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Tesi di Laurea di Laila Fantoni

Il minore sessualmente abusato: vicende processuali e trattamento terapeutico

Capitolo IV - L'abuso sessuale in Italia: Milano, Firenze e Potenza, tre realtà a confronto

1. Milano: una realtà italiana significativa



È dagli anni novanta che a Milano si parla di processi penali riguardanti abusi sessuali su minori ed è per questo motivo che per molti aspetti la realtà milanese è vista come la più avanzata nella riflessione e nell'azione per la soluzione del problema: è per questo che è stata definita "un'isola felice" (1) rispetto alle altre realtà territoriali. Purtroppo, però, ci sono ancora molti "nodi problematici" che connotano l'esperienza milanese, soprattutto se considerata sotto l'aspetto della realizzazione, della tutela degli interessi dei minori e del loro coordinamento con quelli degli imputati.

Gli aspetti positivi che caratterizzano la realtà milanese - e che dovrebbero essere presi da esempio dal resto d'Italia - sono:
1. il coordinamento delle attività tra le varie professionalità: giudici, polizia, medici, assistenti sociali;
2. la rete di prima accoglienza;
3. un pool di magistrati competenti in materia;
4. una sezione specializzata della polizia giudiziaria;
5. la multidisciplinarietà;
6. la presenza di una figura unica di protettore del bambino;
7. l'esistenza di un centro specializzato in materia: il Centro del Bambino Maltrattato (CBM).

1) Le esperienze di processi riguardanti maltrattamenti ed abusi sessuali a danno di minori hanno portato ad organizzare il lavoro e le attività tra organizzazioni giudiziarie diverse, che quasi sempre devono occuparsi degli stessi soggetti e degli stessi argomenti. Nell'aprile del 2001, infatti, è stata varata una Circolare Ministeriale avente la finalità di creare protocolli d'intesa tra tali uffici nella realtà milanese. Questi tipi di protocolli sono già presenti a Torino (dal 1996), a Roma, a Napoli e a Potenza (il più innovativo) (2).
Secondo Piero Forno (3), Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano:
I punti d'intesa di un accordo devono partire da un principio base che è quello della "pari dignità" di tutti i soggetti che si occupano della parte lesa. Ogni operatore invece si considera detentore assoluto della vittima, escludendo così la competenza degli altri.
Per "pari dignità" egli intende che ogni giudice deve essere indipendente nella valutazione e nella finalità della sua attività, ma anche che ogni operatore, in una realtà così complessa come quella dell'abuso sessuale sui minori, deve essere consapevole del fatto che le varie funzioni che svolge, nell'ambito della sua procedura, avranno conseguenze anche nelle procedure altrui. Quindi questo implica che le attività compiute dal Tribunale per i minori e dal Tribunale Ordinario devono essere coordinate, poichè vi deve essere il contemperamento delle rispettive esigenze avendo come punto di riferimento, da un lato, il rispetto della legge e delle procedure e, dall'altro, la protezione del minore.
Ad esempio può essere citato il caso in cui il Tribunale per i minori, a seguito di una notizia di abuso sessuale, decida per l'allontanamento del bambino dalla famiglia e per il suo affidamento a carico dei servizi sociali; se tutta questa attività non viene coordinata con il Tribunale Ordinario, può capitare che il presunto abusatore sappia dell'esistenza di un procedimento penale nei suoi confronti ancora prima che esso abbia inizio e questo provocherà naturalmente l'impossibilità di accertare la realtà dei fatti perché l'imputato avrebbe tutto il tempo necessario per occultare qualunque tipo di indizio relativo al caso (4).
Contro queste affermazioni può essere obiettato che all'imputato deve essere garantito il suo legittimo diritto alla difesa, che non può essere sacrificato per nessun motivo (l'art. 24, comma 2, della Costituzione italiana infatti afferma che è inviolabile), e dunque, anche durante l'attività di indagine, devono essere rispettate le regole e le garanzie poste dalla legge a suo favore, anche se ciò sembra comportare, da un punto di vista pratico, una maggiore difficoltà di valutazione dei fatti e conseguentemente di protezione del minore. Il principio del giusto processo (art. 111, comma 3, della Costituzione) infatti impone che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata degli elementi a suo carico e che essa disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Emerge, dunque, un complesso problema di contemperamento tra le esigenze di tutela del minore da una parte e dell'imputato dall'altra.

2) La rete di prima accoglienza (5), che precede l'instaurarsi del procedimento penale, nella realtà milanese funziona piuttosto bene.
Sono infatti molti gli ospedali in cui è operativo un servizio medico di primo soccorso contro la violenza sessuale, dove con alta competenza vengono visitati bambini e donne che vi si rechino spontaneamente, o accompagnati dalle forze dell'ordine che intervengono subito dopo le aggressioni, o su ordine della Procura della Repubblica. I medici sono specializzati in materia, sanno accogliere in modo adeguato ai loro bisogni bambini e donne e forniscono loro anche sostegno psicologico.
L'apporto di questo servizio è fondamentale nella cura delle vittime e nell'eventuale raccolta delle prove.

