della videoregistrazione negli uffici giudiziari (54).

5.1 Le video-testimonianze dei minorenni
Le principali aree di utilizzo (55) in cui le tecnologie audiovisive hanno finora trovato applicazione negli uffici giudiziari sono:
a. i collegamenti fra la corte ed il luogo di detenzione;
b. la verbalizzazione degli atti dibattimentali;
c. le video-deposizioni;
d. la videoconferenza;
e. l'uso delle videocassette per formazione ed addestramento;
f. le video-testimonianze di minori.
Le tecnologie video risultano particolarmente utili quando risulta necessario raccogliere una testimonianza di un minore di fronte ad una corte. Ciò può realizzarsi secondo due diverse modalità: il video può essere utilizzato durante il processo, permettendo al bambino di testimoniare attraverso un circuito televisivo interno, oppure può essere impiegato per registrare un'intervista con il bambino prima del processo stesso, da utilizzare come ausilio o sostituto della sua comparizione (56).
Con la prima modalità si riesce ad ovviare alle difficoltà e alle paure del bambino di un confronto diretto con l'imputato, senza dimenticare l'importanza, per la qualità della testimonianza, di trovarsi in un ambiente più confortevole di un'aula di tribunale, in presenza di un sostegno psicologico per il minore (57). È infatti immaginabile come un minorenne possa rimanere traumatizzato dall'esperienza di una deposizione in un'aula dibattimentale, soprattutto quando sia stato oggetto di molestie sessuali oppure risultino come imputati i genitori. In questi casi, per garantire un sereno e regolare svolgimento dell'esame, il sistema più indicato è certamente quello di predisporre un collegamento audiovisivo a distanza che separi fisicamente il minore dall'aula in cui si celebra il dibattimento (58).
Considerando invece la seconda possibilità, il più grande vantaggio consiste nell'ottenere e conservare una deposizione senza sottostare ai tempi legali, spesso troppo lunghi. La registrazione, infatti, può recepire il primo resoconto del minore vittima di un abuso sessuale, in tutta la sua completezza, potendo auspicare così di non doverlo necessariamente ripetere (59).
Tali tipi di collegamenti sono attualmente utilizzati negli Stati Uniti, in Inghilterra, Galles, Scozia, Canada, Nuova Zelanda ed Australia (60). Gli Stati Uniti sono stati il primo paese a permettere l'uso di collegamenti a distanza già nel 1983.
In Inghilterra e Galles il collegamento a distanza (chiamato live television link) è stato introdotto nel 1988 con il Criminal Justice Act che ne prevedeva l'uso per i minori al di sotto dei 14 anni coinvolti in casi di molestie sessuali o soggetti ad atti di violenza. Nel 1991 vi è poi stato un allargamento dell'uso di questa tecnologia anche per i minori di 17 anni ma solo in caso di molestie sessuali. La proposta per l'uso del collegamento a distanza è promossa dal pubblico ministero, ma è il giudice a prendere la decisione finale. A seconda dei casi, è inoltre prevista la possibilità di attivare un collegamento:
&Mac183; a "due vie" (two way), cioè con le riprese video e audio sia dell'aula che del luogo in cui si trova il minore, ma con l'accorgimento che, dalla telecamera, non verrà mai inquadrato l'imputato;
&Mac183; oppure ad "una via" (one way) per il video ed a "due vie" per l'audio, cioè l'immagine e l'audio del minore saranno riprodotte in aula, mentre non verrà riprodotta l'immagine di ciò che sta accadendo in aula. In questo modo si cerca di fornire la massima tutela al minorenne, che sentirà solo l'audio proveniente dal dibattimento.
La polizia inglese ha anche la possibilità di raccogliere la deposizione del minore attraverso la videoregistrazione durante la fase investigativa, sottoporla al pubblico ministero e, quindi, presentarla in dibattimento, così come già accade per le testimonianze degli adulti (61).

5.2 L'utilizzo delle tecnologie audiovisive in Italia
In Italia, l'utilizzo delle tecnologie audiovisive si è sviluppato in tre aree:
a. la verbalizzazione audiovisiva degli atti compiuti dai pubblici ministeri nel corso delle indagini preliminari;
b. i collegamenti audiovisivi per l'esame dei testimoni a distanza;
c. le videoverbalizzazioni dei dibattimenti penali;
d. la verbalizzazione audiovisiva degli atti del pubblico ministro.
Una prima sperimentazione dell'uso della videoregistrazione nella fase delle indagini preliminari, e cioè come strumento di documentazione degli interrogatori svolti dal pubblico ministero, si è avuta presso la procura della Repubblica del tribunale di Firenze.
Negli uffici requirenti è certamente presente l'esigenza di disporre di un sistema di documentazione che permetta di registrare in modo completo ed affidabile gli interrogatori svolti dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.
Oltre che per gli interrogatori, le riprese audiovisive possono risultare particolarmente utili in una serie di atti compiuti nel corso delle indagini che necessitano di essere documentati fedelmente; ad esempio nei sopralluoghi, dove le fotografie non possono certamente raggiungere la qualità fornita da una ripresa audiovisiva (62).

a. I collegamenti audiovisivi a distanza
Le tecnologie video sono state utilizzate recentemente per effettuare alcuni collegamenti a distanza fra l'aula del dibattimento e un luogo remoto in cui era presente il testimone ammesso a programmi o a misure di protezione. Il costante aumento delle richieste all'uso di collegamenti a distanza ha portato la Direzione generale degli affari civili ad emanare la circolare (63) n. 3/94 con la quale, a causa "dell'estrema onerosità", si segnala come al collegamento audiovisivo a distanza «debba farsi ricorso non già in maniera indiscriminata e generalizzata, bensì solo in quei casi in cui, per oggettive e circostanziate ragioni di sicurezza, sia da escludere la possibilità dell'escussione diretta dell'esaminando (non solo presso la sede giudiziaria territorialmente competente, ma anche presso sedi giudiziarie diverse)».

