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Homo Silvaticus - Soc. Coop. Sociale a R.L. - ONLUS

Castelcorniglio 199, Specchio, 43040 Solignano (Parma), tel./fax 0525-58144, E-Mail <castelcorniglio@libero.it>

 

STATUTO SOCIALE

 


TITOLO 1: Denominazione, sede, durata

Art. 1: Denominazione

E' costituita una società cooperativa sociale a responsabilità limitata corrente sotto la denominazione seguente "Homo Silvaticus - Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale" (brevemente anche "Homo Silvaticus - Soc. Coop. Sociale a R.L. - ONLUS") a norma della legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche, della legge Regione Emilia Romagna 4 febbraio 1994 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, e quindi Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS) di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 8^, D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Art. 2: Sede

La società ha sede in Località Castelcorniglio n. 199, 43040 Specchio, frazione di Solignano (Parma). Potranno essere istituite, su delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 3: Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata anche prima della scadenza del termine, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.


TITOLO 2: Scopo, finalità, oggetto sociale

Art. 4: Scopo

La Cooperativa si ispira ai principi che sono la base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, l'associazionismo tra cooperative, il rispetto della persona, la priorità dell'uomo, la democraticità interna ed esterna.

Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale del cittadino attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e attraverso lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Nell'ambito dei problemi della disabilità sociale la Cooperativa persegue la deistituzionalizzazione e la prevenzione alla istituzionalizzazione.

In tal senso intende tra l'altro concorrere a realizzare una concreta politica di deistituzionalizzazione attraverso la costituzione di un insieme pubblico/privato per la gestione comune delle attività di promozione della Salute Mentale e di riabilitazione, sulla base della predisposizione di progetti riabilitativi individualizzati.

Essa intende inoltre perseguire un'integrazione sociale-multietnica di cittadini extracomunitari immigrati, profughi o rifugiati con particolare attenzione ai minori in stato di abbandono, promuovendo un'efficace alternativa o seguito alla situazione di prima accoglienza creando una serie di opportunità (individuate e descritte nei successivi Art. 5 e 6 del presente statuto) che possano garantire lavoro e dignità di persone libere.

Art. 5: Finalità

La Cooperativa si propone come finalità la gestione diretta, o attraverso i propri associati, di percorsi riabilitativi per le persone con disabilità sociali, finalizzati alla restituzione dei diritti alla casa, al lavoro ed alla socialità intesi come elementi fondamentali della riabilitazione, attraverso:

Art. 6: Oggetto sociale

Per raggiungere le summenzionate finalità, la Cooperativa si propone come oggetto sociale di gestire attività d'impresa finalizzate alla riabilitazione nei diversi settori in primo luogo quello agricolo associato all'allevamento del bestiame e più precisamente attraverso:

In secondo luogo potrà inoltre effettuare:

Essa potrà usufruire di tutti i contributi e le agevolazioni messe a disposizione dalla Comunità Europea, dallo Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché‚ da privati e da Enti pubblici e privati.

Essa può anche, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico necessarie o utili al conseguimento dell'oggetto sociale; può altresì assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie non in via prevalente n‚ con attività diretta al pubblico, in altre società o imprese aventi scopi affini o analoghi al proprio nei limiti previsti dall'art. 2361 del Codice Civile.

Essa può promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Essa può costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione e il potenziamento aziendale, nonché‚ adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31/01/92 ed eventuali norme modificative ed integrative.


TITOLO 3: Soci

Art. 7

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci: le persone fisiche che si ispirino allo scopo sociale e alle finalità di cui all'Art. 5 e che abbiano i requisiti soggettivi o professionali per partecipare alle attività dell'impresa, nonché‚ persone con competenze tecniche ed amministrative nel numero necessario al buon funzionamento dell'ente; le cooperative sociali e non sociali, purché‚ senza fini di lucro, che intendono concorrere alla realizzazione dei contratti riabilitativi.

I soci possono appartenere alle seguenti categorie:

h. tutti gli enti e le associazioni italiane ed estere che hanno comune scopo sociale descritto nel precedente Art. 4.

Art. 8

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del "Libro dei Soci".

Art. 9

La persona fisica che intende associarsi alla Cooperativa deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta contenente:

Le cooperative, le persone giuridiche e gli enti pubblici e privati che intendono associarsi alla Cooperativa devono presentare domanda sottoscritta dal legale rappresentante con le seguenti indicazioni:

La domanda dovrà essere corredata da copia della deliberazione dell'organo competente, dell'atto costitutivo e dell'indicazione della persona delegata alla rappresentanza.

