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Homo Silvaticus - Soc. Coop. Sociale a R.L. - ONLUS

Castelcorniglio 199, Specchio, 43040 Solignano (Parma), tel./fax 0525-58144, E-Mail <castelcorniglio@libero.it>

 

ATTO COSTITUTIVO

REPUBBLICA ITALIANA, Repertorio N. 4453, Raccolta N. 107


Oggi, otto gennaio duemilauno, in Parma, nello studio di Strada Cairoli numero tredici, piano primo, avanti a me dottoressa BEATRICE RIZZOLATTI, Notaio in Fornovo di Taro (PR), iscritto al Collegio Notarile di Parma, senza testimoni avendo i Comparenti, di comune accordo fra di loro e con il mio consenso, dichiarato di rinunziarvi, sono presenti i signori:

dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo. E con quest'atto detti Comparenti convengono e stipulano quanto segue:


1) E' costituita fra essi comparenti signori Ambrosio Paolo, Buratti Zanchi Pietro Lorenzo, Cozzi Celestino, Deriu Marco, Derossi Paolo, Inglese Maria, Magnanini Stefano, Massari Fausto, Migone Paolo, Pincella Emma, Tomasi Francesco, Tradardi Vincenzo, Weber Gerald Karl, Zamboni Raffaella nonché fra tutti coloro che in avvenire vi aderiranno secondo le norme statutarie, una società cooperativa sociale a responsabilità limitata corrente sotto la denominazione seguente: "Homo Silvaticus - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (brevemente anche "Homo Silvaticus - Soc. Coop. Sociale a R. L. - ONLUS"), a norma della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, della legge Regione Emilia Romagna 4 febbraio 1994 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 8^, D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

La società ha sede in Solignano (PR), Frazione Specchio, Località Castelcorniglio n. 199.

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della scadenza del termine, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.


2) La Cooperativa si ispira ai principi che sono la base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale del cittadino attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nell'ambito dei problemi della disabilità sociale la Cooperativa persegue la deistituzionalizzazione e la prevenzione alla istituzionalizzazione. In tal senso intende tra l'altro concorrere a realizzare una concreta politica di deistituzionalizzazione attraverso la costituzione di un insieme pubblico/privato per la gestione comune delle attività di promozione della Salute Mentale e di riabilitazione, sulla base della predisposizione di progetti riabilitativi individualizzati.

Essa intende inoltre perseguire un'integrazione sociale-multietnica di cittadini extracomunitari immigrati, profughi o rifugiati con particolare attenzione ai minori in stato di abbandono, promuovendo un'efficace alternativa o seguito alla situazione di prima accoglienza creando una serie di opportunità che possano garantire lavoro e dignità di persone libere.

La Cooperativa si propone come finalità la gestione diretta, o attraverso i propri associati, di percorsi riabilitativi per le persone con disabilità sociali, finalizzati alla restituzione dei diritti alla casa, al lavoro ed alla socialità intesi come elementi fondamentali della riabilitazione, attraverso:

Per raggiungere le summenzionate finalità, la Cooperativa si propone come oggetto sociale di gestire attività d'impresa finalizzate alla riabilitazione nei diversi settori in primo luogo quello agricolo associato all'allevamento del bestiame e più precisamente attraverso:

In secondo luogo potrà inoltre effettuare:

Essa potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché‚ da privati e da Enti pubblici e privati.

Essa può anche, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie non in via prevalente n‚ con attività diretta al pubblico, in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi al proprio nei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile.

Essa può promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Essa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché‚ adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.


3) Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci: le persone fisiche che si ispirino allo scopo sociale e alle finalità di cui all'art. 2 e che abbiano i requisiti soggettivi o professionali per partecipare alle attività dell'impresa, nonché‚ persone con competenze tecniche ed amministrative nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente; le cooperative sociali e non sociali, purché‚ senza fini di lucro, che intendono concorrere alla realizzazione dei contratti riabilitativi.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:


4) La persona fisica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

Le cooperative, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

La domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza. I soci sovventori dovranno altresì esplicitare nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso. Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di tali dichiarazioni.

Le cooperative sociali e di lavoro che chiedono di entrare fra i soci prestatori di servizi riabilitativi devono inoltre sottoscrivere ulteriori quote per un valore pari al 5% del volume d'affari annuo dei servizi che presteranno verso la Cooperativa, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dal "Libro dei Soci". Ogni socio è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati previsti dal seguente articolo. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione che accerta l'esistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato e comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

I soci sono obbligati:

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché‚ per liquidazione o per fallimento o scioglimento della persona giuridica socia. Nel caso della perdita della qualità di socio, la quota associativa viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore all'ammontare versato.

