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PSYCHOMEDIA
Telematic Review
Sezione: RELAZIONE GRUPPO<=>INDIVIDUO
Area: Disagio familiare,
Separazioni e Affido dei Minori


La denuncia di abuso nel contesto dell'azione giudiziaria di separazione

Annamaria Bernardini De Pace *



(* Avvocato, Foro di Milano)

(Lavoro già pubblicato in: AA VV, Abuso sessuale di minore e processo penale: ruoli e responsabilità - a cura di L. de Cataldo N., ISISC, CEDAM PADOVA 1997. Si ringrazia per la gentile concessione alla ripubblicazione on-line su PM-TR)



Il tema delle responsabilità, anche disciplinare, dell'avvocato non può prescindere dalla preliminare individuazione delle caratteristiche proprie della professione e del settore entro cui il professionista è tenuto ad operare; in particolare, l'avvocato che si occupa di separazioni agisce nell'ambito di complessi sentimenti familiari e invade il campo di patologie individuali spesso non esenti da profili penalmente rilevanti.
Un buon avvocato è tenuto ad agire sempre e direttamente nell'interesse del cliente, pur comportandosi con probità e lealtà (art. 88 c.p.c.), oltrechè con dignità e decoro (art. 12 legge forense), nonchè alla stregua di numerose regole di deontologia professionale, nel rispetto dunque sia delle norme sostanziali che di quelle processuali, ma anche e significativamente di quelle disciplinari.
Questo deve comportare - sopratutto nell'ambito di un processo per separazione o divorzio, in cui sono sovente coivolti gli interessi di un minore, soggetto da tutelare nel modo più assoluto - che il professionista, prima di accettare il mandato, si chieda, preliminarmente ad ogni cosa, se è in grado di portare a termine il suo compito (professionale, ma anche morale) in maniera competente e adeguata, con la coscienza dei propri limiti e delle proprie capacità, ed essendo pronto a chiedere, se necessario, l'aiuto dei servizi sociosanitari, degli esperti o dei periti accreditati presso il Tribunale, sapendo, tuttavia, come scegliere gli esperti.
In altri termini, l'avvocato, deve osservare un comportamento informato al criterio della diligenza speciale del buon padre di famiglia, di valutarsi in base alla previsione del II comma dell'art. 1176 c.c., ricorrendo cioè a tutti quegli accorgimenti che si rivelano necessari, a partire da quello di chiedersi se è attuabile la pretesa del cliente.
Spesso avviene che avvocati impegnati in cause di separazione o divorzio si trovino a dover affrontare situazioni implicanti abusi (effettivi o presunti tali) compiuti nell'ambito stesso della famiglia a danno di minori.
E' chiaro che in reati come i maltrattamenti, gli abusi sui bambini, la violenza sessuale in famiglia, l'intervento giudiziario espone il sistema familiare a una possibile disgregazione e il minore a un notevole - e spesso irrimediabile - trauma.
E' assolutamente necessario anche per l'avvocato, pertanto, cercare di agire nel rispetto più totale della deontologia professionale e delle proprie competenze, per evitare ogni possibile errore e superficialità.
Dal punto di vista civilistico, poi è importante notare e tenere presente che spesso il minore, vittima di atti e comportamenti non diretti (consapevolmente) a daneggiarlo, è tuttavia il più delle volte anche l'indiretto destinatario tra i coniugi, e che diviene vittima di una lite apparentemente instaurata "nel suo migliore interesse" (ad esmpio per l'affidamento o l'assegno familiare), ma spesso orientata a dare spazio a intenti di prevaricazione e di distruzione tra i genitori.
La realtà del matrattamento, della trascuratezza grava, dell'abuso sessuale domestico, dell'abbandono, negli aultimi anni è stata, anche nel nostro paese, analizzata e proposta all'attenzione dell'opinione pubblica in maniera sempre più evidente e sensibile, dando particolare rilievo al danno che subisce un minore maltrattato psicologicamente e impedito ad esprimersi.