3) Con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale nel 1989 è stata avviata, presso la Procura della Repubblica di Milano (6), l'attività di un pool che in teoria si occupa dei cosiddetti "soggetti deboli", ma in pratica esclusivamente dei minori vittime di abuso sia dentro che fuori la famiglia.
L'idea di creare un pool che si occupa di minori abusati è partita da Forno (7), che afferma:
Io ho iniziato un tipo di esperienza che mi ha posto in contatto con fenomeni delittuosi particolari, in quanto mi sono occupato di processi per circonvenzione d'incapace, estorsione a base psichica di soggetti incapaci, ecc., dunque non tanto di reati sessuali ma di reati caratterizzati da una certa tipologia di vittima che si presentava con particolari connotazioni di fragilità e di soggezione nei confronti del suo aguzzino.
Il passaggio dalle esperienze precedenti all'interesse attuale non ha che rappresentato l'apertura di un nuovo capitolo su una delle tante situazioni di assoggettamento. Questa analisi ha così dato luogo alla formazione di un pool denominato "pool soggetti deboli" con riferimento non tanto alla natura sessuale del reato ma al tipo di vittima.
Dunque, l'interesse è scaturito non da una propensione particolare per i reati sessuali, ma per le connotazioni vittimologiche di queste problematiche; ma la realtà dimostra che oggetto di tutela del pool sono soltanto i minori sessualmente abusati e non anche altri "soggetti deboli" bisognosi di protezione.
Il nuovo codice ha portato ad una revisione dei ruoli specialmente all'interno della magistratura inquirente con approfondimenti di tematiche relative alla metodologia d'indagine. L'introduzione del codice ha coinciso con la nascita dei cosiddettipool che hanno rappresentato un importante innovazione nell'organizzazione del lavoro, in quanto hanno consentito la specializzazione di gruppi di magistrati su singole problematiche. Per la prima volta, rompendo con la tradizione che voleva la specializzazione del pubblico ministero nelle classiche materie (terrorismo, reati tributari, reati contro la pubblica amministrazione), si è arrivati alla specializzazione in una materia di estrema delicatezza che ha sempre creato enormi disagi ai magistrati chiamati ad occuparsene (8).
L'esperienza milanese ha in effetti dimostrato che con un approccio specialistico si è passati da poche segnalazioni di abuso all'anno (dato conforme alla media nazionale) ad oltre un centinaio. Il conseguimento di questi risultati è possibile perché i casi sono affidati ad un gruppo di magistrati. Questo accorgimento non risponde soltanto ad esigenze di praticità, ma soprattutto alla possibilità di creare dei referenti fissi e costanti nei confronti di una serie di operatori che, in questa materia, non sono solo quelli tradizionali della polizia giudiziaria, ma anche la vasta categoria dei professionisti psico-sociosanitari, che rappresentano indubbiamente un settore tipico della materia e la fonte principale delle segnalazioni (9).
L'approccio è stato naturalmente graduale ed ha incontrato, nella fase iniziale, una serie di resistenze molto forti da parte dei servizi sociali, i quali avevano timore che tale specializzazione della magistratura comportasse un contatto "quasi necessario" del minore con l'autorità giudiziaria ordinaria ogni qual volta emergesse una situazione di disagio minorile da valutare. Oltre ad un'azione di rassicurazione, è stato necessario impostare l'attività di indagine in modo tale da rispondere alle richieste che provenivano dal mondo dei servizi sociali, cioè da coloro che avevano il contatto diretto con il minore. È nata così la necessità di un'azione interdisciplinare che tenesse conto del fatto fondamentale che il processo penale, quando ha come parti lese dei minori e soprattutto quando si tratta di fatti avvenuti nell'ambito familiare, deve in qualche modo coesistere con altri tipi di procedure: prima fra tutte quella di natura civilistica presso il Tribunale per i minorenni, completamente diversa dal processo penale, e che a sua volta recepisce vari interventi che provengono dagli operatori psico-sociosanitari.
In questa materia non esiste alcuna normativa che regoli i rapporti tra i vari operatori se non le norme generali delle singole procedure che consentono l'acquisizione degli atti di procedimenti diversi. È stato perciò necessario creare, sulla base dell'esperienza di trattamento di casi simili, una sorta di gentleman agreement con gli operatori sociali e quelli del Tribunale per i minorenni, per tentare di mantenere un livello di coerenza generale. Ciò ha permesso di evitare che servizi ed istituzioni agiscano in modo eccessivamente indipendente e sconnesso tra loro (10). L'incoerenza degli interventi, infatti, può invalidare tutto il lavoro svolto e provocare la squalifica reciproca degli interventi, rendendo così sempre più difficoltosa e lontana la possibilità di riparare il trauma dell'abuso.
A Milano è stato possibile arrivare a questa specializzazione per un incrociarsi di aspetti favorevoli: ci sono figure professionali che da tempo operano nell'ambito dei reati in danno di minori e che si sono formate all'estero; esistono i centri più avanzati nella terapia dell'abuso, conosciuti a livello internazionale; inoltre i servizi sociali sono ben radicati sul territorio ed hanno creato una buona rete con le istituzioni giudiziarie. Il merito del pool è stato quello di aggregare intorno ad un unico ufficio, che ha la possibilità di operare concretamente, tutti questi fattori (11).
Riguardo alla presenza di un pool di magistrati preparati, sensibili di fronte a questi problemi e disponibili ad attivarsi immediatamente a favore delle vittime, parla l'avvocato Laura De Rui (12), la quale riferisce della sua esperienza pluriennale nell'area milanese:
Dal confronto della mia esperienza con quella di colleghe che lavorano nello stesso ambito, ma in luoghi diversi nel paese, ho potuto constatare che il modo di lavorare dei pubblici ministeri milanesi contribuisce ampiamente a rendere Milano "quell'isola felice" di cui molti parlano. Nel nostro paese, ad esempio, il tempo medio d'attesa per l'esecuzione di un processo per maltrattamenti è di due o tre anni, mentre a Milano è di circa un anno e, in casi molto gravi, è accaduto che venisse compiuto a distanza di sei mesi.
I pubblici ministeri, poi, sono affiancati da nuclei di forze dell'ordine specializzati in materia.
La specializzazione degli operatori che devono affrontare queste tematiche è dunque un aspetto necessario e di grande importanza, che dovrebbe essere presente in ogni parte del paese. È indispensabile, infatti, che essi abbiano la capacità di lettura e di ascolto dei "segnali", di solito mascherati, che i bambini inviano a coloro che li circondano e soprattutto la capacità di trovare riscontri oggettivi a questi segnali per rendere così l'accusa fondata.
Secondo Forno (13) pensare che il processo penale si risolva in una pura contrapposizione del racconto del minore contro la verità dell'imputato è espressione di un'errata impostazione. Egli ritiene che spesso le indagini, soprattutto nelle realtà territoriali diverse dall'area milanese, vengono condotte male, in modo superficiale e non appropriato, e che se ci fosse una maggiore preparazione degli operatori i racconti del bambino sarebbero suscettibili di numerosi riscontri obiettivi.
Forno ritiene, inoltre, che anche il giudice penale deve essere specificamente preparato a gestire casi di sospetti abusi sessuali su minori: sostiene, infatti, che il giudice penale non può accogliere o rigettare un racconto infantile acriticamente, ma deve fare una minuziosa valutazione di tutto ciò che è verificabile nel caso. Il pool di Milano, infatti, dà grande rilevanza alle testimonianze dirette ma, essendo spesso mancanti e soprattutto non costituendo da sole elementi di prova decisivi, ritiene che un'accusa possa fondarsi, oltre che sul racconto abbastanza dettagliato del minore, sui riscontri di carattere ginecologico e psicologico (questi ultimi ottenuti attraverso la psicodiagnosi) del bambino, i quali non sempre nelle altre realtà italiane vengono considerate con cura (14). Tale impostazione viene criticata da chi sostiene che già l'esperienza stessa dimostra come quei riscontri (ad esempio i sintomi di disturbi del sonno, isolamento, attacchi pseudoepilettici, ecc.) solo raramente, nei casi più eclatanti, permettono una oggettivizzazione netta dell'abuso; ciò non deve far venir meno il dovere di segnalazione ed intervento, in quanto quei sintomi sono comunque espressione di un disagio che il minore sta vivendo. Se poi tale situazione è determinata da un abuso sessuale si potrà capire solo attraverso una valutazione complessiva del racconto del minore, della sua personalità, dell'anamnesi medica e familiare: ma non si può pensare così semplicisticamente che maggior attenzione ai riscontri medici e psicologici del minore possa portare con tanta certezza alla scoperta di abusi sessuali.

4) Col tempo il sensibile aumento delle segnalazioni di fatti penalmente rilevanti ha reso necessaria, nel 1991, la costituzione, presso la Questura di Milano, di una sezione specializzata della polizia giudiziaria in reati in danno di minori, che in pratica però si occupa soltanto di violenze ed abusi sessuali contro di loro (15).
La polizia giudiziaria, che svolge normalmente le indagini per tali fatti, deve avere un alto grado di specializzazione (comprensiva di nozioni di psicologia, diritto minorile, ecc.) e, quando possibile, deve comprendere al suo interno persone di sesso femminile, che sono più idonee ad affrontare, con l'opportuna delicatezza, l'audizione di minori in tenera età, specie se di sesso femminile. Forno auspica che in ogni questura venga istituito per legge un analogo servizio (16).