I soci, in qualsiasi momento, possono chiedere di recedere dalla Cooperativa oltre che per i motivi di cui all'art. 2437 del Codice Civile anche per l'impossibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimo il recesso e decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio tenuto conto degli impegni assunti dal socio verso la Cooperativa e delle esigenze della Cooperativa al momento della richiesta di recesso. Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto i requisiti previsti dallo stesso atto costitutivo.

Oltre i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:


5) Le quote di partecipazione dei soci al capitale sociale devono essere del valore nominale, ciascuna, non inferiore a lire 50.000 (cinquantamila) nè superiore al limite stabilito dalla legge.

Ciascun socio qui intervenuto sottoscrive una quota di ammontare pari a lire 100.000 (centomila). Il capitale della società ammonta ad oggi a lire 1.400.000 (unmilionequattrocentomila). Di tali quote sottoscritte, gli intervenuti danno atto essere stati versati nelle casse sociali i seguenti importi, (complessivamente lire 1.400.000=unmilionequattrocentomila=):


6) L'esercizio sociale va dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2001. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme esistenti in materia.

Gli amministratori dovranno accompagnare la presentazione del bilancio all'Assemblea con la relazione richiesta dall'articolo 2423 del Codice Civile, indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società (articolo 2 della legge 31/01/1992 n. 59). Così pure il Collegio Sindacale nella relazione alla Assemblea di cui all'articolo 2429 del Codice Civile deve specificatamente riferire sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli stessi scopi statutari in conformità al carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare comprese le somme eventualmente dovute ai soci a titolo di integrazione del trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, destinandoli:

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a. e b., che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 904 del 16 dicembre 1977.


7) Sono organi della società:


8) Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.


9) L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché‚ in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 6 (sei) quando particolari esigenze lo richiedano, per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 cod. civile, sono di sua competenza.

Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché‚ per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto di Assemblea, oppure dal Consiglio Sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, a norma dell'art. 2367 cod. civile.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai soci o recapitata a mano, mediante rilascio di ricevuta dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, contenente la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide, senza l'espletamento delle formalità di convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.


10) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra non soci dell'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.


11) La società è regolata dalle disposizioni di legge, dalle norme del presente atto e da quelle dello statuto, composto di numero quarantasei articoli, che, previa lettura da me datane ai Comparenti e vidimazione dei Comparenti stessi e mia in ognuno dei nove fogli di cui consta, si allega al presente atto sotto "A" onde ne formi parte integrante e sostanziale.

Gli intervenuti, considerandosi riuniti in assemblea procedono alla prima nomina delle seguenti cariche sociali e così:

a) il primo Consiglio di Amministrazione è costituito da cinque =5= membri, dura in carica tre esercizi sociali e si compone dei soci signori:

Tutti i nominati accettano le cariche.

b) Il Collegio Sindacale, costituito di tre membri effettivi, dura in carica tre esercizi sociali e si compone dei signori:

Sono, inoltre, nominati sindaci supplenti i signori:

I nominati presenti accettano le cariche.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominato, è investito di ogni facoltà compresa quella di espletare tutte le operazioni necessarie a perseguire la definitiva costituzione sociale.

Al presente atto devono essere applicate le agevolazioni fiscali previste in tema di cooperative sociali e di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale e quindi in particolare:

Le spese di quest'atto e conseguenti, d'importo globale approssimativo di lire unmilionetrecentomila circa, sono a carico della società cooperativa.

Richiesto, io notaio ho ricevuto quest'atto, scritto da persona di mia fiducia e da me in ventisette pagine di sette fogli e da me letto ai Comparenti che l'hanno approvato e l'hanno sottoscritto - ai sensi di legge - con me.

Firmati nell'originale: Paolo Ambrosio, Pietro Lorenzo Buratti Zanchi, Celestino Cozzi, Marco Deriu, Paolo DeRossi, Maria Inglese in Buratti Zanchi, Stefano Magnanini, Fausto Massari, Paolo Migone, Emma Pincella in Massari, Francesco Tomasi, Vincenzo Tradardi, Gerald Karl Weber, Raffaella Zamboni in Cavatorta; Notaio: BEATRICE RIZZOLATTI.


Nota: La cooperativa Homo Silvaticus, a causa di conflitti insorti tra la direzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e la direzione della Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Parma che rendevano impossibile l'attuazione dei progetti per cui era stata fondata, è stata sciolta nel 2003. Queste pagine rimangono in rete a scopo di documentazione. Al posto della cooperativa Homo Silvaticus è stata fondata l'Azienda Bio-Agrituristica Castelcorniglio (tel. 0525-58144, cell. 335-6818050, sito Internet http//www.castelcorniglio.it, E-Mail <castelcorniglio@libero.it>).


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