Per poter essere pienamente compreso e protetto, sopratutto nell'ambito dei procedimenti giudiziari, il minore deve essere considerato al tempo stesso come soggetto autonomo di diritti e come figlio, cioè come soggetto particolarmente debole cui va dedicata speciale attenzione, ma anche come soggetto essenzialmente ed ineludibilmente connesso al suo sistema fondamentale di vita, la sua stessa famiglia.
Il minore, cui è riconosciuta piena personalità giuridica, ha diritto di essere tutelato in ogni settore della sua vita civile e quotidiana, ha diritto al rispetto dell'integrità psicofisica, ma anche della sua peculiare personalità. Nè si può dimenticare che egli può adirittura dover essere difeso dalla sua stessa famiglia, che troppe volte è la causa principale dei suoi più profondi problemi.
Come risulta dalla stessa Carta dell'O.N.U. il minore ha diritto a particolari cure e assistenza e il suo maggiore interesse deve essere anteposto a qualsiasi tornaconto, anche a quello dell'avvocato.
Queste considerazioni portano a concludere che tutti coloro che operano e devono operare nell'interesse del minore e che possono essere definito "operatori psicosociali" (tra i quali sono compresi avvocati, magistrati, assistenti sociali e consulenti tecnici) devono assolutamente tutelare i minori e la loro dignità, contribuendo alla loro crescita proptetta e vantaggiosa, ispirata alla legalità e all'assenza di abusi di qualsiasi genere.
In particolare, il diritto e l'interesse del bambino devono essere salvaguardati nelle occasioni patologiche della vita, come sono appunto le vicende giudiziarie di separazione.
E' proprio nel momento in cui un minore, nell'ambito stesso della sua famiglia, viene danneggiato, sfruttato, maltrattato o fatto oggetto di abusim che la comunità sociale e in particolare gli operatori psicosociali devono intervenire.
E' quindi ovvio che i magistrati, avvocati, assistenti sociali e consulenti medici e psicologici debbano anzitutto avere, nello svolgimento dei loro compiti, il massimo possibile della competenza, per poter agire e giudicare in modo assolutamente congruo e appropriato e, sopratutto, per evitare che, anche se indirettamente e involontariamente il loro ruolo possa interferire sulle aspettative del minore.
Essi devono sempre e comunque garantire e tutelare il diritto del minore, senza compiacenze e negligenze, con rigore e lealtà, con un apporto concreto risolutivo e valido.
La competenza tecnica allontana il rischio di essere strumentalizzati dal cliente e di pregiudicare, da qualsiasi parte ci si trovi, il diritto dei minori.
E' a questo punto inevitabile concludere che, sopratutto per quanto concerne gli avvocati e in particolare nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza di un abuso subito dal minore o siano loro stessi a ricevere la denuncia iniziale del fatto, essi debbano ritenersi responsabili della tutela del diritto del minore stesso (she senza dubbio deve prevalere sull'esito della causa giudiziale) e agire in tal senso. Tutto ciò in osservanza delle più strette regole di deontologia professionale, nel rispetto della diligenza che il compito richiede, ma anche, e sopratutto nel rispetto di un superiore dovere morale, qualunque sia il ruolo dell'avvocato: difensore o parte civile.
Ovviamente l'avvocato, sempre per il caso di responsabilità che deve informare la sua attività, prima di procedere alla denuncia di un reato così grave ed è infamante qual'è l'abuso sessuale, deve avere verificato (grazie all'intervento di esperti seri e qualificati) la presumibile fondatezza e la verosomiglianza del fatto riferito.
Avviene infatti con frequenza, proprio per l'orrore e l'allarme sociale che tali tipi di reati suscitano, che si tenda ad attribuire loro una sorta presunzione di verità, che finisce chiaramente per turbare i delicati equilibri processuali tra accusa e difesa e ostacolare la fodamentale ricerca del vero.