5) La multidisciplinarietà comporta la rinuncia da parte di ogni operatore, di qualunque settore, a considerarsi l'unico capace a risolvere il caso: ciò implica necessariamente sia un'autolimitazione della propria attività nella valutazione dei fatti e del racconto del minore, in modo che nessuno possa travalicare le proprie competenze, sia una doverosa collaborazione tra i vari specialisti per ottenere una conoscenza del problema più completa. Queste azioni porteranno alla circolarità di informazioni, che sarà necessaria per rispondere all'abuso sessuale o al maltrattamento nel modo più adeguato possibile (17).
Il sistema non è formato da tanti "circuiti con anelli interrotti" (18), ma da un unico circuito a cui appartengono le forze dell'ordine, i tribunali e i servizi clinici, in modo da creare un'informazione capillare. Nella realtà milanese, dunque, non è presente il cosiddetto "scollamento" (19) tra l'operatore che fa la segnalazione e colui che decide: cioè ogni professionista coinvolto non crede che il suo compito sia soltanto quello di dover svolgere la propria funzione, ma sa che ogni fase del procedimento è collegata alla precedente e alla successiva in modo inevitabile. Quindi la prima segnalazione è una fase importante, anche se colui che l'ha fatta non riuscirà a seguire direttamente il conseguente procedimento.