I soci sovventori dovranno altresì esplicitare nella loro domanda il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

Il richiedente, sia persona fisica o giuridica, è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di tali dichiarazioni.

Le cooperative sociali e di lavoro che chiedono di entrare fra i soci prestatori di servizi riabilitativi devono inoltre sottoscrivere ulteriori quote per un valore pari al 5% del volume d'affari annuo dei servizi che presteranno verso la Cooperativa, nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa.

Il domicilio dei soci in tutti i rapporti con la cooperativa è quello risultante dal "Libro dei Soci". Ogni socio è tenuto a comunicare qualsiasi variazione dei dati previsti dal seguente articolo.

Art. 10

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione che accerta l'esistenza dei requisiti e l'assenza delle cause di incompatibilità di cui al precedente articolo 7. Il rigetto della domanda dovrà essere motivato e comunicato all'interessato mediante lettera raccomandata.

Art. 11

I soci sono obbligati:

Art. 12

La qualità di socio si perde per recesso, per decadenza, per esclusione, per morte del socio, nonché per liquidazione o per fallimento o scioglimento della persona giuridica socia.

Nel caso della perdita della qualità di socio, la quota associativa viene rimborsata al socio o agli aventi diritto sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto si scioglie limitatamente al socio, e comunque ad un valore non superiore all'ammontare versato.

Il pagamento della quota deve essere fatto, entro i 6 (sei) mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

Il 60% (sessanta per cento) delle quote aggiuntive di cui al terzo comma dell'Art. 9, sottoscritte dalle cooperative soci prestatori di servizi riabilitativi sarà rimborsato in 3 (tre) rate annuali dopo l'approvazione del bilancio di esercizio al momento del recesso, esclusione o decadenza. La restante parte verrà acquisita dalla cooperativa come fondo riserva indivisibile.

La domanda di rimborso dovrà essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, entro il termine di prescrizione previsto dalla legge.

Art. 13

I soci, in qualsiasi momento, possono chiedere di recedere dalla Cooperativa oltre che per i motivi di cui all'art. 2437 del Codice Civile anche per l'impossibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimo il recesso e decidere sulle domande di recesso avanzate dal socio tenuto conto degli impegni assunti dal socio verso la Cooperativa e delle esigenze della Cooperativa al momento della richiesta di recesso.

Art. 14

Il Consiglio di Amministrazione delibera la decadenza nei confronti dei soci ai quali sia venuto i requisiti previsti dall'Art. 7 del presente statuto.

Art. 15

Oltre i casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio che:

Art. 16

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli Art. 13, 14 e 15 dello statuto devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato, il quale ha facoltà di ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione.


TITOLO 4: Trattamento economico dei soci

Art. 17

Ai soci spettano i residui attivi annuali dell'esercizio, a norma del successivo Art. 19.

Art. 18

Il trattamento economico e normativo dei soci sarà regolato da un apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea dei Soci.


TITOLO 5: Bilancio e patrimonio sociale

Art. 19

L'esercizio sociale va dal 1 (primo) Gennaio al 31 (trentuno) Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme esistenti in materia.

Gli amministratori dovranno accompagnare la presentazione del bilancio all'Assemblea con la relazione richiesta dall'articolo 2423 del Codice Civile, indicando specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società (articolo 2 della legge 31/01/1992 n. 59).

Così pure il Collegio Sindacale nella relazione alla Assemblea di cui all'articolo 2429 del Codice Civile deve specificatamente riferire sui criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento degli stessi scopi statutari in conformità al carattere cooperativo della società.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare comprese le somme eventualmente dovute ai soci a titolo di integrazione del trattamento economico ricevuto durante l'esercizio sociale, destinandoli:

L'assemblea può anche deliberare, fatto salvo quanto indicato nelle lettere a. e b., che la totalità degli utili vengano destinati a riserva indivisibile alle condizioni di cui all'art. 12 della Legge 904 del 16 dicembre 1977.

Art. 20

Il patrimonio sociale è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

b. dalla riserva legale;

c. da eventuali riserve straordinarie.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio. La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni se i soci sovventori o dei portatori di azioni di partecipazione cooperativa se non per la parte della perdita che eccede il valore delle quote degli altri soci.