Nei processi penali aventi ad oggetto presunti abusi sessuali a danno dei minori, diviene assolutamente essenziale vagliare la competenza degli " esperti" cui viene domandata l'indagine sul merito, per evitare che fattori personali e soggettivi, per effetto di facili suggestioni possano prevalere su criteri legali e obiettivi.
Questo fino ad ora affermato è confermato dalla letteratura scientifica mondiale (1) e da autorevoli indagini criminologiche che hanno richiamato l'attenzione sul grave rischio di un'errata lettura di certi indicatori di abuso sessuale e sulla stessa possibilità che siano i minori stessi a mentire su accuse tanto gravi, sopratutto nel disagio di una famiglia in fase critica.
I motivi delle false accuse da parte dei bambini sono da ricondursi innanzitutto alla loro disperazione, quando tentano di uscire da una difficile situazione familiare, oppure alla forzatura del bambino da parte di un adulto che ha aperto una causa di separazione.
Nè si può dimenticare il fatto che, al giorno d'oggi, i bambini anche per la forte attenzione dei media danno al problema degli abusi sessuali, hanno coivolto - e non controllato - accesso alle informazioni inerenti al sesso.
Bisogna poi tenere presente che spesso gli adulti, e in particolare i genitori denunciati, possono compiere degli errori, fraintendere alcuni fatti o distorcere la realtà più o meno consapevolmente. Può essere che questo avvenga anche per un inconscio tentativo di colpevolizzare l'ex compagno o di giustificare la propria condotta, o, infine, di ottenere l'affidamento del bambino stesso.
La letteratura scientifica ha osservato che le donne separate che accusano gli ex mariti di incesto, hanno comportamenti normalmente iperapprensivi e aggressivi e la tendenza a chiedere all'autorità giudiziaria di procedere in modo veloce e urgente: non vogliono che i loro figli siano interrogati da soli, li correggono durante l'interrogatorio e spronano loro stesse i figli a testimoniare contro l'altro coniuge.
In particolare esiste il rischio dell'errata lettura di alcuni indicatori di abuso sessule, e il pericolo di scambiare, per sintomi di abuso, comportamenti che invece possono essere collegati con la fase di dissoluzione del legale matrimoniale.
I bambini risentono in maniera molto forte delle continue tensioni causate dal processo di separazione o divorzio, presentando disturbi comportamentali che non dovrebbero quindi, di per se, condurre alla presunta diagnosi di abuso (o meglio l'ipotesi di un abuso dovrebbe essere solo una delle molte che possono essere prese in considerazione).
Oltre ai fraintendimenti dei genitori, bisogna anche dire che gli stessi specialisti scambiano sovente per sintomi di abuso, i sintomi da separazione anche perchè, come insegnano i più accreditati manuali di psichiatria, spesso tali sintomi coincidono (ansia, stress, crisi di pianto, paura, insonnia, irascibilità, sensi di colpa, aumento dell'attività autoerotica).
Pertanto, essendo le accuse di abuso di bambini piccoli molto spesso collegate alla separazione, tali indicatori da stress non devono necessariamente considerarsi dati diagnostici, essendo preferibile considerare anche il rischio che le denuce di abuso sessuale, presentate in concomitanza con una causa di separazione giudiziale, abbiano carattere strumentale.
E' quindi inquietante l'eccessiva facilità con qui in questi casi ci si convince che di abuso si tratta solo perchè di abuso si è cominciato a parlare, sopratutto quando la denuncia di abuso diventa un vezzo di avvocati senza scrupoli, trasformandosi talvolta adirittura in una vera e propria strategia legale.
Avviare un procedimento penale per un presunto abuso sessuale, può anche dintare una trappola infernale, un errore fatale che mette in serio pericolo le vittime presunte.
Si ricordi il caso di Woody Allen. In questo caso, come in moltissime cause di separazione e divorzio, la piccola figlia non è stata altro che la posta di un gioco crudele, che è in genere il più debole a iniziare tenendo i figli come ostaggi di una battaglia impossibile, che vuole indietro quello che l'altro, andando via, porta inevitabilmente con se: un pezzo della propria vita, un frammento di trascorsa felicità, l'ultima scheggia di un equilibrio andato in pezzi.