6) Un aspetto particolare dell'area giudiziaria milanese è la presenza di una figura unica di protettore del minore.
Nel nostro ordinamento ci sono una serie di regole che tutelano il bambino di fronte a situazioni di abuso sessuale; purtroppo, però, queste norme non sempre vengono applicate accuratamente (20). Ad esempio l'art. 609-decies c.p. non viene applicato nello stesso modo ed integralmente in tutti i luoghi. Una delle motivazioni della sua non applicazione è data dal fatto che non consegue ad essa una sanzione.
Questo articolo stabilisce che deve essere fatta la comunicazione di un certo tipo di reati da parte del procuratore della Repubblica al Tribunale per i minorenni. Il testo letteralmente dice al comma 1 «ne dà notizia»: che vuol dire notizia? La legge non lo specifica, così si pensa che essa debba essere qualcosa di più di una semplice informazione, in modo da essere funzionale a quello che segue nel procedimento.
Il comma 2 sostiene che «l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede». Il problema è che nella realtà mai, o quasi mai, è chiesto al minore prima dell'audizione protetta da chi vuol farsi accompagnare: egli viene affiancato da un neuropsichiatra infantile o da uno psicologo, ma non è il bambino ad esprimere la sua volontà al riguardo. E poi bisognerebbe definire in modo univoco, nelle varie parti d'Italia, in cosa consista effettivamente il sostegno psicologico da dare al minore.
Il comma 3 poi afferma che «in ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali»: questo significa assistenza medica, legale e psicologica espletata dai servizi territoriali. La difficoltà che si pone in questo caso consiste nel fatto che questi operatori, in generale, non hanno assolutamente una competenza adeguata a questo tipo di problemi (21).
Infine nel comma 4 sta scritto: «Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento». Quindi se il magistrato, come afferma questo comma, ha la facoltà di nominare consulenti tecnici in ogni stato e grado del procedimento, ciò dovrebbe indurlo alla massima valorizzazione dei servizi locali soprattutto tramite un più forte ed intenso collegamento con essi. Ma questo, nella realtà, non avviene come regola.
Poiché, quindi, questa norma non viene regolarmente applicata nei casi concreti, è necessario agire sul consenso e sulla sensibilizzazione generale (22), e cioè:
- bisogna che gli enti locali siano ben consapevoli delle loro potenzialità e dei loro diritti e che sappiano esperire le competenze necessarie al caso da esaminare: i servizi locali devono farsi, dunque, un "esame di coscienza";
- bisogna che l'autorità giudiziaria si faccia carico delle sue mancanze ed agisca modificando le sue modalità d'azione.
A Milano, invece, gli operatori affermano di dare applicazione effettiva a questo articolo. Infatti, fino a quando è possibile, si cerca di incaricare dell'approfondimento psicoterapeutico colui che si è occupato della fase diagnostica, per far sì che diagnosi e cura siano un processo continuo anche nella realtà dei fatti. Non ci sono in realtà motivi che portano ad escludere che colui che si occupa della fase diagnostica non possa poi anche curare il paziente (23).
Gli specialisti milanesi ritengono che nel momento in cui, nelle altre realtà territoriali italiane, i magistrati minorili dispongono una prima indagine finalizzata alla diagnosi e alla prognosi della situazione, affidando l'incarico non al personale delle istituzioni sanitarie locali, come avviene a Milano, ma a periti o consulenti tecnici, pongono delle barriere tra diagnosi e cura: in tali realtà si hanno due diversi operatori, il perito o consulente tecnico che fa la diagnosi e il clinico che si occupa della successiva cura del minore. A Milano questo non avviene in quanto sia per la diagnosi che per la cura psicologica del minore vengono attivati gli enti locali sanitari, i quali si sono specializzati in servizi e sotto-servizi: la cosiddetta unità tutela minori (24), che riunisce assistenti sociali e psicologi che si occupano di minori in qualunque situazione di disagio. In tale realtà non è possibile trovare un consulente tecnico più competente di essi.
Inoltre, nella rete dei servizi sociosanitari del territorio milanese emerge il Centro del bambino maltrattato, servizio comunale preposto specificamente al problema del maltrattamento e violenza sui minori, che si è posto sia come punto di riferimento rispetto ai servizi di base (dai quali riceve le segnalazioni delle situazioni più complesse da valutare e risolvere), sia come centro di ricerca delle tecniche più appropriate d'intervento su tali casi. Il Centro, avvalendosi di un'equipe psicosociale, svolge una duplice funzione: sia la diagnosi della situazione emergente e la prognosi sulla recuperabilità dei rapporti tra il minore e la famiglia, sia la conseguente terapia di recupero, se possibile (25).
In tale realtà territoriale si ha, dunque, una figura vera e propria di protettore del minore: cioè una "figura unica di protettore" (26), che si occupa sia della diagnosi sia della terapia. Ma come dice la Dott.ssa Mariella Primiceri (27), commissario responsabile dell'ufficio minori della Questura di Firenze:
Questa è una situazione esistente solo a Milano, che vive un'esperienza molto più avanzata rispetto alle altre città d'Italia, compresa Firenze, data anche dalla presenza e dall'attività pluriennale del Centro del Bambino Maltrattato. Nelle altre realtà territoriali non si hanno situazioni in cui facilmente possa nascere una libera scelta tra la figura unica o duplice (perito o consulente tecnico e clinico) di protettore del minore, poiché essa dipende soprattutto dal collegamento che dovrebbe esserci, per scegliere la prima soluzione, tra le attività dei servizi locali sanitari ed il Tribunale per i minorenni. E questo collegamento nelle altre città diverse da Milano è assente o molto scarso.
Secondo la Dott.ssa Marinella Malacrea (28), neuropsichiatra infantile e terapeuta del Centro del Bambino Maltrattato di Milano, la scelta fatta a Milano in favore di una figura unica di protettore è basata su un'importante considerazione:
È impossibile conoscere qualcosa senza entrare nel campo di osservazione di quell'oggetto o persona. Nei casi di abuso sessuale su minori, quindi, è necessario saper interagire con il bambino per poter riuscire a modificare la sua visione del mondo. È impossibile che questo riesca a farlo un giurista (che ha l'obiettivo di osservare le cose nel modo più neutrale possibile, senza entrare "in simbiosi" con la parte), perché deve riuscire a formulare delle ipotesi, senza dimostrare tesi già proposte; lo può fare, invece, lo psicologo, che non deve essere neutrale ma deve mettersi in relazione con il paziente.
Contro queste considerazioni può essere obiettato che a Milano lo psicologo che fa la diagnosi della situazione può essere interrogato come consulente tecnico nel processo penale: con questo meccanismo contrasta quindi l'attività stessa dello psicologo, che non è neutrale ma ha l'obiettivo di modificare la visione e la reazione del minore agli stimoli esterni.
A Milano è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Tribunale Ordinario e quello minorile con la finalità di un tempestivo ed utile scambio di informazioni tra le due autorità qualora la vittima del reato sia un minorenne. Se ciò si verifica, si può evitare una duplicità di accertamenti lesivi per lo sviluppo del minore già gravemente compromesso. Per realizzare questa finalità è stato predisposto che i risultati ottenuti dall'esperto-perito nel procedimento penale possano essere utilizzati anche dal Tribunale dei minorenni e viceversa (29).
Poiché il giudice non può compiere da solo valutazioni che comportano conoscenze tecniche o scientifiche, come nei casi di abusi sessuali sui minori, egli è costretto a scegliere di utilizzare le valutazioni operate da un consulente tecnico di parte o di disporre una perizia. Quest'ultima, essendo considerata un mezzo di prova particolarmente garantito (30), è utilizzata di regola nella valutazione di situazioni di minori sessualmente abusati. A Milano, inoltre, tale esperto - che si occupa di svolgere una psicodiagnosi del minore - è incaricato anche dell'approfondimento psicoterapeutico.
Come espressione del metodo orale, assunto quale mezzo privilegiato di elaborazione della prova nel nostro procedimento penale, è stata accolta la regola secondo la quale il parere peritale deve essere esposto in forma orale, anche quando si procede all'assunzione della perizia nell'incidente probatorio. In determinati casi, però, la natura delle attività demandate all'esperto e la specificità delle competenze richieste comportano la necessità di una relazione scritta.
Quest'ultima, anche se ampia, ha una funzione meramente accessoria e sussidiaria, non potendo essa sostituirsi all'esposizione del parere in forma orale, di cui costituisce piuttosto un corredo tecnico, un supporto supplementare che consente di valutare più compiutamente la metodologia e l'iter logico-tecnico seguiti dall'esperto (31). Tantochè c'è chi (32) osserva come nei casi di perizie che affrontano temi tecnici complessi, sarà lo scritto che conterrà in gran parte l'esplicazione dell'accertamento effettuato, mentre il responso orale, proprio per il marcato tecnicismo, si potrà limitare, al più, alle sole conclusioni raggiunte e alle risposte che darà il perito, esaminato dalla difesa.
Gli operatori del Centro del bambino maltrattato che svolgono le valutazioni dei minori abusati devono quindi redigere, al termine della loro analisi, una "relazione diagnostica e di recuperabilità" alla quale attingerà anche il magistrato del Tribunale per i minorenni. Tale relazione redatta dall'esperto (operatore del Centro) può diventare prova o previo interrogatorio incrociato di quest'ultimo (in base all'art. 511 comma 3 c.p.p.) o, nel caso in cui le parti non l'abbiano richiesto, dopo la lettura di quanto da lui scritto (33). Prima di diventare prova essa è utilizzabile dalle parti, unitamente al parere raccolto nel verbale, per formulare domande e muovere contestazioni.
Questa procedura comporta che se ci dovesse essere qualcosa di non chiaro in tale relazione, l'operatore sanitario potrà essere interrogato nel procedimento penale come consulentetecnico e, proprio per la sua qualifica, potrà esprimere, non solo ciò che ha riferito il minore, ma anche le impressioni che ha avuto in relazione all'esame psicodiagnostico del testimone, impressioni basate sulle sue competenze tecniche. Gli esiti delle operazioni tecniche, da lui svolte, sono destinati a confluire direttamente nel fascicolo per il dibattimento e sono utilizzabili nella decisione finale.
Questa procedura, però, mal si concilia con il contenuto dell'art. 230 c.p.p., che prevede, nell'ipotesi in cui sia stata disposta una perizia, la possibilità per le parti di nominare, in un qualsiasi momento, propri consulenti tecnici. Ciò pone le parti stesse in condizione di un immediato dialogo col perito e dimostra che nelle attività peritali deve essere rispettato il contraddittorio (34). Procedura che, invece, non sembra essere rispettata nella realtà milanese.
La valenza partecipativa dei consulenti tecnici di parte, nel caso in cui sia stata disposta una perizia, si incentra sul profilo del dialogo diretto tra gli stessi ed il perito: in tal caso il consulente si pone come "strumento di difesa tecnica" ulteriore rispetto al difensore. È stata così data alla parte, attraverso la nomina del consulente tecnico, la possibilità di intervenire sulle indagini svolte dal perito, non essendo stata riprodotta nel nuovo codice la norma di cui all'art. 324 c.p.p. del 1930, che attribuiva al giudice un ruolo di "filtro" rispetto a istanze, osservazioni e riserve nei confronti della valutazione peritale.
Il consulente tecnico di parte può esercitare sia un'attività deduttiva, proponendo proprie valutazioni tecniche che si traducono in un parere, sia un'attività propulsiva, che si estrinseca nella proposizione al perito di specifiche indagini. Infatti non è raro che nel corso dell'attività peritale sorga l'opportunità o la necessità di compiere indagini originariamente non previste: potrebbero essere indagini funzionali ai quesiti fissati all'atto del conferimento dell'incarico oppure implicanti l'introduzione di quesiti nuovi idonei ad allargare l'ambito della ricerca peritale (35).
Il senso della partecipazione del consulente tecnico di parte alle operazioni peritali non va inteso necessariamente in una logica collaborativa, cioè non esprime l'esigenza di ottenere una cooperazione del consulente tecnico con il perito in vista del raggiungimento di un comune accertamento della verità, poiché il primo svolge funzioni di tutela delle posizioni soggettive della parte che lo ha nominato. E ciò è dimostrato anche dal fatto che il consulente tecnico ha anche la funzione di contraddire le attività e i risultati d'indagine peritale, formulando osservazioni e riserve (delle quali deve darsi atto nella relazione). Questo è lo scopo che dovrebbe essere raggiunto di regola, in quanto stimola il confronto in sede di formazione della prova e valutazione dei risultati (36). Ovviamente la richiesta del consulente tecnico di esaminare le conclusioni del perito non ha ragion d'essere quando il consulente abbia affiancato il perito sin dall'inizio delle attività svolte, potendo con lui interloquire in ogni momento (37).
D'altro canto va ricordato che il consulente tecnico, per influire sull'andamento e sulle conclusioni delle operazioni peritali, in tal modo esercitando il diritto alla prova sancito dall'art. 190 c.p.p., può predisporre una propria relazione scritta (legislativamente prevista dall'entrata in vigore della novella in materia di indagini difensive, Legge 7 dicembre 2000 n. 397), che verrà valutata dal giudice, il quale ha il compito di riconoscere, o non, a tale attività valore probatorio ai fini della decisione (38).
Essenziale ad una partecipazione effettiva dei consulenti tecnici alle operazioni peritali è la possibilità data ai primi di conoscere tutto ciò che conosce il perito. Infatti, non essendo stati riprodotti nel nuovo c.p.p. i divieti di ostensibilità degli atti istruttori conoscibili dal perito nei confronti dei consulenti, la dottrina non dubita che oggi non esistano aree di conoscenza accessibili al perito e precluse al consulente tecnico (39). Dunque, nel caso di perizia disposta nel corso delle indagini preliminari con le forme dell'incidente probatorio, atti, documenti e cose in possesso della parte che intenda sottoporli all'esame del perito, quando non sono ancora noti alle altre parti, diventano ostensibili a queste ultime tramite il consulente tecnico, che diventa uno strumento di parziale discovery. In tal modo viene così garantito il contraddittorio tra le parti.
Infine, nell'ipotesi residuale in cui il consulente tecnico di parte sia nominato "dopo l'esaurimento delle operazioni peritali", il legislatore, al fine di garantire pienamente anche in questo caso il contraddittorio, ha disposto all'art. 230 comma 3 c.p.p. che il consulente tecnico possa conoscere i risultati della perizia e abbia l'accesso al materiale periziato: egli non solo potrà esaminare le relazioni, ma anche richiedere al giudice di essere autorizzato ad esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto di perizia. Il suo compito si limiterà, dunque, al compiere operazioni e ad esprimere argomentazioni critiche.
Sebbene il codice non preveda un deposito formale della relazione peritale, la dottrina ritiene che - per ovviare alla compressione del contraddittorio tecnico che si determinerebbe qualora ai consulenti fosse sottratta la conoscenza dell'elaborato scritto del perito prima dell'udienza in cui quest'ultimo è chiamato ad esporre oralmente il suo parere ed, eventualmente, a sottoporsi ad esame, potendo continuamente richiamarsi a tale elaborato - si dovrebbe addivenire ad un'interpretazione integrativa della disciplina codicistica, nel senso di configurare a carico del giudice, che autorizza il perito a presentare relazione scritta (in base all'art. 227 comma 5), l'obbligo di disporre il deposito della relazione stessa, per l'esame, e le eventuali copie nella propria cancelleria: deposito da effettuarsi entro un congruo termine anteriore alla data fissata per l'udienza in cui verrà data la risposta ai quesiti. Regola ancor più utile nel caso in cui l'elaborato scritto del perito riportasse calcoli, descrizioni e raffigurazioni di complessa lettura e interpretazione: sarebbe concretamente impossibile per i consulenti tecnici svolgere un contraddittorio effettivo in udienza in merito ad un testo di cui solo in quel momento prendono visione (40).
A Milano tutta questa procedura non è rispettata e la collaborazione tra istituzioni giudiziarie e sociali ha portato alla creazione di un'unica figura di clinico esperto che interviene nel procedimento penale per svolgere la fase diagnostica, al quale verrà poi affidata - se necessaria - anche l'attività di psicoterapia sul minore. Ciò implica l'esistenza di un primo importante aspetto non soddisfacente della realtà milanese: l'esistenza di un unico soggetto che si occupa delle fasi di diagnosi e di cura del minore, senza che nella prassi venga nominato anche un consulente di parte, dimostra come vi sia una scarsa garanzia della tutela dei diritti dell'accusato.