I titolari di azioni di partecipazione cooperativa sono postergate nella sopportazione di eventuali perdite anche rispetto ai soci sovventori. Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale ne all'atto dello scioglimento.

Si precisa inoltre che la cooperativa qualora emetta azioni di partecipazione cooperativa dovrà emetterle nel modo disciplinato dagli art. 5 e 6 della legge n. 59 del 31/01/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'emissione delle azioni stesse è subordinata alla redazione di apposito regolamento da approvarsi da parte dell'Assemblea, dal quale dovrà risultare:

Art. 21

La quota o azione dei soci, le azioni nominative sottoscritte dai soci sovventori e le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere versate in più soluzioni e precisamente:

Art. 22

Le quote o azioni detenute dai soci sono nominative.

Non possono essere sopposte a pegno o a vincoli, né possono essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere al portatore a condizione che siano interamente liberate.


TITOLO 6: Organi Sociali

Art. 23

Sono organi della società:

 

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 24

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché‚ in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 6 (sei) quando particolari esigenze lo richiedano, per trattare gli argomenti che, a norma dell'art. 2364 del Codice Civile, sono di sua competenza.

Inoltre l'assemblea può sempre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché‚ per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno 1/5 (un quinto) dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto di Assemblea, oppure dal Consiglio Sindacale con l'indicazione degli oggetti da trattare. In questi ultimi due casi l'Assemblea deve essere convocata senza ritardo, a norma dell'art. 2367 del Codice Civile.

Art. 25

Possono essere invitati alle assemblee i rappresentanti degli Enti locali e delle associazioni di tutela della Salute Mentale o di altri enti pubblici o privati con i quali la Cooperativa ha stipulato le convenzioni di intesa e di collaborazione almeno tre mesi prima della data dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai soci o recapitata a mano, mediante rilascio di ricevuta, almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci, contenente la data e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide, senza l'espletamento delle formalità di convocazione qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Art. 26

In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta; spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione e delle deleghe.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque (5) socio; non possono essere delegati i componenti il Consiglio di Amministrazione e i Sindaci.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale dell'assemblea ed essere conservate tra gli atti sociali.

Art. 27

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione il presidente viene eletto dall'Assemblea. L'Assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Art. 28

Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono valide in prima convocazione quando sia presente la maggioranza assoluta dei voti di cui dispongono tutti i soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto, sulla funzione della società oppure sul trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato, le deliberazioni, tanto in prima che in seconda convocazione, devono essere prese con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei voti di tutti i soci; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con raccomandata dei soci intervenuti all'Assemblea, non oltre 3 (tre) giorni dalla chiusura di questa e, da quelli non intervenuti, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione. Tale dichiarazione deve essere annotata nel libro soci a cura degli amministratori.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 29

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano; sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 30

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci che siano iscritti da tre mesi nel libro dei soci. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta o delle azioni nominative possedute.

 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 31

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci.

Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. I consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Consiglio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere incarichi, a carattere continuativo, in favore della Cooperativa. Nella prima riunione il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed un Vicepresidente: può nominare un segretario al di fuori del Consiglio.

Art. 32

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la maggioranza dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di 4 giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

E' consentito tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione in tele/video conferenza, purchè siano garantiti i fondamentali diritti di partecipazione, e cioè: siano presenti in un unico luogo almeno il Presidente ed il Segretario della riunione, vi sia la possibilità di identificare i partecipanti, vi sia la possibilità che ciascuno possa intervenire in ogni momento e che ognuno possa ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Le adunanze sono valide quando vi intervengono la maggioranza degli amministratori in carica. Alle adunanze del Consiglio di Amministrazione debbono essere invitati i Sindaci effettivi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Le votazioni sono palesi. In caso di votazioni a pareggio, il voto del Presidente è prevalente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'amministratore che senza giustificato motivo non assiste alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione decade dall'Ufficio. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori.

Art. 33

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori quelli rimasti in carica provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale: gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

La scadenza della carica degli amministratori così nominati è quella degli amministratori sostituiti.

Art. 34

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società senza eccezioni di sorta, ad eccezione delle competenze riservate per legge o per statuto alla Assemblea dei soci, e, all'interno di questi poteri, ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Art. 35

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti consentiti dal Codice Civile (art. 2381), parte delle proprie attribuzioni al Presidente e ad altri suoi membri, determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi, nonché Procuratori ad negotia.