In queste situazioni, i figli contesi e strappati (magari da una falsa accusa di violenza carnale o incesto) non sono che macabri trofei di una guerra che non ha ne vinte e ne vincitori, sono cinicamente usati come merce di scambio da adulti vendicativi che finiscono per causare danni difficilmente rimarginabili. L'errore giudiziario, nel caso di un'accusa di incesto, non può essere archiviato come semplice incidente di percorso: spesso è una vera catastrofe.
Il legale dovrebbe sempre consigliare al partner che accusa di rivolgersi a uno psicologo affidabile, che possa svolgere le prime valutazioni sul minore e sulla coppia.
Per capire le gravi conseguenze che possono avere tuttavia gli errori diagnostici degli " esperti" non possiamo dimenticare il caso italiano di Miriam Schillaci.
Il caso più recente risale a poco più di un mese fa. Il 29 aprile scorso un operaio venne arrestato con l'accusa infamante di una violenza carnale e atti di libidine nei confronti della figlia. Dopo un mese, l'uomo è stato rimesso in libertà, in quanto i magistrati si sono ragionevolmente domandati se la bambina fosse stata realmente violentata ovvero se fosse stata strumentalizzata dalla madre e utilizzata come arma conrto l'x coniuge, anche perchè la madre aveva continuato a frequentare la bambina per tutto il tempo delle indagini, anche al di là dei tempi fissati nella separazione, insistendo di accompagnarla sempre agli incontri col servizio sociale. A cio si aggiungeva un responso medico ginecologico non univoco e il fatto che la possibilità di abuso del padre era stata esclusa dagli altri tre figli.
Questi fatti devono far riflettere sulla assoluta necessità di porre in tutti gli accorgimenti necessari a evitare che la verità venga travisata, persino con l'esercitare l'attività difensiva in modo improprio o costruendo intorno al minore, con ogni possibile buona fede, una gabbia troppo protettiva dell'assunto accusatorio iniziale; di questo assunto si deve fare un vaglio spregiudicato e professionalmente corretto (come, del resto, è opportuno fare per qualsiasi tipo di iniziativa accusatoria privata), sopratutto attesa la delicatezza e la drammaticità delle vicende trattate.
"Il processo penale, nella sua durezza e inevitabilità, anche quando è costretto ad occuparsi di minori o comunque di soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela (e anzi forse sopratutto in questi casi) non può prescindere dall'assoluto rispetto delle regole e, in particolare, di quelle regole attinenti all'attività difensiva o accusatoria."
Non sembra quindi corretto che in tali procedimenti, forse anche per un doveroso eccesso di attenzione nei confronti di questi " soggetti deboli", si trascuri la necessaria tutela anche di altri soggetti, come gli indagati che, in base allo stesso dettato costituzionale non devono mai essere considerati presunti colpevoli, ma bensì presunti innocenti.
Compito fondamentale, di un buon avvocato, io ritengo, rimane sempre, e comunque, la ricerca e l'affermazione della verità.
Mi rendo conto che il mio pensiero non è condiviso da molti, che ritengono la professione un'espressione di garantismo contro il braccio violento della legge, indipendentemente dalla verità e indipendentemente dal ruolo svolto.
Io, per una volta, concordo invece con Nietzshe, che ha detto: "Tutti abbiamo paura della verità" ... "errore non è cecità, ma viltà; ogni progresso, ogni passo innanzi nel cammino verso la conoscenza è frutto del coraggio" e questo appunto deve essere segno indicatore di un avvocato responsabile, che, grazie alla sua competenza, può evitare di essere al servizio di chicchessia.


(1) Per tutti si veda: GULOTTA, DE CATALDO: "Il bambino come prova" in Cabras (a cura di) "La psicologia della prova", Giuffrè, Milano, 1996.


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