7) Il Centro del Bambino Maltrattato è una cooperativa di solidarietà sociale senza fini di lucro, che è stata fondata a Milano nel 1984 e che ha come scopo la prevenzione e la cura dell'abuso all'infanzia in famiglia. È stato, infatti, definito un "laboratorio permanente" di riflessione intorno ai nodi principali dell'intervento sulle situazioni di abuso, in particolare, intrafamiliare (41).
Già nel 1987 in un convegno dal titolo "L'intervento nei casi d'incesto", realizzato con il settore dei servizi sociali del comune di Milano, il CBM tentava di porre le basi per avviare una prima riflessione generale, invitando a parteciparvi operatori sociosanitari, esponenti della magistratura minorile ed ordinaria e criminologi. Da allora l'approfondimento del problema è proseguito nel corso del confronto quotidiano con gli operatori dei servizi territoriali e con la magistratura, e nell'ambito di importanti occasioni anche internazionali. Il lavoro del centro si colloca, infatti, all'interno del movimento internazionale per la protezione dell'infanzia, che ha la sua più elevata espressione nella International Society for Prevention of Child Abuse and Neglet International Journal (42).
Nel centro opera una èquipe con esperienza pluriennale nella presa in carico e nella cura dei bambini vittime di violenze ed abusi e delle loro famiglie, composta da psicoterapeuti familiari, psicologi clinici, neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori.
Il centro, istituito dal comune di Milano, svolge l'attività in stretto contatto con le istituzioni, i servizi territoriali ed il tribunale, nell'obiettivo di attuare strategie d'intervento capaci di coniugare la tutela del minore con il trattamento psicologico della famiglia, integrando le esigenze giuridiche con quelle socio-assistenziali, per superare la pericolosa alternativa tra la semplice criminalizzazione del genitore e l'indifferenza verso le vittime di abuso (43).
Il principale sostenitore del CBM è il comune di Milano, che annualmente si convenziona con la cooperativa per una serie di servizi pubblici e gratuiti. I servizi (44) offerti dal centro sono vari: un'attività di pronto intervento per l'accoglimento di dieci minori di età compresa tra zero e dodici anni, un servizio per la diagnosi e la cura dei minori e delle famiglie inviate dal Tribunale per i minorenni, una linea telefonica (attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno) alla quale possono rivolgersi operatori e privati cittadini, un servizio di consulenza e di formazione per operatori ed un centro di documentazione e ricerca.
Al CBM si rivolge, inoltre, il pool soggetti deboli della Procura della Repubblica di Milano per svolgere le audizioni protette di minorenni che hanno subìto abusi sessuali. La struttura, infatti, è dotata di una saletta attrezzata, dotata di un impianto di videoregistrazione e di uno specchio trasparente unidirezionale, che consente ai magistrati, difensori, imputati e genitori di poter assistere, non visti, all'audizione da un altro locale (45). Quest'ultima viene svolta da uno psicologo o da un neuropsichiatra infantile esperto in tali tipi di interrogatori.
A Milano e in altre poche sedi giudiziarie, l'audizione protetta è stata adottata a partire dal 1993, quindi prima dell'entrata in vigore della legge sulla violenza sessuale del 1996, sulla base del combinato disposto degli artt. 498 e 502 c.p.p., che prevedono l'ipotesi in cui il teste si trovi nell'impossibilità assoluta a comparire al dibattimento per legittimo impedimento (46). L'applicazione estensiva della norma consiste nel fatto che si è ritenuto di far rientrare nell'accezione di "legittimo impedimento" anche il nocumento che, in base alla valutazione di un esperto, potrebbe derivare al minore all'esito di un'audizione resa secondo i criteri ordinari e ciò in virtù del diritto alla salute, costituzionalmente garantito dall'art. 32 (47).