Può anche nominare un direttore o comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno.

Art. 36

La rappresentanza sociale spetta al Presidente ed al Vicepresidente in caso di assenza o impedimento e agli amministratori delegati nei limiti della delega ed ai Procuratori, con le modalità di firma determinate all'atto della nomina.

Il Presidente ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

 

COLLEGIO SINDACALE

Art. 37

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche tra non soci dell'Assemblea, la quale nominerà pure il Presidente del Collegio stesso. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Sindaci non hanno diritto a compenso, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. In questo caso il compenso deve essere fissato prima o all'atto di nomina per tutta la durata della carica.

Art. 38

Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della società, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo ed accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto economico alle risultanze dei libri contabili e la osservanza delle norme stabilite dalla legge per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla società in pegno, cauzione o custodia, e convocare l'assemblea qualora non vi provvedano gli amministratori.

I Sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

Il Collegio sindacale può richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Art. 39

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee.

I Sindaci che senza giustificato motivo non assistono alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

 

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 40

L'Assemblea dei soci può decidere di eleggere il Collegio dei Probiviri, in quel caso è composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra persone estranee alla Cooperativa ed elette dall'Assemblea dei Soci.

I Probiviri durano circa tre anni e sono rieleggibili.

Art. 41

I soci e la società sono obbligati a rimettere alla decisione del Collegio dei Probiviri la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre sempre che possano formare oggetto di compromesso, relativo all'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente statuto ed altre derivanti da deliberazioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione.

I Probiviri sono anche competenti a decidere tutte le controversie che insorgessero tra i singoli soci e la società cooperativa nonché le controversie tra socio e socio sempre relativamente ad i rapporti sociali.

I Soci Cooperatori che intendano ricorrere al Collegio dei Probiviri dovranno proporre istanza scritta per raccomandata con avviso di ricevimento, al Collegio dei Probiviri, domiciliato presso il Presidente della Cooperativa, entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione del provvedimento o di conoscenza del fatto che determina la controversia, e ciò a pena di decadenza definitiva del loro diritto.

I Probiviri decideranno secondo equità nel rispetto delle regole del contraddittorio ed il lodo che essi andranno al emettere è impugnabile soltanto ai sensi degli articoli 827 e segg. c.p.c.

Il Collegio dei Probiviri viene convocato ed attivato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. E' comunque stabilito che la controversia potrà essere devoluta al Collegio dei Probiviri soltanto se i componenti del Collegio siano stati nominati con il voto favorevole delle parti interessate alla controversia o in mancanza potrà essere devoluta se vi sia il consenso degli interessati.


TITOLO 7: Scioglimento e liquidazione.

Art. 42

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Art. 43

In caso di cessazione della Cooperativa, l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso, nell'ordine, ai titolari di azione di partecipazione cooperativa ai soci sovventori ed agli altri soci del capitale versato, deve essere destinato all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992, a tutela del movimento cooperativo al quale la cooperativa aderisce; in mancanza di adesione, tale versamento sarà fatto al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.


TITOLO 8: Disposizioni generali

Art. 44

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 45

Per quanto non è previsto dal seguente statuto valgono le norme del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione nonché‚ le disposizioni legislative sulle società cooperative sociali.

Art. 46

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

Firmati per vidimazione: Paolo Ambrosio, Pietro Lorenzo Buratti Zanchi, Celestino Cozzi, Marco Deriu, Paolo DeRossi, Maria Inglese in Buratti Zanchi, Stefano Magnanini, Fausto Massari, Paolo Migone, Emma Pincella in Massari, Francesco Tomasi, Vincenzo Tradardi, Gerald Karl Weber, Raffaella Zamboni in Cavatorta; Notaio: BEATRICE RIZZOLATTI


Nota: La cooperativa Homo Silvaticus, a causa di conflitti insorti tra la direzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) e la direzione della Azienda Unità Sanitaria Locale (AUSL) di Parma che rendevano impossibile l'attuazione dei progetti per cui era stata fondata, è stata sciolta nel 2003. Queste pagine rimangono in rete a scopo di documentazione. Al posto della cooperativa Homo Silvaticus è stata fondata l'Azienda Bio-Agrituristica Castelcorniglio (sito Internet http//www.castelcorniglio.it, E-Mail <castelcorniglio@libero.it>).


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