b. La videoverbalizzazione dei dibattimenti penali
Il Ministero di Giustizia, nel 1991, ha avviato cinque esperimenti di videoregistrazione nelle aule di diversi uffici giudiziari: il Tribunale di Roma, la pretura di Udine, la Corte d'assise di Bologna, il Tribunale di Palermo e il Tribunale per i minorenni di Milano.
Gli impianti di videoregistrazione installati in queste sedi si compongono di sette telecamere fissate alle pareti, collegate ai microfoni e attivate dalla voce, due monitor (uno grande visibile ed uno piccolo sul banco del giudice), un computer con relativa stampante, cinque videoregistratori, di cui tre per registrare il verbale contemporaneamente su più videocassette (per il giudice, l'accusa e una copia di riserva), un quarto per riprodurre in aula documenti videoregistrati (ad esempio un verbale di un'udienza precedente, un nastro registrato in una banca al momento di una rapina, ecc.), mentre un quinto, con relativo monitor, è collocato nella camera di consiglio per consentire eventualmente ai giudici di rivedere parti del dibattimento che assumono particolare rilievo per la formazione della prova e quindi del giudizio (64).
Un computer gestisce il programma automatico ed una stampante produce un elenco dettagliato di tutti gli spostamenti della telecamera di ripresa, indicando anche l'ora ed i minuti.
Un tecnico delle ditte fornitrici controlla il funzionamento del sistema, prendendo nota degli eventuali problemi tecnici audio e video, e dell'efficacia delle riprese e, talvolta, può occuparsi anche di accendere e spegnere il sistema, inserire ed estrarre le videocassette, catalogarle, archiviarle e duplicarle per gli avvocati che lo richiedono (65).
Dal punto di vista tecnico tale sistema può apparire complesso ed il rischio è quello che venga rifiutato perché può essere percepito come uno strumento di non facile utilizzo da parte dei magistrati, dei segretari d'udienza o dal personale addetto. Ma i magistrati e gli avvocati che hanno usato per il proprio lavoro le videocassette, anche se solo in alcune occasioni, le hanno trovate molto utili per varie ragioni: la videoregistrazione consente di notare particolari sfuggiti, domande, atteggiamenti ed affermazioni trascurati durante le udienze; suggerisce nuove idee per comprendere il caso e sembra stimolare la creatività e l'intelligenza (66).
I vantaggi (67) della videoregistrazione degli incontri con il minore sono numerosi, poiché il materiale così ottenuto:
o costituisce una documentazione obiettiva e permanente;
o diminuisce il numero di intervistatori con cui il bambino deve interagire;
o riduce il numero delle interviste, che possono essere stressanti e portare, per la ripetitività delle domande, a dei cambiamenti nelle risposte fornite (per questo motivo, qualora non fosse possibile documentare in modo preciso tutte le interviste, è necessario farlo almeno con i primi incontri);
o può essere utilizzato dai clinici per analizzare le domande ed il modo in cui sono state poste, in modo da avere i parametri per considerare ogni risposta del minore e poter valutare l'eventuale influenza delle domande suggestive;
o consente di ottenere le informazioni sull'accaduto, finchè sono ancora vivide nella memoria del bambino, e di conservarle, potendo infatti essere utilizzate successivamente come alternativa alla testimonianza in Tribunale o al confronto diretto con l'accusato.
Indubbiamente nella difficoltà di accettazione di questa nuova tecnologia riveste un ruolo significativo la mancata modifica della normativa del nuovo codice di procedura penale sulla documentazione degli atti. In mancanza di una tale modifica, che consenta un utilizzo pieno (in via autonoma e al di fuori dei casi eccezionali) della videoregistrazione, nel corso di questi ultimi anni, l'impiego di queste nuove attrezzature è stato molto diversificato sul territorio nazionale: ci sono uffici giudiziari in cui la videoregistrazione non viene affatto utilizzata a fini di verbalizzazione degli atti processuali ed uffici in cui gli impianti vengono sottoutilizzati a causa delle attuali prescrizioni normative, nonostante l'impegno di alcuni magistrati per sfruttare appieno quelle potenzialità di completa documentazione degli atti processuali che, a differenza degli altri strumenti, la videoregistrazione possiede (68).
Parte della dottrina (69) ritiene, quindi, sempre più necessario un intervento legislativo che permetta ai magistrati - qualora intendano farne uso - di utilizzare legittimamente lo strumento della videoregistrazione anche al di fuori dei casi eccezionali, senza dover fare ricorso ad espedienti interpretativi.
Inoltre, dal punto di vista probatorio, risulta necessario che tutte le audizioni del minore, comprese quelle fatte dalla polizia giudiziaria e dal pubblico ministero (e non solo quelle in sede dibattimentale o di incidente probatorio), vengano videoregistrate. Infatti solo attraverso tale tecnica è possibile avere una visione completa dell'interrogatorio svolto.
La videoregistrazione, almeno in sede dibattimentale, è stata adottata presso il Tribunale di Milano come prassi costante, anche per le deposizioni dei soggetti più rilevanti da un punto di vista probatorio (70).


PM - HOME PAGE ITALIANA TESI