1.1 Un progetto non ancora compiuto
La realtà di Milano evidenzia l'esistenza di vari elementi positivi, ma - secondo Forno - anche di molti aspetti problematici da dover risolvere:
1. la presenza di un atteggiamento di rifiuto e disinteresse;
2. la non specializzazione e preparazione degli operatori di giustizia che non appartengano al "pool dei soggetti deboli";
3. una struttura del processo penale incompatibile con la tutela dei minori;
4. ed altri aspetti a questi trasversali.

1) L'abuso sessuale sui minori spaventa e l'orrore e l'ansia che crescono di fronte a questi casi vengono sostituite dall'indifferenza. Inoltre, i reati che riguardano le donne ed i bambini, la violenza e i maltrattamenti - soprattutto se compiuti nell'ambito familiare - sono ancora considerati, nonostante la loro alta frequenza e gravità, "reati bagatellari" di seconda categoria e, di conseguenza, trattati in modo superficiale (48).

2) La fase successiva alle indagini in cui viene svolto il processo penale, non è caratterizzata dalla specializzazione e preparazione dei suoi operatori (49).
I giudici del Tribunale penale che gestiscono il processo dovrebbero conoscere perfettamente l'abuso sessuale sui minori, quali riscontri probatori cercare e come interpretare gli elementi raccolti.
L'avvocato De Rui (50), infatti, afferma:
Ho visto alcuni giudici diffidenti di fronte alla testimonianza dei bambini a causa della frammentarietà, della scarsa precisione, della apparente contraddittorietà delle affermazioni, con l'effetto di considerarla poi inattendibile perché non corrispondente ai criteri di attendibilità usati per gli adulti. Come è possibile giudicare la deposizione di un bambino senza conoscere i criteri elaborati per la credibilità di fronte ad una loro deposizione?
In molte sentenze del passato, ed anche in molte recenti, si afferma che un racconto reso da un minore presunta vittima di abuso sessuale, anche se costante nel tempo, coerente e privo di contraddizioni, non è di per sé sufficiente per fondare una sentenza di condanna. Al contrario, in sentenze più recenti pronunciate dal Tribunale di Milano, fortemente innovative, è stato affermato esattamente il contrario. Secondo Malacrea si è dunque conclusa un'epoca di "pre-giudizi", intesi nel senso di "giudizi fatti prima", e la conseguenza di ciò è che la responsabilità di verificare l'attendibilità del minore spetta al giudice penale (51). Questo è uno dei problemi maggiori che il giudice deve affrontare nei casi di sospetto abuso sessuale sui minori, problema che a Milano è stato risolto in modo diverso rispetto alle altre realtà territoriali. Nella maggior parte delle sedi giudiziarie, ancora oggi, tale difficoltà è risolta con l'affidamento, da parte del giudice penale ad uno psichiatra o psicologo, di una perizia.
Secondo Forno (52) questa impostazione è giuridicamente scorretta ed estremamente penalizzante per il minore perché rappresenta una delega in bianco ad un soggetto diverso dal giudice, cioè il perito, per stabilire l'innocenza o la responsabilità dell'imputato. Anche se i quesiti che di solito vengono formulati sono in qualche modo generici, il quesito reale è: «dica il perito se l'imputato è colpevole o innocente», e ciò contrasta con il principio generale del diritto processuale che affida al solo giudice tale decisione sulla base del riscontro del racconto del minore alla luce del quadro probatorio ottenuto.
Il pool milanese ha ritenuto che il minore che viene sottoposto a tal genere di perizia rischia di subire un trauma, in quanto il comportamento dello specialista non gli appare diverso da quello di tutte le persone che hanno ricevuto in precedenza la sua rivelazione. Così il metodo (53) che è stato adottato a Milano è quello di non effettuare mai, salvo casi eccezionali, perizie sul minore, ma di coordinare l'attività del giudice minorile con quella del giudice penale.
Il magistrato minorile dispone, quindi, una psicodiagnosi volta non ad accertare l'attendibilità del minore, ma in funzione di individuare eventuali indicatori di abuso e di prevedere un progetto educativo e terapeutico che ha come destinatario il minore e la sua famiglia. Tale procedura non ha, secondo gli operatori milanesi, un carattere traumatizzante per il minore, ma al contrario è diretta ad incentivare interventi mirati al recupero della situazione esistente, e soprattutto i suoi risultati vengono riversati anche nel processo penale e approfonditi attraverso l'audizione, in sede dibattimentale, dello psicologo e psicoterapeuta (54).
A Milano sembrano esserci, dunque, alcuni giudici preparati ad affrontare una materia tanto complessa, ma sono ancora molti i casi, anche in quella considerata "l'isola felice", in cui l'atteggiamento degli operatori di giustizia è di pregiudiziale diffidenza (55).
Dall'altra parte, però, bisogna ricordare che la frammentarietà della deposizione è l'aspetto su cui fa maggiore leva la difesa dell'imputato, che spesso si trova ad essere accusato di abuso sessuale sulla sola base del racconto del minore. La garanzia del diritto di difesa, dunque, impone di rigettare l'accusa fino a quando non sarà dimostrata con fondate motivazioni.

3) Il processo penale, così come è strutturato e gestito attualmente, risulta ontologicamente incompatibile con la tutela psicofisica ed il benessere dei bambini (56).
La prima incompatibilità si manifesta nell'analisi dei tempi di durata, poiché quelli del procedimento penale sono scanditi da ritmi inconciliabili con le esigenze di cura e di tutela dei minori, tanto che diventa necessaria una loro difesa non solo "nel" ma anche "dal" processo penale (57). Molti sono i casi di bambini che, a causa dei lunghi tempi processuali, vengono "inchiodati all'abuso" (58), rivelandosi così il processo penale tutt'altro che una risorsa per uscire dalla tragedia da cui sono stati colpiti.
La metodologia d'intervento degli operatori del pool milanese (59), infatti, si basa sul concetto secondo il quale il processo penale, se ben fatto, potrebbe anche essere utile al minore, ma per colpa di chi lo gestisce non aiuta il bambino a superare il trauma. Il problema è quello dei ritardi della giustizia penale in Italia, la cui drammaticità è ancor più evidente quando ad essere coinvolti sono i minori. Tutto ciò potrebbe essere evitato - secondo alcuni operatori milanesi -stabilendo, ad esempio, per i processi penali di questo tipo una corsia preferenziale e sezioni specializzate: in questi casi, il tempo gioca un ruolo fondamentale ed andare in giudizio anche dopo un anno può essere dannoso o comunque inutile (60). Nel caso in cui il processo penale venga fissato a molta distanza di tempo dalle rivelazioni del minore si pone anche il problema riguardante il tipo di attività che lo psicologo deve compiere con il bambino durante il periodo d'attesa: la vittima deve essere aiutata ad elaborare e dunque a rimuovere il trauma, con la conseguenza che certamente al processo penale non racconterà niente di utile per i giudici, oppure deve essere "tenuta ferma nella sua disperazione" per far sì che non scordi tutti i particolari? (61)
Ciò che è necessario fare per migliorare la situazione è realizzare le condizioni per far sì che siano i tempi dei bambini a scandire e determinare quelli dei processi, e non il contrario (62). Fortunatamente è utilizzato, sempre più spesso durante le indagini preliminari, lo strumento dell'incidente probatorio, che cerca di accogliere queste esigenze del minore.
Secondo Forno ci sono, inoltre, altri aspetti insoddisfacenti (63) riguardanti il procedimento penale:
- l'uso dell'incidente probatorio come "scorciatoia", senza considerare se il bambino è, oppure o no, pronto ad affrontarlo;
- la testimonianza del minore è svolta senza considerare i tempi e le forme di procedura più adatte alla sua età;
- vengono assegnati incarichi di consulenza senza il rispetto di alcuna regola: vige la "legge del caso", dove i consulenti non vengono scelti in base alla loro competenza clinica;
- vi è un discrezionale utilizzo dei clinici;
- la tutela legale del minore è fortemente disattesa;
- le attività svolte per il "recupero" dell'abusante sono carenti.
Secondo gli operatori milanesi ciò che emerge come problema di base è, dunque, la totale aleatorietà delle regole. Essi ritengono, però, che ci sia una possibilità di creare un sistema migliore, o meglio di "riscoprire quello esistente e di applicarlo correttamente" (64).

4) Esistono poi anche altri aspetti problematici trasversali a quelli già esposti:
- sembra che più regole portino ad una maggiore complicazione (65). Questo non vuol dire che dove non ci sono regole si opera in modo migliore, però sembra che i percorsi diventino più complicati quando vigono regole: ad esempio il segreto istruttorio deve garantire che il procedimento si svolga in modo corretto, invece spesso si trasforma in una barriera per poter agire o prendere l'iniziativa.
Dobbiamo ricordare che in molti casi quelle regole che ostacolano la tutela del minore sono poste a garanzia dell'imputato, perché sono espressione del suo legittimo diritto alla difesa (previsto dagli artt. 24.3 e 111.3 della Costituzione italiana).
- È necessaria una specializzazione comune (66) tra i vari operatori affinchè essi possano interloquire gli uni con gli altri in modo più proficuo, cioè una conoscenza condivisa dell'oggetto di cui si devono occupare. Quindi va compiuta:
o un'informazione maggiore, che va fatta a vari livelli (cioè deve essere capillare) e gestita da enti territoriali;
o ed una formazione specialistica, per avere così le adeguate conoscenze necessarie per poter riconoscere i casi di abuso.
- Necessità di comunicare e di avere dei referenti (67). C'è infatti un grande bisogno di comunicazione, necessità che porta a valorizzare la conoscenza personale e a creare dei referenti. Attualmente, invece, vi è un forte isolamento tra i vari professionisti.
Ciò che risulta da questa situazione - secondo Forno - è quindi che, di fronte all'attuale comunicazione, il problema è più di contenuti che di forme: bisogna fare attenzione a non creare "forme vuote di sostanza" (68). Le leggi e le norme esistono, ma i loro contenuti devono essere garantiti e resi efficaci al momento giusto.

1.2 Milano: "isola felice"?
La procedura perseguita a Milano, consistente nel denunciare il caso emerso ed iniziare il percorso giudiziario, è fortemente criticata dagli operatori di Telefono Azzurro, i quali ritengono che in molti casi di abuso o violenza sessuale intrafamiliare su un minore sia molto più utile attivare una strategia d'intervento che abbia come scopo la ricostruzione dell'armonia familiare attraverso figure specializzate e competenti, piuttosto che iniziare un processo penale. Essi, dunque, propongono una diversa metodologia operativa contro le situazioni di minori sessualmente abusati.
Il processo penale infatti, secondo loro, non consente di recuperare il rapporto tra l'abusante, il minore e il genitore non protettivo; gli operatori di Telefono Azzurro sostengono che sia più utile non iniziare il procedimento penale, ma attivarsi come "agenti di cambiamento" nei confronti della relazione interna esistente tra i membri del nucleo familiare per consentire ad essi di impostare un nuovo rapporto che sia positivo. Solo nei casi estremi di abuso, valutati di volta in volta, si dovrebbe ricorrere alle strutture del controllo sociale e giudiziario (69), in quanto la prospettiva punitiva e repressiva contro gli abusi all'infanzia, utilizzata per anni come unica strategia d'intervento, ha dimostrato come molto spesso la punizione risultasse inutile ed in ogni caso inadeguata. Presumere che all'origine del comportamento violento ci sia un adulto "cattivo" da punire con la carcerazione per riuscire così a tutelare il minore-vittima vuol dire semplificare la complessità della problematica e delle sue diverse variabili. È per questo che il Telefono Azzurro ha deciso di impostare la propria strategia d'intervento sull'attivazione delle potenzialità positive del contesto familiare, piuttosto che sulla denuncia e la mera sanzione.
La presa in carico da parte degli operatori di Telefono Azzurro (70) non consiste nel trattamento dell'adulto abusante e/o del minore abusato, ma nell'attivazione di una serie di risorse interne alla famiglia in difficoltà o in cui avviene l'abuso ed esterne ad essa (servizi sociali e sanitari di base, servizi specialisti, strutture educative, gruppi di volontariato): dunque consiste nel porre in essere strategie d'intervento volte a produrre un miglioramento della situazione del minore attraverso il lavoro di consulenza psicologica, sia attraverso il contatto con i servizi.
Con il termine "attivazione" si intende un accurato lavoro di valutazione della situazione che può costituire un primo screening utilissimo sia all'utente che all'operatore del servizio che prenderà in carico il caso sino alla sua dimissione. Attivare le risorse interne alla famiglia significa - secondo gli operatori di Telefono Azzurro - impostare il colloquio già in sede di segnalazione in modo mirato, attraverso una serie di domande che consentano all'operatore telefonico (che è il primo soggetto al quale viene riferito il caso) di formulare una prima ipotesi della relazione in atto nel sistema familiare ed al segnalante di rileggere in un'ottica diversa il problema segnalato.
La strategia operativa contro l'abuso all'infanzia, sviluppatasi all'interno di Telefono Azzurro, prevede infatti un'articolazione degli interventi che coinvolgono tutte le professionalità operanti con i minori ai diversi livelli. Rilievo centrale e primario è dato alla consulenza telefonica, che permette di rilevare le segnalazioni e di stabilire un rapporto di fiducia con l'utente (minore o adulto), in virtù del quale l'operatore può proporre modalità diverse d'intervento per affrontare il caso presentato (71). Ma per riuscire a realizzare una risposta di aiuto concreta al minore in difficoltà bisogna ricordare che la telefonata deve rappresentare soltanto un momento di chiarificazione o di segnalazione di un problema e non può certo surrogare un processo operativo di ascolto, di sostegno e di cura ben più consistente e prolungato rispetto ad una telefonata (72).

Gli operatori di Telefono Azzurro, però, forniscono durante la telefonata una consulenza psicopedagogica (73) all'utente, che consiste:
1. nell'accoglienza, per mezzo della quale viene contenuto lo stato emotivo di chi telefona e viene comunicata una disponibilità incondizionata ad ascoltare;
2. nell'analisi del problema, finalizzata soprattutto ad individuare gli elementi più rischiosi, a decidere se e quanto la situazione richieda interventi urgenti e a ricostruire la mappa dei rapporti che intercorrono tra i componenti della famiglia;
3. nell'analisi della domanda, in modo che l'intervento contempli un'adeguata comprensione della richiesta di aiuto per prospettare, ove possibile, nuove descrizioni e definizioni del problema e della stessa richiesta di aiuto.

Le telefonate ricevute da Telefono Azzurro possono essere suddivise in due categorie: quelle che denotano vere e proprie richieste di aiuto, che diventano così oggetto di una "presa in carico" da parte del centro, e quelle che denotano i "primi approcci" del minore con il telefono come mezzo per instaurare una relazione che magari successivamente potrà tradursi in una effettiva richiesta di intervento: queste ultime consistono in "contatti silenziosi da parte del minore" e in "consulenze brevi".
Riguardo alla prima categoria di telefonate, la richiesta di aiuto da parte del bambino rende indispensabile l'attivazione di tutte quelle procedure dirette ad evitare al minore il cronicizzarsi delle situazioni di abuso o di maltrattamento, impedendo il verificarsi di ulteriori episodi di violenza e di grave trascuratezza: a tal fine Telefono Azzurro cerca di disporre servizi di aiuto e di accoglienza per tutti i casi "esplosi" (74).
All'interno della consulenza telefonica e nell'ambito delle problematiche sociali affrontate, si sviluppano delle possibilità di intervento: ulteriori contatti telefonici, invio della persona che chiama ai servizi territoriali pubblici e privati o attivazione di questi da parte degli stessi operatori telefonici, possibilità (in alcuni casi) di contatto diretto degli esperti di Telefono Azzurro con l'utenza all'interno del centro (75). Gli operatori telefonici sono, infatti, affiancati da numerosi esperti nelle diverse tematiche relative alla prevenzione dell'abuso all'infanzia: essi sono neuropsichiatri infantili, pediatri, avvocati, magistrati, pedagogisti, sociologi che svolgono attività di supervisione, oltre che di consulenza, per le situazioni più complesse anche nei casi di emergenza.
Quando l'operatore telefonico trasmette il caso, già discusso, ai servizi chiede loro di occuparsi della "presa in carico" della situazione, fornendo sempre però la propria consulenza e valutando insieme il programma da farsi. Poiché molte realtà locali non sono adeguatamente fornite di personale, gli operatori di Telefono Azzurro si sono dotati di una banca dati nazionale ove ognuno di essi possa attingere il nominativo ed il recapito del referente (assistente sociale, psicologo, psichiatra, ecc.) a cui deve rivolgersi di volta in volta sia per suggerimenti, consigli, confronti nelle situazioni più difficili, sia per la presa in carico diretta delle situazioni (76). Tali strutture, composte da equipe multidisciplinari altamente qualificate, cercano di prendersi carico sia del bambino abusato o gravemente trascurato, sia degli altri membri della famiglia per ristrutturare in modo positivo, ove possibile, le relazioni familiari. Ciò viene realizzato attraverso un rapporto diretto che il centro e le strutture socio-sanitarie locali (sollecitate dal primo) instaurano con tali soggetti (77).
Telefono Azzurro ha deciso di privilegiare, come metodo di intervento di applicazione generale nel trattamento della violenza, il mantenimento del minore nel proprio contesto d'origine, ma se sono rilevabili condizioni che facciano prevedere ulteriori gravi difficoltà per il processo di crescita fisica e mentale del bambino sarà necessario prevedere soluzioni alternative. In tali casi potrebbero essere prese in considerazione le ipotesi dell'affidamento etero-familiare temporaneo o dell'adozione; in ogni caso è importante poter decidere in tempi brevi e seguire la soluzione scelta con tutti gli strumenti tecnici disponibili (78).
Telefono Azzurro, infatti, pone come principi ispiratori della sua attività di intervento, i contenuti della Legge n. 184/83, riguardante la "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", e ritiene tali principi garanzie indispensabili per una giusta e piena attuazione del diritto del minore alla famiglia (79). Ritiene (80), dunque, che:
- occorre fornire al minore e ai suoi genitori d'origine tutto l'aiuto ed il sostegno necessario per far sì che il bambino possa continuare a rimanere all'interno della sua famiglia, cercando di ristrutturarne i rapporti interni, piuttosto che rivolgersi al processo penale;
- vada privilegiato l'affidamento a famiglie per quei minori i cui nuclei familiari (cosiddetti "a rischio" perché l'abuso all'infanzia diventa più possibile) non siano in grado, per un periodo più o meno lungo, di provvedere alla loro educazione ed istruzione; tale affidamento, però, va affiancato ad un trattamento terapeutico rivolto sia al minore, sia ai suoi genitori: l'obiettivo è infatti quello di far ritornare, al momento in cui questo sarà possibile, il minore nella sua famiglia d'origine;
- vada accolta la possibilità dell'adozione a favore di quei minori che, dopo gli accertamenti e le procedure dell'autorità giudiziaria minorile, risultano, a vario titolo, privi dell'assistenza morale e materiale da parte dei genitori e dei parenti, la quale risulta non potenziabile neanche con il trattamento terapeutico.
L'intervento finalizzato all'affidamento e quello finalizzato all'adozione richiedono al Telefono Azzurro attività sostanzialmente diverse: nel primo caso è necessaria un'attività prognostica e diagnostica rispetto alla recuperabilità delle risorse affettive ed educative della famiglia d'origine, nel secondo caso un'attività progettuale di percorsi d'intervento diretti a rompere definitivamente i legami familiari originari in funzione del preminente interesse del minore (81).
Per realizzare un affidamento familiare - di solito preferito se risultano esserci delle condizioni tali da far presumere possibile il ritorno futuro del minore in famiglia - la procedura seguita da Telefono Azzurro consiste nel mantenere costante la relazione tra i tre poli interessati: la famiglia d'origine, il bambino e la famiglia affidataria, per riuscire a recuperare gradualmente i rapporti con i genitori biologici e nello stesso tempo tutelare l'integrità psico-fisica del minore senza interrompere rigidamente il loro contatto (82).
Varie critiche (83) sono state sollevate contro questo tipo di intervento: in particolare è stato obiettato che il Telefono Azzurro non ha mai gestito l'intero processo di intervento di tutela del minore abusato. La sua azione, dunque, può collocarsi soltanto nelle fasi della rilevazione e della segnalazione, per di più gestibili attraverso delle telefonate. Esso asserisce di prendere in carico i casi, ma sarebbe più corretto dire che affida ad altri la presa in carico. Inoltre è stato fortemente criticato l'atteggiamento di Telefono Azzurro di non denunciare i casi rilevati alla magistratura: in sostanza, con il suo metodo operativo, invece di far conoscere ai cittadini i servizi e le istituzioni perché vi accedano e di sollecitare processi di attivazione e di cambiamento di questi servizi (spesso carenti) si sostituisce ad essi, ponendosi come "mediatore" tra la situazione di violenza e i servizi territoriali.
Contro ciò gli operatori di Telefono Azzurro rispondono (84) che:
Lavorare per un canale di comunicazione extraistituzionale a disposizione dei cittadini non significa colludere con le carenze istituzionali e con le forze che mirano a nasconderle e a perpetuarle, né creare un doppione rispetto ai servizi socio-sanitari (magari con l'effetto di distogliere l'attenzione dalle inadempienze e dalle insufficienze che spesso caratterizzano la loro organizzazione e il loro funzionamento). Si tratta, invece, di creare un osservatorio sul fenomeno sommerso dell'abuso all'infanzia, uno strumento che possa riflettersi positivamente sui processi di trasformazione delle strutture e delle istituzioni pubbliche in termini di canalizzazioni verso quest'ultime di nuove domande, di sollecitazione dei servizi e di denuncia della consistenza del fenomeno.


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